Art. 11 
 
Misure urgenti per la protezione  di  specie  animali,  il  controllo
  delle specie alloctone e la difesa  del  mare,  l'operativita'  del
  Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione  dell'inquinamento
  da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso
  antincendio e  da  onde  elettromagnetiche,  nonche'  parametri  di
  verifica per gli impianti termici civili 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare promuove intese e accordi con  i  Ministri  competenti,  con  le
regioni e con altri soggetti pubblici  e  privati  titolati,  per  lo
sviluppo e l'attuazione di piani d'azione  per  la  conservazione  di
specie di particolare interesse a rischio di  estinzione,  anche  per
adempiere  tempestivamente  alle  direttive   ed   atti   d'indirizzo
dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche'  alla
Strategia  Nazionale  per  la   Biodiversita',   adottata   in   base
all'articolo 6  della  Convenzione  Internazionale  sulla  Diversita'
Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124. 
  (( 1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8  febbraio  2006,
n. 61, e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Alle  attivita'  di  pesca  si  applica  quanto  previsto  dal
regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013». )) 
  2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, (( n. 135, )) dopo le parole: «e rimborsi  spese»,  sono
aggiunte le seguenti: «, fatti salvi  gli  oneri  di  missione.  Agli
oneri   derivanti   dall'applicazione   del    precedente    periodo,
quantificati  in  euro  ventimila   annui,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore (( della
presente  disposizione,  ))  dell'autorizzazione  di   spesa   recata
dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179». 
  (( 2-bis. All'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  25  gennaio
2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n.  28,   le   parole:   «A   decorrere   dal   sessantesimo   giorno
dall'emanazione dei decreti di natura non  regolamentare  di  cui  al
comma 2» sono soppresse. )) 
  3. All'articolo 12  della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e'
aggiunto,  in  fine,  il   seguente   comma:   «Nei   casi   in   cui
l'amministrazione fa eseguire  le  misure  necessarie  ai  sensi  del
secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti
del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico
stesso quando, in relazione all'evento, si  dimostri  il  dolo  o  la
colpa del medesimo.». 
  4. Al fine di conseguire con immediatezza i  necessari  livelli  di
operativita' e  consentire  lo  svolgimento  stabile  delle  primarie
funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema  di
salvaguardia  degli  ecosistemi  naturali  e  di   promozione   della
sostenibilita',   nella   specifica   cornice    di    vulnerabilita'
territoriale messa a rischio da  ricorrenti  eventi  alluvionali,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
proprio decreto da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  ne   nomina   il
direttore, scegliendolo  in  una  terna  motivatamente  proposta  dal
Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione
effettuata avuto riguardo alle attitudini,  alle  competenze  e  alle
capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico
incarico. Alla  selezione  possono  partecipare  dirigenti  pubblici,
funzionari  pubblici  con  almeno  dieci  anni  di  anzianita'  nella
qualifica nonche' esperti anche tra coloro che  abbiano  gia'  svolto
funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno  due
anni. Il presidente  dell'ente  parco  stipula  col  direttore  cosi'
nominato un contratto di diritto privato di durata  non  superiore  a
cinque anni. Il  direttore,  se  dipendente  pubblico,  e'  posto  in
aspettativa senz'assegni  dall'amministrazione  di  appartenenza  per
tutta la durata dell'incarico. 
  5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui  all'allegato  1  al
presente decreto; 
    b) all'articolo 5, dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente
«2-bis. Il termine  di  sei  mesi  di  cui  al  comma  precedente  e'
differito  di  ulteriori  nove  mesi  per  i  detentori  di   sistemi
antincendio contenenti sostanze controllate, di cui  all'articolo  3,
punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione,  entro  il  30
settembre  2014,  ai  Ministeri  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  dello  sviluppo   economico,   indicando
l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantita'  della  sostanza
secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.». 
  (( 6. All'articolo 14, comma 8, lettera d),  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012,  n.  221,  il  penultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "L'ISPRA e  le  ARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del
presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate
con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio  e   del   mare,   sentite   le   competenti   Commissioni
parlamentari"; 
  6-bis. I decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare previsti  dal  citato  articolo  14,  comma  8,
lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come
modificato dal comma 6 del presente  articolo,  sono  adottati  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto; )) 
  7. Agli  adempimenti  relativi  all'integrazione  dei  libretto  di
centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo  284,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  (( 8. In armonia con le finalita'  e  i  principi  dell'ordinamento
giuridico nazionale in materia  di  aree  protette,  nonche'  con  la
disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura  2000,  le  funzioni
statali concernenti la  parte  lombarda  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente,
partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui  all'articolo
1,  comma  515,  della  legge  27  dicembre   2013,   n.   147.   Per
l'attribuzione alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  delle
funzioni statali concernenti  la  parte  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio  situata  nella  regione  Trentino-Alto   Adige/Südtirol   si
provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima
ai sensi dell'articolo 107 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670.  Fino  alla
sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le funzioni  demandate  agli  organi  centrali  del
consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte
dal direttore del Parco in  carica  e  dal  presidente  in  carica  o
operante in regime di prorogatio; i mandati relativi  sono  prorogati
fino  alla  predetta  data.  In  caso   di   mancato   raggiungimento
dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni,  nomina  un
Comitato paritetico  composto  da  un  rappresentante  del  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  da  un
rappresentante di ciascuna delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia.  Ove  non  si
riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero  non  si  pervenga
ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni  successivi
alla  costituzione  del  Comitato,  si  provvede  con   decreto   del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri,  integrato  con  la  partecipazione  dei  Presidenti  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  del  Presidente  della
regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico  non  spetta
alcun compenso, indennita', gettone di  presenza,  rimborso  spese  o
emolumento  comunque  denominato.  Dall'attuazione   della   presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. )) 
  9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 285.  -  (Caratteristiche  tecniche).  -  1.  Gli  impianti
termici civili di potenza termica nominale  superiore  al  valore  di
soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche  previste  dalla
parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al  tipo  di
combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualita'  dell'aria
previsti  dalla   vigente   normativa   possono   imporre   ulteriori
caratteristiche  tecniche,  ove  necessarie  al  conseguimento  e  al
rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.». 
  10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata  in  vigore
della presente disposizione, sono  stati  autorizzati  ai  sensi  del
titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e che, a partire da tale data, ricadono  nel  successivo  titolo
II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II  entro  il
1° settembre 2017 purche' sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano
dotati di elementi  utili  al  risparmio  energetico,  quali  valvole
termostatiche e/o ripartitori di calore (( e/o generatori con celle a
combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per  cento.  ))
Il titolare dell'autorizzazione  produce,  quali  atti  autonomi,  le
dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte
quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed  effettua  le
comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi  stabiliti.  Il
titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288. 
  11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Restano  altresi'  fermi
gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
  12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo  il
comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Nel  caso  delle  specie
alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1,  comma
3, e' finalizzata all'eradicazione  o  comunque  al  controllo  delle
popolazioni.». 
  (( 12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11  febbraio  1992,
n. 157, dopo  le  parole:  «propriamente  detti,»  sono  inserite  le
seguenti: «alle nutrie,». 
  12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis,
le parole: «CCGT usate per trasmissioni meccaniche»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Turbine a gas per trasmissione  meccanica  (comprese
le CCGT)». )) 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 6 della Convenzione sulla
          biodiversita', con annessi, fatta a Rio  de  Janeiro  il  5
          giugno 1992, ratificata con la legge 14 febbraio  1994,  n.
          124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio  1994,
          n. 44, S.O: 
              "Art. 6 Misure generali per la  conservazione  e  l'uso
          durevole 
              Ciascuna Parte contraente in  conformita'  con  le  sue
          particolari condizioni e capacita': 
              a) sviluppera' strategie, piani o  programmi  nazionali
          per la conservazione  e  l'uso  durevole  della  diversita'
          biologica o adattera' a tal fine le sue strategie, piani  o
          programmi esistenti  che  terranno  conto  inter  alia  dei
          provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione  che  la
          riguardano; 
              b)  integrera'  nella  misura  del  possibile  e   come
          appropriato,  la  conservazione  e  l'uso  durevole   della
          diversita'  biologica   nei   suoi   piani   settoriali   o
          intersettoriali pertinenti.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 8 febbraio
          2006, n. 61, recante "Istituzione  di  zone  di  protezione
          ecologica oltre il limite esterno del mare  territoriale.",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo  2006,  n.  52,
          come modificato dalla presente legge: 
              "2.Applicazione della normativa all'interno delle  zone
          di protezione ecologica. 
