Art. 10
Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e
l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e
per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione
Campania destinati all'agricoltura
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i
Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e nella titolarita' delle relative contabilita' speciali. I
commissari straordinari attualmente in carica completano le
operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.
In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al
quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento.
(( 2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i
casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di
Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni
commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti
legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione
non prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, e' nominato un commissario che subentra nell'esercizio
delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo
Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici
provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione.
2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste nel presente
articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto
attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni
ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo
per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di
societa' a totale capitale pubblico o di societa' dalle stesse
controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di
lavoro delle societa' di appartenenza, e' collocato in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio dalla
data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il
periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. ))
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine finale del
30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo
subentro.
4. Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le
procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione
dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di
carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che
delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e
amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorita' di distretto, (( nonche' delle strutture
commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle
societa' a totale capitale pubblico o delle societa' dalle stesse
controllate. )) Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli
incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente
della regione e' titolare dei procedimenti di approvazione e
autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le
attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari
alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi
internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione
dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilita' e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di
assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorita' procedente
provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al
comma 1. (( Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e
degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. ))
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di
livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
e' trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti
di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato e' soppresso.
Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge
n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate»
a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140»
sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata
dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della
dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni gia'
esercitate dall'Ispettorato generale».
(( 7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di
aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine
per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilita' nelle aree
attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di
spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa
apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo
pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature
private per l'esecuzione dei lavori.
8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17,
comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo
periodo, dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte le seguenti:
«con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa» e
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei componenti
effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra
i dirigenti del medesimo Ministero».
8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi
componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi
della disciplina di cui al comma 8. ))
9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli
interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o
regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31
dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza
almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento in un
sistema on line specificate dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui
all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».
11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di apposita
struttura di missione, alle cui attivita' si fara' fronte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
(( 11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23
febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il 22 giugno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015». ))
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i
novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono
sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di
priorita' definito nei medesimi decreti, (( entro i centoventi giorni
successivi alla pubblicazione )) nella Gazzetta Ufficiale dei
predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle
indagini, nelle classi di rischio piu' elevate, e entro (( i
successivi duecentodieci )) per i restanti terreni. Con i medesimi
decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento delle
indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti
derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio piu'
elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7
del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con
direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del
comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di
cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di
cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni.
Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono
emanati i decreti di cui al comma 6.»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente:
«5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella
concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita priorita'
assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica
finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in
sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e
profonde nelle province di Napoli e Caserta.»
(( 12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.
61, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente:
6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata
l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al
SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle
attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con particolare
riferimento al territorio campano. ))
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La Spezia» sono
soppresse e le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «14 milioni di euro».
13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24
ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20
gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di
spesa di cui al comma 13-bis. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 240, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010).", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.:
"240. Le risorse assegnate per interventi di
risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre
2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di
cui all' art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono
destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate
dalla direzione generale competente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti le autorita' di bacino di cui all' art. 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, nonche' all' art. 1 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le risorse di cui al presente comma possono
essere utilizzate anche tramite accordo di programma
sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che
definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale
a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all' art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun
programma attuativo regionale destina a interventi di
risanamento ambientale.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 111, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)." pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:
"Comma 111
In vigore dal 1 gennaio 2014
111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di
interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse
esistenti sulle contabilita' speciali relative al dissesto
idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre
2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600
milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo scopo
dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio
2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7
milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti
immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole
agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del
rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva
2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, e della direttiva
2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei
rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare verifica la compatibilita' degli accordi di programma
e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di
massimizzare la celerita' degli interventi in relazione
alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle
persone e, se del caso, propone alle regioni le
integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30
aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali
concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico
finalizzano le risorse disponibili agli interventi
immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per
il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, presentano specifica informativa al
CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di
attuazione degli interventi gia' avviati. La mancata
pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato
affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta
la revoca del finanziamento statale e la contestuale
rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad
altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo
restando il vincolo territoriale di destinazione delle
risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di
programma, ove esistano progetti immediatamente
cantierabili compatibili con le finalita' della norma. A
decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione
finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in
corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed
evoluzione degli accordi di programma, unitamente al
fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi
successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico
sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per
l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100
milioni di euro per l'anno 2016. All'art. 17, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».".