              1.  Nell'ambito  delle  zone  di  protezione  ecologica
          istituite ai sensi dell'art. 1 l'Italia esercita la propria
          giurisdizione in materia di protezione e  di  preservazione
          dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e
          storico,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  citata
          Convenzione delle Nazioni Unite  sul  diritto  del  mare  e
          della Convenzione UNESCO  del  2001  sulla  protezione  del
          patrimonio culturale subacqueo,  adottata  a  Parigi  il  2
          novembre 2001, dalla data della sua entrata in  vigore  per
          l'Italia. 
              2.  2.  Entro  le  zone  di  protezione  ecologica   si
          applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera
          straniera e delle persone  di  nazionalita'  straniera,  le
          norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea
          e dei trattati internazionali in  vigore  per  l'Italia  in
          materia di prevenzione e repressione di  tutti  i  tipi  di
          inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi  e
          da  acque  di  zavorra,  l'inquinamento  da  immersione  di
          rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione  e  di
          sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento  di  origine
          atmosferica,  nonche'  in   materia   di   protezione   dei
          mammiferi,   della   biodiversita'   e    del    patrimonio
          archeologico e storico. 
              3. Alle attivita' di pesca si applica  quanto  previsto
          dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.". 
              Si riporta il testo dell'art. 12, del decreto  legge  6
          luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni  urgenti  per  la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese  del  settore  bancario.",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  6  luglio  2012,  n.  156,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 12 Soppressione di enti e societa' 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. L'INRAN e'  soppresso  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
          al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN  ai
          sensi dell'art. 11, decreto legislativo n. 454 del  1999  e
          le  competenze  dell'INRAN  acquisite  nel  settore   delle
          sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN  gia'
          svolte dall'ex INCA. 
              3. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del  Ministro  per  le  politiche  agricole  alimentari   e
          forestali, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          individuate le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          trasferite al CRA. 
              4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
          del trasferimento del personale di  ruolo  dell'INRAN,  che
          mantiene   il   trattamento    economico,    giuridico    e
          previdenziale  del  personale  del  comparto  ricerca,   e'
          ridotto del 10 per cento, con esclusione del  personale  di
          ricerca. Per i  restanti  rapporti  gli  enti  incorporanti
          subentrano  nella  titolarita'  fino  alla  loro   naturale
          scadenza. 
              5. (abrogato) 
              6. Al fine di garantire  la  continuita'  dei  rapporti
          gia' in capo  all'ente  soppresso,  il  direttore  generale
          dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data di emanazione dei decreti  medesimi,  per  un  termine
          comunque non superiore a dodici mesi. 
              7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA)
          sono attribuite le attivita' a carattere  tecnico-operativo
          relative al coordinamento di cui all'art. 6, comma  3,  del
          regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21  giugno
          2005.   A   tal   fine,   l'Agenzia   agisce   come   unico
          rappresentante dello Stato  italiano  nei  confronti  della
          Commissione europea per  tutte  le  questioni  relative  al
          FEAGA  ed  al  FEASR  ed  e'  responsabile  nei   confronti
          dell'Unione  europea  degli   adempimenti   connessi   alla
          gestione degli  aiuti  derivanti  dalla  politica  agricola
          comune,  nonche'  degli  interventi  sul  mercato  e  sulle
          strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e  dal
          FEASR.  Resta  ferma  la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali  nella  gestione
          dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in  seno
          al  Comitato  dei  fondi  agricoli,   alle   attivita'   di
          monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al  citato
          regolamento (CE) n. 1290/2005,  relativo  al  finanziamento
          della  politica  agricola   comune,   nonche'   alle   fasi
          successive  alla  decisione  di  liquidazione   dei   conti
          adottata ai  sensi  della  vigente  normativa  europea.  In
          materia l'Agenzia assicura il necessario  supporto  tecnico
          fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti. 
              8. Restano  ferme  in  capo  ad  AGEA  tutte  le  altre
          funzioni previste dalla vigente normativa. 
              9. - 10 -11. -12. (abrogati) 
              13. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, gli  organi  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
          agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, sono: 
              a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a  criteri
          di  alta  professionalita'   e   conoscenza   del   settore
          agroalimentare; 
              b) il collegio dei revisori dei conti, composto da  tre
          membri effettivi e due supplenti nominati con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali.
          Il  presidente,  scelto  tra   i   dirigenti   di   livello
          dirigenziale  non  generale,  e'  designato  dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo 
              14. Il direttore e' nominato con decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  previa
          trasmissione della  proposta  di  nomina  alle  Commissioni
          parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
          espresso entro i termini stabiliti  dai  regolamenti  delle
          due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
          rinnovabile per una sola  volta  ed  e'  incompatibile  con
          altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi  altra
          attivita' professionale privata 
              15. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
          statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
          il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
          revisori. 
              16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              17. Sono abrogati dalla  data  di  trasferimento  delle
          funzioni, di cui ai  commi  7  e  8,  le  disposizioni  del
          decreto legislativo n. 165 del  1999  incompatibili  con  i
          commi da 1 a 16 del  presente  articolo  e  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto l'art. 9 del  citato
          decreto legislativo. 
              18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
              18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in  liquidazione,
          di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29  marzo  2004,
          n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione
          delle  politiche  promozionali  di   competenza   nazionale
          nell'ambito della promozione  all'estero  delle  produzioni
          agroalimentari  italiane  e  rendere   piu'   efficaci   ed
          efficienti    gli     interventi     a     favore     della
          internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
          gia' svolte da  Buonitalia  s.p.a.  in  liquidazione,  sono
          attribuite  all'Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  di  cui
          all'art.  14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
          semplificazione, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  e'  disposto  il  trasferimento   delle
          funzioni e delle risorse  umane  di  Buonitalia  s.p.a.  in
          liquidazione all'Agenzia per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane di  cui  al
          presente comma. Con ulteriore decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali,  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione,  da  emanare
          entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura  della   fase   di
          liquidazione, e' disposto il trasferimento delle  eventuali
          risorse strumentali e  finanziarie  residue  di  Buonitalia
          s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I  dipendenti  a  tempo
          indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
          dicembre 2011, previo espletamento  di  apposita  procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
          deroga  ai  limiti   alle   facolta'   assunzionali,   sono
          inquadrati, anche in  posizione  di  sovrannumero  rispetto
          alla dotazione organica  dell'ente,  riassorbibile  con  le
          successive vacanze, nei  ruoli  dell'ente  di  destinazione
          sulla  base  di  un'apposita  tabella   di   corrispondenza
          approvata con il predetto decreto. I  dipendenti  traferiti
          mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso   in   cui   il
          trattamento  economico  predetto   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia  i
          dipendenti percepiscono per la  differenza  un  assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  L'art.  17  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato. 
              19. Al fine di semplificare le procedure  di  riordino,
          trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
          statali,  nonche'  di   strutture   pubbliche   statali   o
          partecipate dallo Stato, i regolamenti  previsti  dall'art.
          2, comma 634, della legge n. 244  del  2007  sono  emanati,
          anche   sulla   base   delle   proposte   del   commissario
          straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio  2012,  n.  94,  su  proposta  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  sentito  il   Ministro
          vigilante. 
              20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai  sensi  dell'art.  68,  comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'art. 11 della legge 7  dicembre  2000,
          n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991,  n.  266,
          l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza  di
          cui all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          14 maggio 2007,  n.  103,  la  Consulta  nazionale  per  il
          servizio civile, istituita dall'art.  10,  comma  2,  della
          legge  8  luglio  1998,  n.  230,  l'Osservatorio  per   il
          contrasto della pedofilia e della pornografia minorile,  di
          cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
          269 nonche' il Comitato nazionale  di  parita'  e  la  Rete
          nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di
          cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi' ferme,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  le
          commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di
          pubblico spettacolo di cui  all'art.  80  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, e  agli  articoli  141  e  142  del
          regolamento per l'esecuzione del predetto  testo  unico  di
          cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,  e  successive
          modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non
          spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
          A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  ai   componenti   dei
          suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o
          indennita'. 
              21. -22. (soppressi) 
              23. La Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4,
          comma 5, della legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  non  e'
          soggetta alle disposizioni di  cui  agli  articoli  68  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133  e  29,
          comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  agosto  2006,  n.  248.  La  partecipazione  alla
          Commissione e' a  titolo  gratuito  e  non  da'  diritto  a
          corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
          presenza  e  rimborsi  spese,  fatti  salvi  gli  oneri  di
          missione.  Agli  oneri  derivanti   dall'applicazione   del
          precedente periodo, quantificati in euro  ventimila  annui,
          si provvede mediante corrispondente riduzione, a  decorrere
          dall'entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,
          dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 6,  comma  1,
          della legge 31 luglio 2002, n. 179. 
              24.-30. (abrogati) 
              31.-38. (soppressi) 
              39. All'art. 15, comma 1, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
          dopo  il  secondo  periodo   e'   aggiunto   il   seguente:
          «L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata  di
          tre anni e puo' essere prorogato,  per  motivate  esigenze,
          una sola volta per un periodo massimo di due anni.  Decorso
          tale periodo, le residue attivita' liquidatorie  continuano
          ad essere svolte dal Ministero  vigilante  ai  sensi  della
          normativa vigente.». 
              40.   In    relazione    alle    liquidazioni    coatte
          amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          qualora alla medesima data il commissario sia in carica  da
          piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso  un
          anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
          materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella
          gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta  salva
          la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per  un
          ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 
              41.-48. (soppressi) 
              49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
          Luzzatti» di cui all'art. 10,  comma  10,  della  legge  23
          luglio 2009, n.  99,  e'  soppressa  e  i  relativi  organi
          decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51. 
              50.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro dello sviluppo economico e' nominato un  dirigente
          delegato che esercita i poteri attribuiti al  presidente  e
          al consiglio di  amministrazione  dell'associazione,  fatti
          salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e  provvede  alla
          gestione delle operazioni di liquidazione  delle  attivita'
          ed estinzione delle passivita'  e  alla  definizione  delle
          pendenze dell'ente  soppresso.  Il  dirigente  delegato  e'
          individuato tra i dirigenti del  Ministero  dello  sviluppo
          economico e il relativo incarico  costituisce  integrazione
          dell'oggetto   dell'incarico   di   funzione   dirigenziale
          conferito ai sensi  dell'art.  19,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
          del trattamento economico complessivo. 
              51. Il collegio dei revisori in carica alla data  della
          soppressione assicura  il  controllo  delle  attivita'  del
          dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  il  bilancio  di  chiusura
          dell'ente soppresso e' deliberato dagli  organi  in  carica
          alla    data    di    cessazione    dell'ente,    corredato
          dall'attestazione redatta dall'organo interno di  controllo
          in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  e
          trasmesso per l'approvazione al  Ministero  dello  sviluppo
          economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              52. Le funzioni attribuite all'associazione di  cui  al
          comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
          sia  esperita  alcuna  procedura  di  liquidazione,   anche
          giudiziale, al  Ministero  dello  sviluppo  economico  che,
          previo accertamento  della  sussistenza  e  dell'attualita'
          dell'interesse pubblico allo svolgimento  delle  attivita',
          esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con  i
          propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui  al  comma
          53. 
              53. Le convenzioni in essere tra  l'associazione  e  il
          Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla  data
          di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto   e   le
          corrispondenti     somme,     impegnate      in      favore
          dell'associazione, individuate  con  apposito  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite  in
          un apposito fondo da istituire nello  stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo  economico  e  sono  destinate
          alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 
              54.  Il  personale  di  ruolo  in  servizio   a   tempo
          indeterminato presso  l'associazione  Luigi  Luzzatti  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
          economico.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          la  semplificazione  e'  approvata  apposita   tabella   di
          corrispondenza   per    l'inquadramento    del    personale
          trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.
          17, commi 2 e  4-bis  della  legge  n.  400  del  1988,  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  adegua  la   propria
          dotazione organica in misura corrispondente alle unita'  di
          personale   effettivamente   trasferite   e   la    propria
          organizzazione. Il personale trasferito al Ministero  dello
          sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
          godimento. 
              55. I dipendenti trasferiti mantengono  il  trattamento
          economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle
          voci  fisse  e   continuative,   corrisposto   al   momento
          dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  tale   trattamento
          risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto  per  il
          personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
              56.  I  contratti  di  consulenza,  di   collaborazione
          coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale  e
          i rapporti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  in
          corso alla data di soppressione  dell'associazione  cessano
          di  avere  effetto  il   quindicesimo   giorno   successivo
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto;  entro  tale
          data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
          oltre l'originaria scadenza per far fronte  alle  attivita'
          previste dal comma 50 
              57. L'eventuale attivo netto risultante dalla  chiusura
          della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
          versato all'entrata del bilancio dello  Stato.  Le  risorse
          strumentali dell'associazione sono acquisite al  patrimonio
          del Ministero dello sviluppo economico. 
              58. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' abrogato l'art. 10, comma  10,  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni  legislative
          e normative in contrasto con la presente norma. 
              59. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014  la  Fondazione
          Valore Italia di  cui  all'art.  33  del  decreto-legge  30
          dicembre 2005, n. 273,  convertito  in  legge  23  febbraio
          2006, n. 51 e' soppressa e i relativi  organi,  oggetto  di
          scioglimento ai  sensi  dell'art.  25  del  codice  civile,
          decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 
              60.  Il  commissario  in  carica   al   momento   della
          soppressione di cui al  comma  59  esercita  i  poteri  del
          presidente  e  del  consiglio  di   amministrazione   della
          fondazione e provvede alla gestione delle operazioni  della
          liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
          e  alla  definizione  delle   pendenze   della   fondazione
          soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal  fine,
          dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
          apposito  Fondo  al  quale  sono  trasferite   per   essere
          destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
          gestione  liquidatoria,  anche  le  somme   impegnate   dal
          Ministero in favore della Fondazione,  individuate  con  un
          apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          compenso dovuto al commissario e' determinato dal  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
          verifica altresi' la  disponibilita'  degli  operatori  del
          mercato a subentrare nell'esecuzione del  progetto  per  la
          realizzazione dell'Esposizione permanente di  cui  all'art.
          4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          senza previsione e impegno di oneri per il  bilancio  dello
          Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione  del
          Ministero dello sviluppo economico,  al  trasferimento  dei
          relativi rapporti e  attivita'  in  essere  alla  data  del
          presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la
          data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui e' parte la
          Fondazione si risolvono di diritto  senza  che  sia  dovuta
          alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione
          anticipata. 
              62. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          dalla data di cui al comma 59  alla  gestione  diretta  del
          programma,  oggetto  di  specifica   convenzione   con   la
          Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma  di
          agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie  imprese
          italiane per la  valorizzazione  economica  dei  disegni  e
          modelli industriali», utilizzando a  tal  fine  le  risorse
          trasferite  alla  Fondazione  e  depositate  su  un   conto
          corrente vincolato allo scopo. Tali  risorse  sono  versate
          all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad  apposito
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico  e  destinate  all'esecuzione  del
          suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
              63. Le convenzioni in essere alla data di cui al  comma
          59 tra  il  Ministero  e  la  Fondazione  soppressa  e  tra
          quest'ultima e soggetti terzi, fatte  salve  le  previsioni
          dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              64. Il collegio dei revisori in carica alla data  della
          soppressione assicura  il  controllo  delle  attivita'  del
          commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
          il bilancio  di  chiusura  della  Fondazione  soppressa  e'
          presentato dal commissario per l'approvazione al  Ministero
          dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
          collegio dei  revisori.  Il  bilancio  da'  evidenza  della
          contabilita'  separata  attivata  per  la  gestione   della
          convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e  la
          Fondazione, concernente la realizzazione del  programma  di
          cui al comma 62. I compensi,  le  indennita'  o  gli  altri
          emolumenti comunque denominati spettanti  al  collegio  dei
          revisori sono corrisposti fino  agli  adempimenti  previsti
          dal presente comma e comunque non oltre i 15  giorni  dalla
          data di cui al comma 59. 