Si riporta il testo dell'art. 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.:
"Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione
e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
In vigore dal 25 giugno 2014
(omissis)
5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo
e' disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente
alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
singolo dipendente non puo' superare l'importo del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32,
comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.".
Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n.
288, S.O.:
"Art. 16 Quadri economici (art. 17, D.P.R. n. 554/1999)
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti
con progressivo approfondimento in rapporto al livello di
progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie
variazioni in relazione alla specifica tipologia e
categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente
articolazione del costo complessivo:
a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
d'asta;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2 - rilievi, accertamenti e indagini;
3 - allacciamenti ai pubblici servizi;
4 - imprevisti;
5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi;
6 - accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4,
del codice;
7 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma
7-bis, del codice, spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilita', l'importo
relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente;
8 - spese per attivita' tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione;
9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10 - spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere
artistiche;
11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici;
12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi
dovuti per legge.
2. (abrogato)".
Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, recante "Disposizioni urgenti per la
cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti
nella regione Campania, per l'avvio della fase post
emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed alla protezione civile.", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17 Interventi urgenti nelle situazioni a piu'
elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
culturale
1. In considerazione delle particolari ragioni di
urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine
di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il
patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima
applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e comunque
non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Dipartimento della protezione civile per i profili di
competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province
autonome interessate, possono essere nominati commissari
straordinari delegati, ai sensi dell'art. 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, con riferimento agli interventi
da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e
meridionale del territorio nazionale, come individuate ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, le regioni o province autonome
interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla
richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina puo'
comunque essere adottato. I commissari attuano gli
interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli
atti e i provvedimenti e curano tutte le attivita' di
competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art.
20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e le
disposizioni dei provvedimenti gia' emanati in attuazione
del presente articolo per garantire l'efficace espletamento
dell'incarico dei commissari. Si applicano il medesimo art.
20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n.
185 del 2008. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e
mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto
corrispondente nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza viene reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo. Possono essere nominati commissari anche i
presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni
interessate; in tal caso non si applica l'art. 20, comma 9,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I
soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le
attivita' di progettazione degli interventi, per le
procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di
direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra
attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori,
ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti
di nomina di cui al primo periodo del presente comma; al
personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non
sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.
Ciascun commissario presenta al Parlamento, annualmente e
al termine dell'incarico, una relazione sulla propria
attivita'.
2. L'attivita' di coordinamento delle fasi relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi
di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte salve
le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Dipartimento della protezione civile per i profili di
competenza, con una direzione generale individuata dai
regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto
della dotazione organica vigente che subentra nelle
funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato generale. Agli
oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro
660.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di
euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.
5-bis, comma 5, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007,
n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata
dall' art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93,
di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'
art. 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di
euro 10.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall' art.
6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002.
2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori
delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti
dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di
dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile, di
cui all' art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, e' assegnato, per l'anno 2010, dal CIPE a
valere sulle risorse di cui all' art. 2, comma 240, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di
euro, previa riprogrammazione degli interventi gia'
deliberati, ai fini della compatibilita' degli effetti sui
saldi previsti a legislazione vigente. All'onere derivante
dall'applicazione del presente comma si provvede a valere
sulle risorse di cui all' art. 2, comma 240, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte
di pari importo per l'anno 2010, intendendosi
conseguentemente ridotte di pari importo le risorse
disponibili, gia' preordinate, con delibera CIPE del 6
novembre 2009, al finanziamento degli interventi di
risanamento ambientale.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-quater. All' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis e'
inserito il seguente:
«5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato
di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali
e imprevedibili che subiscono danni riconducibili
all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli
immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo».".
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137." e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
Il decreto del Presidente della repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 17, del decreto legge 1
luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti
In vigore dal 25 giugno 2014
1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»
fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle
seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle
finanze».
3. (abrogato)
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5. (abrogato)
6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
7. (abrogato)
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati.
9. (abrogato)
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale
puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi
a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un
efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi
generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si
costituiscono in un'unione ai sensi dell' art. 32 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal
personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera b), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11
14.(soppresso)
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma
527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5
e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010
e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro
il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2008, di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2010
20. All'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in
caso di parita' di voti, prevale quello del presidente».
22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e' abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di
funzionamento degli organi sociali delle societa'
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo
ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi
amministrativi e di controllo e degli organismi di
vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei
componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis
integra gli estremi della giusta causa di cui all'art.