              65. Le risorse umane,  nei  limiti  del  personale  con
          contratti di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato  in
          servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
          sono trasferite al Ministero dello sviluppo  economico  che
          provvede corrispondentemente  ad  incrementare  la  propria
          dotazione organica. 
              66. Il personale di cui al comma 65 e'  inquadrato  nei
          ruoli del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico adottato di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze,  previo   espletamento   di   apposita   procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita',  sulla  base  di  una
          tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
          la Fondazione e quelle del  Ministero  tenuto  conto  delle
          mansioni svolte e  dei  titoli  di  servizio.  Il  predetto
          personale puo' essere destinato, in tutto  o  in  parte,  a
          supporto delle attivita' del commissario per il  compimento
          delle operazioni di cui ai commi 60 e 61. 
              67. I dipendenti trasferiti mantengono  il  trattamento
          economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle
          voci  fisse  e   continuative,   corrisposto   al   momento
          dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  tale   trattamento
          risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto  per  il
          personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
              68.  I  contratti  di  consulenza,  di   collaborazione
          coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale  e
          i rapporti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  in
          corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
          avere effetto il quindicesimo giorno successivo  alla  data
          di cui al comma 59; entro tale data,  il  commissario  puo'
          prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza  per
          far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61. 
              69. L'eventuale attivo netto risultante dalla  chiusura
          della gestione del commissario e le disponibilita'  liquide
          costituenti il  Fondo  di  dotazione  della  Fondazione,  o
          comunque  destinate  alla  realizzazione   dell'Esposizione
          permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato.  Le   risorse   strumentali   della
          Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
          sviluppo economico. 
              70. Dalla data di cui al comma  59,  sono  abrogati,  i
          commi 68, 69 e 70 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350 e l'art. 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, nella parte in cui dispone  lo  stanziamento  delle
          risorse del predetto Fondo alle attivita' previste al comma
          68 dell'art. 4 della legge  24  dicembre  2003,  n.  350  e
          l'art. 33 del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273,
          convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le  eventuali
          disposizioni legislative e normative in  contrasto  con  la
          presente disposizione. 
              71. La titolarita' degli affidamenti  diretti  disposti
          dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  favore   di
          Promuovi Italia S.p.A.  (nel  seguito  Promuovi  Italia)  e
          delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
          Ministero e' trasferita  a  titolo  gratuito,  a  decorrere
          dalla data di stipula dell'accordo  di  cui  al  comma  73,
          all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
          lo sviluppo  d'impresa  -  Invitalia  S.p.A.  (nel  seguito
          Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa  interamente
          partecipata. La societa' conferitaria subentra in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento. 
              72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
          da  Promuovi  Italia  alla  societa'  conferitaria  i  beni
          strumentali e, previo subentro nei  relativi  contratti  di
          lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato  nello
          svolgimento delle attivita'; la societa' subentra  altresi'
          in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
          professionali  in  essere  alla  data  di   perfezionamento
          dell'accordo di cui al successivo comma 73. 
              73. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo  per
          l'individuazione  della  societa'  conferitaria   e   delle
          attivita',  dei   beni   e   del   personale   oggetto   di
          trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e  i
          criteri  per  la  regolazione   dei   rispettivi   rapporti
          economici; lo schema del  predetto  accordo  e'  sottoposto
          alla preventiva approvazione, da esercitarsi  d'intesa  con
          il Ministro per gli  affari  regionali,  il  turismo  e  lo
          sport,   del   Ministero    dello    sviluppo    economico,
          nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui  all'art.  1,
          comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              74. Al comma 8-bis dell'art. 12  del  decreto-legge  14
          marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
          attivita'  produttive»  e:  «Il  Ministro  delle  attivita'
          produttive»,  sono   sostituite,   rispettivamente,   dalle
          seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e  «Il
          Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i  soggetti  di
          cui al  medesimo  comma  8-bis  trova  applicazione  quanto
          disposto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
              75. L'incarico di commissario  per  la  gestione  delle
          societa' cooperative di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del
          codice  civile,  commissario  liquidatore  delle   societa'
          cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui all'art.
          2545-septiesdecies   del   codice    civile,    commissario
          liquidatore  delle  societa'  cooperative  in  liquidazione
          coatta amministrativa di cui agli  articoli  2545-terdecies
          del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n.
          267, e' monocratico. Il  commissario  liquidatore  esercita
          personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso  di
          delega a terzi di specifiche  operazioni,  l'onere  per  il
          compenso  del  delegato  e'  detratto  dal   compenso   del
          commissario. 
              76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
          amministrativa  delle  societa'  cooperative   nonche'   la
          contestuale o successiva nomina  del  relativo  commissario
          liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
          civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e'
          adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
              77.   Nelle   procedure    di    liquidazione    coatta
          amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
          dei commissari e dei membri del comitato  di  sorveglianza,
          ove previsto, ed i relativi criteri di  liquidazione,  sono
          determinati con  decreto  non  regolamentare  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di   concerto   con   Ministro
          dell'economia e delle finanze, che individua  modalita'  di
          remunerazione dei  commissari  liquidatori  sulla  base  di
          criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
          efficacia ed  efficienza  delle  attivita'  svolte,  tenuto
          conto, per quanto applicabili e con  gli  adattamenti  resi
          necessari  dalla  specificita'   della   procedura,   delle
          disposizioni di cui  al  decreto  ministeriale  25  gennaio
          2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
          dei  compensi  spettanti  ai  curatori  fallimentari  e  la
          determinazione dei compensi nelle procedure  di  concordato
          preventivo». In ogni caso la remunerazione  dei  commissari
          liquidatori non puo' essere  superiore  a  quella  prevista
          all'entrata in vigore del presente decreto. 
              78. All'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
          216, convertito con modificazioni dalla legge  24  febbraio
          2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  comma  5,  le  parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»  ed  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
          adozione, entro il predetto termine, dello  statuto  e  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'art. 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa  e  le
          attivita' e i compiti gia' attribuiti  alla  medesima  sono
          trasferiti  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti a decorrere  dal  1°  ottobre  2012,  che  rimane
          titolare delle risorse previste dall'art. 36, comma 5,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  e  cui
          sono  contestualmente  trasferite  le  risorse  finanziarie
          umane e strumentali relative all'Ispettorato  di  vigilanza
          sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo  comma
          5»; 
              b) al  comma  6,  le  parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 
              79. All'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio
          dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite
          dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»; 
              b) al  comma  7,  le  parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 
              80. All'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) al comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «A  tale  fine  nella  fattura  viene   indicata,
          altresi',  la   lunghezza   della   tratta   effettivamente
          percorsa»; 
              b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: 
              «14. Ferme restando le sanzioni previste  dall'art.  26
          della  legge  6  giugno  1974,   n.   298,   e   successive
          modificazioni, e dall'art. 7  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2005, n. 286,  ove  applicabili,  alla  violazione
          delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la  sanzione
          amministrativa pecuniaria pari al doppio  della  differenza
          tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base  dei  costi
          individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
          norme di cui ai commi 13  e  13-bis  consegue  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari   al   dieci   per   cento
          dell'importo della  fattura  e  comunque  non  inferiore  a
          1.000,00 euro»; 
              c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: 
              «15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
          dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia  delle  entrate  in
          occasione dei controlli ordinari e straordinari  effettuati
          presso le imprese  per  la  successiva  applicazione  delle
          sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689». 
              81. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013  il
          Comitato    centrale    per    l'Albo    nazionale    degli
          autotrasportatori  di  cui  al  Titolo   II   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
          costo   nell'ambito   del   Centro    di    responsabilita'
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. 
              82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'art.  9
          del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 
              83. All'art. 10 del  decreto  legislativo  21  novembre
          2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la lettera  a)  del  comma  1  e'  sostituita  dalla
          seguente:   «a)   un   Dirigente   del   Ministero    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  con  incarico  di  livello
          dirigenziale  generale  nell'ambito  di   quelli   previsti
          dall'art. 2, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 dicembre 2008,  n.  211  "Regolamento  recante
          riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti", con funzioni di Presidente»; 
              b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo
          e'  eletto  dal  Comitato  centrale  fra  i  componenti  in
          rappresentanza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti» sono sostituite dalle seguenti:  «dei  quali  il
          primo,   responsabile   dell'attivita'   amministrativa   e
          contabile, con incarico di livello dirigenziale di  seconda
          fascia assegnato nell'ambito di quelli  previsti  dall'art.
          14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  3
          dicembre 2008, n. 211»; 
              c)  al  comma  1,  lettera  g)   le   parole   «quattro
          rappresentanti»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «un
          rappresentante per ciascuna». 
              84. Le disposizioni di  cui  al  comma  83  entrano  in
          vigore dal 1° gennaio 2013 
              85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale  per
          l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
          di sicurezza della circolazione, di controlli  sui  veicoli
          pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul  capitolo
          1330 - piano di gestione 1 -  del  bilancio  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti,  e'  ridotto  di  1,5
          milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5  milioni  di  euro
          per gli anni 2013 e 2014. 
              86.   Il   Comitato   centrale   per    l'Albo    degli
          autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira'  in
          particolare gli interventi necessari per  l'attuazione  dei
          controlli  sull'autotrasporto  previsti   dalle   direttive
          dell'Unione europea in materia e  dalle  intese  intercorse
          tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
          Ministero dell'interno. 
              87. Al fine di  consentire  una  sollecita  definizione
          delle procedure connesse alla soppressione  dell'INPDAP  ed
          alla sua confluenza nell'INPS e  realizzare  i  conseguenti
          risparmi previsti dall'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214,  all'approvazione  del  bilancio  di
          chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina  di  un
          commissario ad acta. 
              88. All'art. 24, comma 18, del citato decreto-legge  n.
          201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012»  sono  sostituite
          dalle seguenti: « 31 ottobre 2012». 
              89.  Il  Comitato   amministratore   della   forma   di
          previdenza  complementare  denominata   FONDINPS   previsto
          dall'art. 4 del decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  30  gennaio  2007,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua  ad
          operare in regime di proroga fino al perfezionamento  della
          procedura di ricostituzione dello stesso,  e  comunque  non
          oltre il  31  ottobre  2012,  con  le  riduzioni  stabilite
          dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
          della legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              90.  In  funzione  del  processo  di  razionalizzazione
          dell'Istituto   per   lo    sviluppo    della    formazione
          professionale dei  lavoratori  (ISFOL),  istituito  con  il
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973,  n.
          478,  e  di  contenimento   dei   costi   degli   organismi
          collegiali, il  regime  di  commissariamento  del  suddetto
          Istituto disposto, a partire  dal  22  dicembre  2011,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          i cui effetti sono confermati, mediante  la  nomina  di  un
          dirigente generale di ruolo  del  Ministero,  e'  prorogato
          fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
          il predetto Istituto secondo regole di  contenimento  della
          spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
              90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
          alla data del 7 luglio 2002, transitato alla  CONI  Servizi
          S.p.A. in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio
          2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il  31  dicembre
          2013, l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165. Alle amministrazioni  destinatarie  del  personale  in
          mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti
          per  la  corresponsione  del   trattamento   economico   al
          personale medesimo, nei cui  confronti  trova  applicazione
          anche  il  comma  2-quinquies  dell'art.  30  del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001. ". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, del  decreto-legge  25
          gennaio 2012, n. 2, recante "Misure straordinarie e urgenti
          in  materia   ambientale.",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 gennaio 2012, n.  20,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 2 Disposizioni in materia di  commercializzazione
          di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente 
              1. Il termine previsto dall'art. 1, comma  1130,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, come  modificato  dall'art.
          23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di
          sacchi per l'asporto merci, e' prorogato fino  all'adozione
          del  decreto  di  cui  al  comma   2   limitatamente   alla
          commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto  merci
          realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI
          EN  13432:2002,  secondo   certificazioni   rilasciate   da
          organismi accreditati, di quelli riutilizzabili  realizzati
          con  altri  polimeri  che  abbiano  maniglia  esterna  alla
          dimensione utile del  sacco  e  spessore  superiore  a  200
          micron se destinati all'uso  alimentare  e  100  micron  se
          destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati
          con  altri  polimeri  che  abbiano  maniglia  interna  alla
          dimensione utile del sacco  e  spessore  superiore  ai  100
          micron se destinati  all'uso  alimentare  e  60  micron  se
          destinati agli altri usi. 
              2. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  con
          decreto di natura non regolamentare adottato  dai  Ministri
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni
          parlamentari, notificato  secondo  il  diritto  dell'Unione
          europea,  da  adottare  entro  il  31  dicembre  2012,  nel
          rispetto della gerarchia delle azioni da  adottare  per  il
          trattamento dei rifiuti, prevista dall'art. 179 del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   possono   essere
          individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche
          ai fini della loro  commercializzazione,  anche  prevedendo
          forme di  promozione  della  riconversione  degli  impianti
          esistenti,  nonche',  in  ogni  caso,   le   modalita'   di
          informazione ai consumatori, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              3. Per favorire il riutilizzo  del  materiale  plastico
          proveniente  dalle   raccolte   differenziate,   i   sacchi
          realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata
          UNI EN  13432:2002  devono  contenere  una  percentuale  di
          plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del  30  per
          cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale  di  cui
          al periodo precedente puo' essere annualmente  elevata  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, sentiti il Consorzio  nazionale  per
          la raccolta, il riciclaggio e il recupero  dei  rifiuti  di
          imballaggi in plastica -  COREPLA  e  le  associazioni  dei
          produttori. 
              4. La commercializzazione dei  sacchi  non  conformi  a
          quanto prescritto dal presente articolo e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma da 2.500  euro  a  25.000  euro,  aumentata  fino  al
          quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda
          quantita' ingenti di sacchi per l'asporto oppure un  valore
          della merce superiore al 20 per  cento  del  fatturato  del
          trasgressore. Le sanzioni sono  applicate  ai  sensi  della
          legge 24 novembre  1981,  n.  689.  Fermo  restando  quanto
          previsto  in  ordine  ai  poteri  di   accertamento   degli
          ufficiali e degli agenti di polizia  giudiziaria  dall'art.
          13 della legge n.  689  del  1981,  all'accertamento  delle
          violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli  organi
          di polizia amministrativa. Il rapporto  previsto  dall'art.
          17 della legge n. 689 del 1981 e' presentato alla camera di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   della
          provincia nella quale e' stata accertata la violazione.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  della  legge  31
          dicembre 1982, n. 979, recante "Disposizioni per la  difesa
          del mare.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18  gennaio
          1983, n. 16, S.O., come modificato dalla presente legge:. 
              "12. Il comandante, l'armatore o il proprietario di una
          nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato
          sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso
          di avarie o  di  incidenti  agli  stessi,  suscettibili  di
          arrecare, attraverso il  versamento  di  idrocarburi  o  di
          altre sostanze  nocive  o  inquinanti,  danni  all'ambiente
          marino, al litorale o agli interessi connessi, sono  tenuti
          ad  informare  senza  indugio  l'autorita'  marittima  piu'
          vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che
          risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed
          eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti. 
              L'autorita' marittima rivolge ai soggetti indicati  nel
          comma precedente immediata  diffida  a  prendere  tutte  le
          misure  ritenute  necessarie  per  prevenire  il   pericolo
          d'inquinamento e per eliminare gli effetti  gia'  prodotti.
          Nel caso in cui tale diffida resti  senza  effetto,  o  non
          produca  gli  effetti  sperati  in  un  periodo  di   tempo
          assegnato, l'autorita' marittima fara' eseguire  le  misure
          ritenute  necessarie  per   conto   dell'armatore   o   del
          proprietario,  recuperando,  poi,  dagli  stessi  le  spese
          sostenute. 