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a
14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo
delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui all' art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione,
quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all' art. 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto
a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all' art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. L' art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano
programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione
dei pareri previsti dalla medesima disposizione e
all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il
termine di cui all' art. 64, comma 4, del medesimo
decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo.
26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
«somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed
il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine
di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base
di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le
disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale
reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1,
lettera b), del presente decreto». (120)
27. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'art.
36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'art. 57 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli
indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono
indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi
offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si
applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione
dell'indice e' affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione
degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
loro aggiornamento e' valutata ai fini della
responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;»
30-bis. Dopo il comma 1 dell' art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'»
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7
della legge 27 marzo 2001, n. 97 . A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2
dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso
fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa
nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
30-quater. All' art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di
un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi
in considerazione nell'esercizio del controllo.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
«dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di
appartenenza, o da altra amministrazione,».
30-quinquies. ll' art. 10-bis, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non
puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e».
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria
attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo' disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di
cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono
autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla
salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle
posizioni finanziarie, si svolge con il supporto
dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di
rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la
parte dell'avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di
investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla
sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita'
delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative
all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che individua, con proprio decreto gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui,
nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni
diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino
sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a
stipulare contratti di programma in deroga alla normativa
vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e
dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di
adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali,
con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata
del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel
limite delle risorse non utilizzate e allo scopo
finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
misure di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di
bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il
periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
impegno connesso all'emergenza sismica nella regione
Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8
milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e
la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere
sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
all' art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena
valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente,
espletato all'esterno, di cui all' art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita'
di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze
legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di
ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operativita' del sistema del soccorso pubblico e
della prevenzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4
dell'art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli
idonei formata ai sensi dell' art. 1, commi 519 e 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.
35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno
2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali di cui all' art. 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all' art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti con comprovata esperienza in materia contabile
amministrativa. Uno dei componenti effettivi e' designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti
del medesimo Ministero.
35-novies. Il comma 11 dell' art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell' art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa».
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita'
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione dell' art. 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio
che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'
art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, salvo che i destinatari non
facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da
trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli
importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma
35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni. ".
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della
direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni." pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77, come modificato
dalla presente legge:
Art. 9 Coordinamento con le disposizioni della parte
terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'art.
63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le
disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto
stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare
l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto,
in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.
1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di
cui all'art. 7 comma 3, lettera a) del presente decreto
sono sottoposti alla verifica di assoggettabilita' alla
valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'art. 12
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora
definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione
dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla
parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure
possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti
designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e su quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 77, comma 10,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni
estreme si intendono le alluvioni di cui all'art. 6, comma
2, lettera a), nonche' le alluvioni eccezionali, non
prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti.
3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono, in
particolare, che:
a) le prime mappe della pericolosita' e del rischio di
alluvioni di cui all'art. 6 ed i successivi riesami di cui
all'art. 12 siano predisposti in modo che le informazioni
in essi contenute siano coerenti con le informazioni,
comunque correlate, presentate a norma dell'art. 63, comma
7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami
dei piani di gestione di cui all'art. 117 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui
agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'art.
12 siano effettuati in coordinamento con i riesami dei
piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'art.
117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possano
essere integrati nei medesimi;
c) la partecipazione attiva di tutti soggetti
interessati di cui all'art. 10, sia coordinata, quando
opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti
interessati prevista all'art. 66, comma 7, del decreto
legislativo n. 152 del 2006.".
Si riporta il testo dell'art. 7, del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7 Piani di gestione del rischio di alluvioni
In vigore dal 17 aprile 2010
1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di
seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti
della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la
prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le
previsioni di alluvione e il sistema di allertamento
nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino
idrografico o del sottobacino interessato. I piani di
gestione possono anche comprendere la promozione di
pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento
delle azioni di ritenzione delle acque, nonche'
l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno
alluvionale.
2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono
definiti gli obiettivi della gestione del rischio di
alluvioni per le zone di cui all'art. 5, comma 1, e per
quelle di cui all'art. 11, evidenziando, in particolare, la
riduzione delle potenziali conseguenze negative per la
salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il
patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali,
attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non
strutturali e di azioni per la riduzione della
pericolosita'.
3. Sulla base delle mappe di cui all'art. 6:
a) le autorita' di bacino distrettuali di cui all'art.