              Nei  casi  di  urgenza,  l'autorita'  marittima   fara'
          eseguire per conto  dell'armatore  o  del  proprietario  le
          misure   necessarie,   recuperandone,   poi,   le    spese,
          indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere. 
              Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure
          necessarie ai sensi del secondo e  terzo  comma,  le  spese
          sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico
          anche nei confronti  del  proprietario  del  carico  stesso
          quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo  o  la
          colpa del medesimo." 
              Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
          13 settembre 2013, n. 108 recante "Disciplina sanzionatoria
          per  la  violazione  delle   disposizioni   derivanti   dal
          Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze  che  riducono
          lo strato di ozono.", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 settembre 2013, n. 227, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  5  Violazione  degli  obblighi  derivanti  dagli
          articoli  6,  15  e  17  del  regolamento  in  materia   di
          immissione sul mercato,  importazione  ed  esportazione  di
          prodotti e apparecchiature che contengono  o  dipendono  da
          sostanze controllate 
              1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi  di
          cui all'art. 9  del  regolamento,  importa  o  esporta,  ad
          esclusione   degli   effetti    personali,    prodotti    e
          apparecchiature che  contengono  o  dipendono  da  sostanze
          controllate di cui all'art. 3, punto 4),  del  regolamento,
          e' punito con l'arresto fino a due  anni  e  con  l'ammenda
          fino a 120.000 euro. 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi  dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  i  sistemi  di
          protezione antincendio contenenti sostanze controllate,  di
          cui all'art. 3, punto 4), del regolamento,  e'  punito  con
          l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda  fino  a  100.000
          euro. 
              2-bis.  Il  termine  di  sei  mesi  di  cui  al   comma
          precedente e'  differito  di  ulteriori  nove  mesi  per  i
          detentori  di  sistemi  antincendio   contenenti   sostanze
          controllate, di cui all'art. 3, punto 4), del  regolamento,
          che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014,  ai
          Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e dello  sviluppo  economico,  indicando  l'ubicazione
          dell'impianto, la natura  e  la  quantita'  della  sostanza
          secondo il  formato  di  cui  all'allegato  I  al  presente
          decreto. ". 
              Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per
          la  crescita  del  Paese.",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 14 Interventi per la diffusione delle  tecnologie
          digitali 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Per  il  completamento  del  Piano  nazionale  banda
          larga, definito dal Ministero dello  sviluppo  economico  -
          Dipartimento  per  le  comunicazioni  e  autorizzato  dalla
          Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N)  -
          Italia], per l'anno 2013 e' autorizzata  la  spesa  di  150
          milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  da  utilizzare  nelle
          aree dell'intero territorio nazionale, tenendo conto  delle
          singole specificita' territoriali e della  copertura  delle
          aree a bassa  densita'  abitativa,  definite  dal  medesimo
          regime d'aiuto. 
              2. All'art. 87, comma 5,  del  decreto  legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259, le parole:  «inizia  nuovamente»  sono
          sostituite con la seguente: «riprende». 
              2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          regolamento del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sono
          definite le misure e le modalita' di intervento da porre  a
          carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine  di
          minimizzare eventuali interferenze tra i  servizi  a  banda
          ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli  impianti
          per la ricezione televisiva domestica. Gli  interventi  che
          si rendessero necessari sugli  impianti  per  la  ricezione
          televisiva domestica per la mitigazione delle  interferenze
          sono  gestiti  a  valere  su  un  fondo  costituito   dagli
          operatori   delle   telecomunicazioni   assegnatari   delle
          frequenze in banda 800 MHz  e  gestito  privatamente  dagli
          operatori interessati, in conformita' alle  previsioni  del
          regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo
          e la relativa contribuzione degli operatori  sono  definiti
          secondo principi di  proporzionalita',  trasparenza  e  non
          discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico  con
          proprio  provvedimento   provvede   ogni   trimestre   alla
          rimodulazione di tali contributi sulla base  dei  costi  di
          intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e
          rendicontati 
              3. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, d'intesa con  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono definite le specifiche tecniche delle  operazioni
          di scavo per le infrastrutture a banda larga  e  ultralarga
          nell'intero territorio nazionale, specificando  che  devono
          prioritariamente   essere   utilizzati   gli   scavi   gia'
          attualmente  in  uso  per  i  sottoservizi.  Tale   decreto
          definisce la superficie massima di manto stradale che  deve
          essere ripristinata a seguito di una determinata  opera  di
          scavo, l'estensione del ripristino del manto stradale sulla
          base della  tecnica  di  scavo  utilizzata,  quali  trincea
          tradizionale,    minitrincea,    proporzionalmente     alla
          superficie interessata dalle opere di scavo, le  condizioni
          di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle
          operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione 
              4. Al comma 7 dell'art. 88 del decreto  legislativo  n.
          259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola:
          «novanta » e' sostituita dalla seguente «quarantacinque»; 
              b) dopo le parole: «il termine e' ridotto a» la parola:
          «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quindici»; 
              c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «Nel
          caso di apertura buche, apertura  chiusini  per  infilaggio
          cavi o tubi, posa di cavi o tubi  aerei  su  infrastrutture
          esistenti, allacciamento utenti il  termine  e'  ridotto  a
          dieci giorni.» 
              5. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma
          15-bis  del  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, al comma 3 dell'art. 66 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come  modificato
          dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   del   16
          settembre 1996, n. 610, e' aggiunto  il  seguente  periodo:
          «Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale  la
          profondita' minima puo' essere ridotta a condizione che sia
          assicurata la  sicurezza  della  circolazione  e  garantita
          l'integrita' del corpo  stradale  per  tutta  la  sua  vita
          utile, in base a valutazioni della tipologia di strada,  di
          traffico e di pavimentazione». 
              6. Al comma 2 dell'art. 95 del decreto  legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente comma: 
              «2-bis:  Per  le  condutture  aeree  o  sotterranee  di
          energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in
          cavi cordati ad elica, il nulla osta e' sostituito  da  una
          attestazione di conformita' del gestore.». 
              7. All'art. 91 del decreto legislativo 1° agosto  2003,
          n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche),  dopo  il
          comma 4 e' inserito il seguente: 
              «4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di
          sviluppo della rete in fibra ottica  puo',  in  ogni  caso,
          accedere a tutte le parti comuni degli edifici al  fine  di
          installare, collegare e manutenere gli  elementi  di  rete,
          cavi, fili, riparti,  linee  o  simili  apparati  privi  di
          emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di
          accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati
          e di nuova costruzione.  L'operatore  di  comunicazione  ha
          l'obbligo, d'intesa  con  le  proprieta'  condominiali,  di
          ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
          oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e  si
          accolla gli oneri per la  riparazione  di  eventuali  danni
          arrecati». 
              8.  Ferme  restando,  per  quanto   non   espressamente
          disciplinato dal presente articolo, le vigenti disposizioni
          contenute nel decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri in data 8  luglio  2003,  recante  fissazione  dei
          limiti di esposizione, dei valori  di  attenzione  e  degli
          obiettivi di qualita' per la protezione  della  popolazione
          dalle  esposizioni  a   campi   elettrici,   magnetici   ed
          elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100  kHz
          e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  199  del
          28 agosto 2003, si prevede che: 
              a) i valori di  attenzione  indicati  nella  tabella  2
          all'allegato  B  del  citato  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono  a  titolo
          di misura di cautela per la protezione da possibili effetti
          anche  a  lungo  termine  eventualmente  connessi  con   le
          esposizioni ai campi generati alle suddette  frequenze  nei
          seguenti casi: 
              1) all'interno  di  edifici  utilizzati  come  ambienti
          abitativi  con  permanenze  continuative  non  inferiori  a
          quattro ore giornaliere; 
              2) solo nel caso di utilizzazione  degli  edifici  come
          ambienti abitativi per permanenze non inferiori  a  quattro
          ore continuative  giornaliere,  nelle  pertinenze  esterne,
          come definite nelle Linee  Guida  di  cui  alla  successiva
          lettera d), quali balconi, terrazzi e  cortili  (esclusi  i
          tetti anche in presenza di lucernai ed  i  lastrici  solari
          con funzione  prevalente  di  copertura,  indipendentemente
          dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta
          e di pavimentazione  rifinita,  di  proprieta'  comune  dei
          condomini); 
              b) nel caso di  esposizione  a  impianti  che  generano
          campi  elettrici,   magnetici   ed   elettromagnetici   con
          frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere
          superati i limiti di esposizione  di  cui  alla  tabella  1
          dell'allegato B  del  citato  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003,  intesi  come  valori
          efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad  un'altezza
          di m. 1,50 sul piano di calpestio e  mediati  su  qualsiasi
          intervallo di sei minuti. I valori di cui alla lettera  a),
          invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul
          piano di calpestio e sono  da  intendersi  come  media  dei
          valori nell'arco delle 24 ore; 
              c)  ai  fini  della  progressiva  minimizzazione  della
          esposizione  ai  campi  elettromagnetici,   i   valori   di
          immissione    dei    campi    elettrici,    magnetici    ed
          elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100  kHz
          e 300 GHz,  calcolati  o  misurati  all'aperto  nelle  aree
          intensamente frequentate,  non  devono  superare  i  valori
          indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri  8  luglio  2003,
          detti valori devono essere determinati ad un'altezza  di  m
          1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media
          dei valori nell'arco delle 24 ore; 
              d) le tecniche di  misurazione  e  di  rilevamento  dei
          livelli di esposizione da  adottare  sono  quelle  indicate
          nella  norma  CEI  211-7   o   specifiche   norme   emanate
          successivamente dal CEI. Ai fini  della  verifica  mediante
          determinazione  del  mancato  superamento  del  valore   di
          attenzione e dell'obiettivo di  qualita'  si  potra'  anche
          fare riferimento, per l'identificazione dei valori  mediati
          nell'arco delle 24 ore,  a  metodologie  di  estrapolazione
          basate  sui  dati  tecnici  e  storici  dell'impianto.   Le
          tecniche di calcolo previsionale da  adottare  sono  quelle
          indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme  emanate
          successivamente dal CEI. Ai fini della verifica  attraverso
          stima   previsionale   del   valore   di    attenzione    e
          dell'obiettivo di qualita', le istanze previste dal decreto
          legislativo n.  259  del  2003  saranno  basate  su  valori
          mediati nell'arco delle  24  ore,  valutati  in  base  alla
          riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con
          appositi  fattori  che  tengano  conto  della  variabilita'
          temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle  24
          ore. Questi fattori  di  riduzione  della  potenza  saranno
          individuati in apposite Linee Guida predisposte  dall'ISPRA
          e dalle ARPA/APPA secondo le modalita' di seguito indicate.
          Laddove siano assenti pertinenze esterne degli  edifici  di
          cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere
          in   conto   dei   valori   di   assorbimento   del   campo
          elettromagnetico da parte  delle  strutture  degli  edifici
          cosi'  come  definiti  nelle  suddette  Linee  Guida.   Gli
          operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i  dati  di
          potenza degli impianti secondo le modalita' contenute nelle
          medesime Linee Guida. Tali dati dovranno  rappresentare  le
          reali condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali
          condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno
          essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e
          di vigilanza sanitaria e  ambientale  di  cui  all'art.  14
          della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L'ISPRA e le ARPA/APPA
          provvedono,  in  attuazione  del  presente  decreto,   alla
          elaborazione di linee guida, che sono approvate con  uno  o
          piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare, sentite  le  competenti  Commissioni
          parlamentari. Tali Linee Guida potranno essere soggette  ad
          aggiornamento con periodicita'  semestrale  su  indicazione
          del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
          del Mare, che provvedera' alla relativa approvazione. 
              9. Le sanzioni amministrative relative  al  superamento
          dei limiti  di  esposizione  e  dei  valori  di  attenzione
          stabiliti dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri in data 8  luglio  2003,  recante  fissazione  dei
          limiti di esposizione, dei valori  di  attenzione  e  degli
          obiettivi di qualita' per la protezione  della  popolazione
          dalle  esposizioni  a   campi   elettrici,   magnetici   ed
          elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz
          e 300 GHz, e al mancato rispetto dei  limiti  e  dei  tempi
          previsti per l'attuazione dei piani  di  risanamento,  sono
          irrogate dalle regioni territorialmente competenti. 
              10. Le sanzioni amministrative relative al  superamento
          dei limiti  di  esposizione  e  dei  valori  di  attenzione
          stabiliti dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri in data 8 luglio 2003, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, recante fissazione dei
          limiti di esposizione, dei valori  di  attenzione  e  degli
          obiettivi di qualita' per la protezione  della  popolazione
          dalle esposizioni  ai  campi  elettrici  e  magnetici  alla
          frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e al
          mancato rispetto  dei  limiti  e  dei  tempi  previsti  per
          l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate  dalle
          regioni territorialmente competenti. 
              10-bis. All'art. 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              «2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma  2,
          gli  utenti  che  attivano  schede  elettroniche   (S.I.M.)
          abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano
          postazioni  pubbliche  non   vigilate   per   comunicazioni
          telematiche o punti  di  accesso  ad  internet  utilizzando
          tecnologia  senza  fili  possono  essere   identificati   e
          registrati anche in via indiretta,  attraverso  sistemi  di
          riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico, possono essere  previste
          misure di maggior dettaglio o per l'adozione  di  ulteriori
          procedure semplificate anche negli altri casi previsti  dal
          comma 2». 
              10-ter. All'art. 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              «4. Al fine di  agevolare  la  diffusione  della  banda
          ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i  relativi
          adempimenti    amministrativi,     sono     soggette     ad
          autocertificazione    di    attivazione,     da     inviare
          contestualmente  all'attuazione  dell'intervento   all'ente
          locale  e  agli  organismi  competenti  ad   effettuare   i
          controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio  2001,
          n. 36, le installazioni e le  modifiche,  ivi  comprese  le
          modifiche delle caratteristiche trasmissive degli  impianti
          di cui  all'art.  87-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,   degli   impianti
          radioelettrici    per    trasmissione     punto-punto     e
          punto-multipunto  e  degli  impianti   radioelettrici   per
          l'accesso a reti  di  comunicazione  ad  uso  pubblico  con
          potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a  10
          watt  e  con  dimensione  della  superficie  radiante   non
          superiore a 0,5 metri quadrati». ". 
              Si riporta il testo dell'art. 284, comma 2, del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              "ART. 284 (Installazione o modifica) 
              1.  Nel  corso   delle   verifiche   finalizzate   alla
          dichiarazione   di   conformita'   prevista   dal   decreto
          ministeriale 22 gennaio  2008,  n.  37,  per  gli  impianti
          termici civili di potenza  termica  nominale  superiore  al
          valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara  anche
          che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di
          cui all'art. 285 ed e' idoneo a rispettare i valori  limite
          di cui  all'art.  286.  Tali  dichiarazioni  devono  essere
          espressamente  riportate   in   un   atto   allegato   alla
          dichiarazione di  conformita',  messo  a  disposizione  del
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto da parte dell'installatore  entro  30  giorni
          dalla conclusione dei lavori.  L'autorita'  che  riceve  la
          dichiarazione  di  conformita'   ai   sensi   del   decreto
          ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,  provvede  ad  inviare
          tale atto  all'autorita'  competente.  In  occasione  della
          dichiarazione  di  conformita',  l'installatore  indica  al
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto  l'elenco  delle  manutenzioni  ordinarie   e
          straordinarie necessarie  ad  assicurare  il  rispetto  dei
          valori limite di cui all'art. 286,  affinche'  tale  elenco
          sia inserito nel libretto di centrale previsto dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.  Se
          il  responsabile  dell'esercizio   e   della   manutenzione
          dell'impianto  non  e'  ancora   individuato   al   momento
          dell'installazione,   l'installatore,   entro   30   giorni
          dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al
          soggetto committente, il quale li mette a disposizione  del
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto    entro    30    giorni    dalla    relativa
          individuazione. 