63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono,
secondo le modalita' e gli obiettivi definiti ai commi 2 e
4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto
idrografico, per le zone di cui all'art. 5, comma 1, e le
zone considerate ai sensi dell'art. 11, comma 1. Detti
piani sono predisposti nell'ambito delle attivita' di
pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67,
68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi
gli strumenti di pianificazione gia' predisposti
nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione
della normativa previgente;
b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonche' con
il Dipartimento nazionale della protezione civile,
predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo
quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione
per il distretto idrografico di riferimento relativa al
sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale,
per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di
cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare
riferimento al governo delle piene.
4. I piani di gestione del rischio di alluvioni
comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a
norma del comma 2, nonche' gli elementi indicati
all'allegato I, parte A. I piani di gestione tengono conto
di aspetti quali:
a) la portata della piena e l'estensione
dell'inondazione;
b) le vie di deflusso delle acque e le zone con
capacita' di espansione naturale delle piene;
c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza,
titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
d) la gestione del suolo e delle acque;
e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del
territorio;
f) l'uso del territorio;
g) la conservazione della natura;
h) la navigazione e le infrastrutture portuali;
i) i costi e i benefici;
l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce.
5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani
di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani
urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'art. 67,
comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche'
della normativa previgente e tengono conto degli aspetti
relativi alle attivita' di:
a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed
allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri
funzionali;
b) presidio territoriale idraulico posto in essere
attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e
provinciali;
c) regolazione dei deflussi posta in essere anche
attraverso i piani di laminazione;
d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di
emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai
sensi dell'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152
del 2006 e della normativa previgente.
6. Gli enti territorialmente interessati si conformano
alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente
articolo:
a) rispettandone le prescrizioni nel settore
urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 65 del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di
organi di protezione civile, per quanto di competenza, i
piani urgenti di emergenza di cui all'art. 67, comma 5, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani
urgenti di emergenza gia' predisposti ai sensi dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267.
7. I piani di gestione di cui al presente articolo non
includono misure che, per la loro portata e il loro
impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a
monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino
idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano
coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata
tra gli Stati interessati ai sensi dell'art. 8.
8. I piani di gestione di cui al presente articolo,
sono ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015.
9. I piani di gestione di cui al presente articolo non
sono predisposti qualora vengano adottate le misure
transitorie di cui all'art. 11, comma 3.".
Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni
urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree
interessate." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2013, n. 289, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 Interventi urgenti per garantire la sicurezza
agroalimentare in Campania
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in
Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le
priorita' definite con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la
mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei
terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura,
al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti
contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi
anche mediante combustione. Le indagini di cui al presente
comma sono svolte unitamente alla verifica e alla
ricognizione dei dati in materia gia' in possesso degli
enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la
mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono
pubblicati nei siti internet istituzionali dei Ministeri
competenti e della regione Campania.
1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle
contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto
superiore di sanita' analizza e pubblica i dati dello
studio epidemiologico "Sentieri" relativo ai siti di
interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e
aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo
potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in
merito ai registri delle malformazioni congenite e ai
registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla
sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi
di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili.
Tali attivita' sono svolte con il supporto dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della regione
Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorita'
definiti con direttiva dei Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa
con il Presidente della regione Campania, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. All'attuazione del
presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi
del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo
forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche
agricole e alimentari, del Corpo delle capitanerie di
porto, dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti alimentari,
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia
digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi
scientifici ed enti di ricerca pubblici competenti in
materia e anche delle strutture e degli organismi della
Regione Campania. In particolare, l'Istituto nazionale di
economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita
dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come
prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando
le principali dinamiche del rapporto tra la qualita'
effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualita'
percepita dal consumatore ed elaborando un modello che
individui le caratteristiche che il consumatore apprezza
nella scelta di un prodotto agroalimentare. Il Nucleo
operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale
dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e
alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della
salute assicurano, per le finalita' di cui al presente
articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni
in proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita'
di soggetti privati.
3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a
fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i
dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilita'.
4. I titolari di diritti di proprieta' e di diritti
reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle
indagini dirette di cui al presente articolo sono obbligati
a consentire l'accesso ai terreni stessi. Ai suddetti
soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la
richiesta di accesso ai terreni. Nel caso sia comunque
impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al
primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati
tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali
terreni, la revoca dell'indicazione puo' essere disposta
con decreto dei Ministri delle politiche agricole,
alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia
stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle
indagini sia dimostrata l'idoneita' di tali fondi alla
produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali
dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare e della salute puo' essere disposta, su istanza dei
soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i
terreni di cui al comma 6, qualora sia stata posta in
essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di
indicazione per provate e documentate motivazioni.
5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva
di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1
presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari
e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute una relazione con i risultati delle
indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche
una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui
tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda
indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro
trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al
primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima,
con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa
con il Presidente della regione Campania, possono essere
indicati altri terreni della regione Campania, destinati
all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche
temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle
indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal
caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al
comma 1 presentano con le medesime modalita' di cui al
primo periodo una relazione riguardante i restanti terreni
oggetto dell'indagine.
6. Entro i quindici giorni successivi alla
presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente
di cui al primo e al terzo periodo del comma 5, con
distinti decreti interministeriali dei Ministri delle
politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare e della salute sono
indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli
articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i
terreni della regione Campania che non possono essere
destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente
a colture diverse in considerazione delle capacita'
fitodepurative. Con i decreti di cui al primo periodo
possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a
determinate produzioni agroalimentari. Ove, sulla base
delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile
procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai
sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo
periodo possono essere altresi' indicati i terreni da
sottoporre ad indagini dirette, da svolgere, secondo
l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti, entro
i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni
classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di
rischio piu' elevate, e entro i successivi duecentodieci
per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere
disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini
dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti
derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio
piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui
all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28
gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare. Sulla base di tali ulteriori
indagini, con le modalita' di cui al primo periodo, si
procede all'indicazione della destinazione dei terreni ai
sensi del primo e del secondo periodo.
6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono
essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai
sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto
giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti
successivamente alla chiusura delle indagini di cui al
comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui
terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle
relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla
presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
al comma 6.
6-bis. Ai titolari di diritti di proprieta' e di
diritti reali di godimento o del possesso dei terreni
oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si
oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi,
o nel caso in cui l'impossibilita' di accesso ai terreni
sia imputabile agli stessi soggetti, e' interdetto
l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi
natura per le attivita' economiche condotte sui medesimi
terreni per tre anni.
6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e
delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente
e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello
Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale
dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui
all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni, per l'anno 2014,
limitatamente alle sole vetture destinate all'attivita'
ispettiva e di controllo, non si applica alle
amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente
articolo, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla
verifica dell'indisponibilita' di cessione
all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei
depositi del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco della regione Campania.
6-quinquies. La regione Campania, al termine degli
adempimenti previsti dal presente articolo, anche
attraverso la stipulazione di contratti istituzionali di
sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite le
organizzazioni di categoria, puo' approvare un organico
programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di
prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.
6-sexies. All'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i
competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i parametri fondamentali di qualita' delle
acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le
relative modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 112 del presente decreto e dalla relativa
disciplina di attuazione e anche considerati gli standard
di qualita', di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009,
n. 30, nonche' gli esiti delle indagini e delle attivita'
effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con
il regolamento di cui al presente comma si provvede,
altresi', alla verifica ed eventualmente alla modifica
delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003,
n. 185.».
6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata
l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto
alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento al territorio campano.".
"Art. 2 Azioni e interventi di monitoraggio, anche di
tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei
comuni di Taranto e Statte
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Al fine di determinare gli indirizzi per
l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi
di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito
ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari,
tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei
pozzi della regione Campania indicati ai sensi dell'art. 1,
comma 6, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato, composto dal Ministro per la coesione
territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro
della salute, dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali e dal Ministro della difesa. Il Presidente della
regione Campania partecipa di diritto ai lavori del
Comitato. Al Comitato spetta altresi' la supervisione delle
attivita' della Commissione di cui al comma 2.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato
interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione e
idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni gia'
acquisiti da parte del medesimo Comitato, al fine di
individuare o potenziare azioni e interventi di
monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e
nei pozzi della regione Campania, come indicati ai sensi
dell'art. 1, comma 6, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione
del primo decreto di cui al medesimo art. 1, comma 6, e'
istituita una Commissione composta da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la
presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per
la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e della regione Campania,
nonche' dall'incaricato del Governo per il contrasto del
fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e
delle problematiche connesse e dal commissario delegato di
cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010. Ai componenti
della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La
Commissione puo' avvalersi di esperti di chiara fama scelti
tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche
internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il
supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono
assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro
per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza
pubblica.
4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta
giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1
e per il perseguimento delle finalita' ivi previste,
avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'art.
1, comma 1, nonche' dell'incaricato del Governo per il
contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione
Campania e delle problematiche connesse e del commissario
delegato di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2010, adotta e successivamente coordina un programma
straordinario e urgente di interventi finalizzati alla
tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti
nonche' alla rivitalizzazione economica dei territori, nei
terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'art.
1, comma 6. La Commissione deve inoltre prevedere,
nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio
dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali
rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con
proprieta' fitodepurative previste dalla legislazione
vigente. Tra i soggetti attuatori degli interventi di
bonifica, sono individuate anche le societa' partecipate
dalla regione che operano in tali ambiti. Il programma puo'
essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti
istituzionali di sviluppo, di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La Commissione riferisce
periodicamente al Comitato interministeriale sulle
attivita' di cui al presente comma. Il Comitato
interministeriale predispone una relazione con cadenza
semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto
il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in
sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento
specifico dei lavori e dei progetti nonche' il rendiconto
delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora
disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono
attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza
pubblica.
4-bis. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa
esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa
degli enti locali interessati e della regione Campania, al
fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la
partecipazione dei cittadini residenti nelle aree
interessate, possono essere costituiti consigli consultivi
della comunita' locale nei quali sia garantita la presenza
di rappresentanze dei cittadini residenti, nonche' delle
principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli
enti locali e della regione Campania. I cittadini possono
coadiuvare l'attivita' di tali consigli consultivi mediante
l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La
regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai
consigli consultivi della comunita' locale alla
Commissione, che le valuta ai fini dell'assunzione delle
iniziative di competenza, da rendere pubbliche con
strumenti idonei.
4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di
bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, adotta il regolamento
relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale
e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e
permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento, di cui all'art. 241 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (11)
4-quater. La regione Campania, su proposta
dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse
di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche
ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la
tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo
dello stato di salute della popolazione residente nei
comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui
all'art. 2, comma 1, della direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute
adottata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente
decreto, che risultino interessati da inquinamento causato
da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti,
in esito ai lavori del gruppo di cui all'art. 1, comma 3,
della citata direttiva.
4-quinquies. La regione Puglia, su proposta
dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse
di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche
ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalita'
di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo
dello stato di salute della popolazione residente nei
comuni di Taranto e di Statte.
4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e
4-quinquies sono effettuati senza alcuna compartecipazione
alla spesa da parte dei pazienti.
4-septies Il Ministero della salute, sentiti le regioni
Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanita',
stabilisce le modalita' con cui sono trasmessi, in forma
aggregata, i dati raccolti nel corso delle attivita' di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies.
4-octies. Per le attivita' di cui ai commi 4-quater e
4-quinquies e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25
milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni
di euro, a valere sulle risorse complessivamente
finalizzate all'attuazione dell'art. 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da
destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di
quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse
integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania
e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. All'attuazione del programma straordinario urgente
di cui al comma 4 si provvede, nell'anno 2014, nel limite
delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della
riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di
azione coesione della Regione Campania, sulla base delle
procedure di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente
comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo
nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei
2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota
nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa
alla medesima regione, determinata con la delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
di cui all'art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al
presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui
all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 7, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e
successive modificazioni, concorre alla realizzazione di
interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica
della regione Campania. La quota di cui al primo periodo e'
determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e
dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle
attivita' finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione
di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di
prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti
penali a carico della criminalita' organizzata per la
repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel
territorio della regione Campania.
5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23
ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, nella concessione di
contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita
priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture
irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso
collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del
prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde
nelle province di Napoli e Caserta".
6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle
indagini di cui all'art. 1, commi 1, 5 e 6, nel limite di
100.000 euro nel 2013 e di 3.900.000 euro nel 2014, si
provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro
nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito
del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013
finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni
contaminati e, quanto a un milione di euro nel 2014, con le
risorse europee disponibili nell'ambito del programma di
sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate
all'assistenza tecnica.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 347, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014).", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al
comma 346, ai sensi e con le modalita' ivi previste, sono
ammessi i seguenti interventi:
a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi
alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni
mobili strumentali all'attivita' produttiva a seguito degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6
marzo 2011;
b) interventi per la ricostruzione a seguito degli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni
comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, nei
giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonche' della regione
Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un
importo di 14 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base
della ricognizione di fabbisogni finanziari;
c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di
ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a
seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013,
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il
finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i
danni conseguenti al sisma.".