              2. Per gli impianti termici civili di  potenza  termica
          nominale superiore al valore di soglia, in  esercizio  alla
          data di entrata in vigore della parte quinta  del  presente
          decreto, il libretto di centrale previsto dall'art. 11  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412  deve  essere  integrato,  a  cura   del   responsabile
          dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il
          31 dicembre 2012,  da  un  atto  in  cui  si  dichiara  che
          l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
          all'art. 285 ed e' idoneo a rispettare i valori  limite  di
          cui all'art. 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di
          centrale deve essere inoltre  integrato  con  l'indicazione
          delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie  ad
          assicurare il rispetto dei valori limite  di  cui  all'art.
          286. Il responsabile dell'esercizio  e  della  manutenzione
          dell'impianto provvede ad  inviare  tali  atti  integrativi
          all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 515, della legge
          27 dicembre 2013, n.  147,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita'  2014).",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: 
              "515. Mediante intese tra lo Stato,  la  regione  Valle
          d'Aosta e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          concludere entro il  30  giugno  2014,  sono  definiti  gli
          ambiti per il trasferimento  o  la  delega  delle  funzioni
          statali  e  dei  relativi  oneri  finanziari  riferiti,  in
          particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale  per
          la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato  e  alle
          funzioni  amministrative,  organizzative  e   di   supporto
          riguardanti la giustizia civile,  penale  e  minorile,  con
          esclusione di quelle relative al personale di magistratura,
          nonche' al Parco nazionale dello Stelvio, per  le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano.  Con  apposite  norme  di
          attuazione si provvede al completamento del trasferimento o
          della delega delle funzioni  statali  oggetto  dell'intesa.
          Laddove non gia' attribuiti, l'assunzione di oneri  avviene
          in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508,  e
          computata quale  concorso  al  riequilibrio  della  finanza
          pubblica nei termini dello stesso  comma.  Con  i  predetti
          accordi, lo Stato, la regione Valle  d'Aosta,  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano e la regione  Trentino-Alto
          Adige individuano gli standard  minimi  di  servizio  e  di
          attivita'  che  lo  Stato,  per  ciascuna  delle   funzioni
          trasferite  o  delegate,  si  impegna   a   garantire   sul
          territorio provinciale o  regionale  con  riferimento  alle
          funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o  dalla
          regione,  nonche'  i  parametri  e  le  modalita'  per   la
          quantificazione e l'assunzione  degli  oneri.  Ai  fini  di
          evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi  e
          di attivita' sul territorio  nazionale,  in  ogni  caso  e'
          escluso il trasferimento e la delega delle  funzioni  delle
          Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad
          ambiti di materia relativi a  concessioni  statali  e  alle
          reti  di  acquisizione  del  gettito  tributario  sia   con
          riferimento: 1) alle disposizioni  che  riguardano  tributi
          armonizzati o applicabili su  base  transnazionale;  2)  ai
          contribuenti  di  grandi  dimensioni;  3)  alle   attivita'
          strumentali  alla  conoscenza  dell'andamento  del  gettito
          tributario; 4) alle procedure telematiche  di  trasmissione
          dei dati e delle  informazioni  alla  anagrafe  tributaria.
          Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento  delle
          attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro  di
          accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze  e  i
          presidenti della  regione  Valle  d'Aosta,  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   e   della   regione
          Trentino-Alto Adige, tra i direttori  delle  Agenzie  delle
          entrate e delle  dogane  e  dei  monopoli  e  le  strutture
          territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione
          centrale le relazioni con  le  istituzioni  internazionali.
          Con  apposite  norme   di   attuazione   si   provvede   al
          completamento  del  trasferimento  o  della  delega   delle
          funzioni statali oggetto dell'intesa.". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  107  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  recante
          "Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige.", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20  novembre
          1972, n. 301: 
              "107. Con decreti legislativi saranno emanate le  norme
          di attuazione del presente statuto, sentita una commissione
          paritetica  composta  di  dodici  membri  di  cui  sei   in
          rappresentanza dello Stato, due  del  Consiglio  regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano. ". 
              Si riporta il testo dell'art. 9,  del  decreto-legge  9
          febbraio  2012,  n.  5  recante  "Disposizioni  urgenti  in
          materia di  semplificazione  e  di  sviluppo.",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  9  Dichiarazione  unica  di  conformita'   degli
          impianti 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e'  approvato  il  modello  di  dichiarazione
          unica di conformita' che sostituisce i modelli di cui  agli
          allegati I e II del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con  riferimento  agli
          impianti termici  rientranti  nell'ambito  di  applicazione
          dell'art.  1  del  predetto  decreto  del  Ministro   dello
          sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di  cui
          all'art. 284, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152. 
              2.  La  dichiarazione  unica  di   conformita'   e   la
          documentazione allegata  sono  conservate  presso  la  sede
          dell'interessato     ed      esibite,      a      richiesta
          dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo
          l'obbligo  di  comunicazione  ai  fini  del  rilascio   del
          certificato di agibilita' da parte del comune o in caso  di
          allacciamento  di  una  nuova  fornitura  di  gas,  energia
          elettrica o acqua. Restano altresi' fermi gli  obblighi  di
          comunicazione   previsti   dall'art.   284   del    decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  della  legge  11
          febbraio 1992, n. 157  recante  "Norme  per  la  protezione
          della  fauna  selvatica  omeoterma  e   per   il   prelievo
          venatorio.",  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   25
          febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2 Oggetto della tutela 
              In vigore dal 11 marzo 1992 
              1. Fanno parte  della  fauna  selvatica  oggetto  della
          tutela della presente legge le specie  di  mammiferi  e  di
          uccelli dei quali esistono popolazioni viventi  stabilmente
          o  temporaneamente  in  stato  di  naturale  liberta'   nel
          territorio nazionale. Sono particolarmente protette,  anche
          sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: 
              a) mammiferi:  lupo  (Canis  lupus),  sciacallo  dorato
          (Canis  aureus),  orso  (Ursus  arctos),  martora   (Martes
          martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra  lutra),
          gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca
          monaca (Monachus monachus),  tutte  le  specie  di  cetacei
          (Cetacea),  cervo  sardo   (Cervus   elaphus   corsicanus),
          camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); 
              b) uccelli: marangone minore  (Phalacrocorax  pigmeus),
          marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte  le
          specie  di  pellicani  (Pelecanidae),  tarabuso   (Botaurus
          stellaris),  tutte  le  specie  di  cicogne   (Ciconiidae),
          spatola   (Platalea   leucorodia),   mignattaio   (Plegadis
          falcinellus),  fenicottero  (Phoenicopterus  ruber),  cigno
          reale  (Cygnus  olor),  cigno  selvatico  (Cygnus  cygnus),
          volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco  (Netta  rufina),
          gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le  specie  di
          rapaci  diurni  (Accipitriformes  e  falconiformes),  pollo
          sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina
          prataiola  (Tetrax  tetrax),  gru  (Grus   grus),   piviere
          tortolino (Eudromias morinellus),  avocetta  (Recurvirostra
          avosetta),  cavaliere  d'Italia  (Himantopus   himantopus),
          occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di  mare  (Glareola
          pratincola), gabbiano  corso  (Larus  audouinii),  gabbiano
          corallino (Larus  melanocephalus),  gabbiano  roseo  (Larus
          genei), sterna zampenere  (Gelochelidon  nilotica),  sterna
          maggiore  (Sterna  caspia),  tutte  le  specie  di   rapaci
          notturni   (Strigiformes),   ghiandaia   marina   (Coracias
          garrulus), tutte le specie di  picchi  (Picidae),  gracchio
          corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax); 
              c) tutte le altre specie che  direttive  comunitarie  o
          convenzioni   internazionali   o   apposito   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   indicano   come
          minacciate di estinzione. 
              2. Le norme della presente legge non si applicano  alle
          talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti,  alle  nutrie,
          alle arvicole. 
              2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con  esclusione
          delle  specie  da  individuare  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione  di
          cui all'art. 1, comma 3, e' finalizzata all'eradicazione  o
          comunque al controllo delle popolazioni. 
              3.  Il  controllo  del  livello  di  popolazione  degli
          uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea,  e'
          affidato al Ministro dei trasporti.". 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Si riporta la sezione 4 parte II dell'allegato II della
          parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006,  come
          modificato dalla presente legge: