Art. 11
Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo
delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operativita' del
Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento
da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso
antincendio e da onde elettromagnetiche, nonche' parametri di
verifica per gli impianti termici civili
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le
regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo
sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di
specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per
adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo
dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche' alla
Strategia Nazionale per la Biodiversita', adottata in base
all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversita'
Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.
(( 1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006,
n. 61, e' sostituito dal seguente:
«3. Alle attivita' di pesca si applica quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013». ))
2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, (( n. 135, )) dopo le parole: «e rimborsi spese», sono
aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli
oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo,
quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore (( della
presente disposizione, )) dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».
(( 2-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio
2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 28, le parole: «A decorrere dal sessantesimo giorno
dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al
comma 2» sono soppresse. ))
3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui
l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del
secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti
del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico
stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la
colpa del medesimo.».
4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di
operativita' e consentire lo svolgimento stabile delle primarie
funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di
salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della
sostenibilita', nella specifica cornice di vulnerabilita'
territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il
direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal
Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione
effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle
capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico
incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici,
funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianita' nella
qualifica nonche' esperti anche tra coloro che abbiano gia' svolto
funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due
anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore cosi'
nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a
cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, e' posto in
aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per
tutta la durata dell'incarico.
5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui all'allegato 1 al
presente decreto;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente
«2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente e'
differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi
antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3,
punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30
settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando
l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantita' della sostanza
secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.».
(( 6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, il penultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del
presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate
con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni
parlamentari";
6-bis. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare previsti dal citato articolo 14, comma 8,
lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dal comma 6 del presente articolo, sono adottati entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto; ))
7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di
centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 8. In armonia con le finalita' e i principi dell'ordinamento
giuridico nazionale in materia di aree protette, nonche' con la
disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni
statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello
Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente,
partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo
1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per
l'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle
funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello
Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si
provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima
ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla
sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del
consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte
dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o
operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati
fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento
dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un
Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un
rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di
Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si
riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga
ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi
alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della
regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. ))
9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 285. - (Caratteristiche tecniche). - 1. Gli impianti
termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di
soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla
parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di
combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualita' dell'aria
previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori
caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al
rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.».
10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore
della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del
titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo
II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il
1° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano
dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole
termostatiche e/o ripartitori di calore (( e/o generatori con celle a
combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento. ))
Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le
dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte
quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le
comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il
titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.
11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresi' fermi
gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie
alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma
3, e' finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle
popolazioni.».
(( 12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, dopo le parole: «propriamente detti,» sono inserite le
seguenti: «alle nutrie,».
12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis,
le parole: «CCGT usate per trasmissioni meccaniche» sono sostituite
dalle seguenti: «Turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese
le CCGT)». ))
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 6 della Convenzione sulla
biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5
giugno 1992, ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n.
124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1994,
n. 44, S.O:
"Art. 6 Misure generali per la conservazione e l'uso
durevole
Ciascuna Parte contraente in conformita' con le sue
particolari condizioni e capacita':
a) sviluppera' strategie, piani o programmi nazionali
per la conservazione e l'uso durevole della diversita'
biologica o adattera' a tal fine le sue strategie, piani o
programmi esistenti che terranno conto inter alia dei
provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la
riguardano;
b) integrera' nella misura del possibile e come
appropriato, la conservazione e l'uso durevole della
diversita' biologica nei suoi piani settoriali o
intersettoriali pertinenti.".
Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 8 febbraio
2006, n. 61, recante "Istituzione di zone di protezione
ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52,
come modificato dalla presente legge:
"2.Applicazione della normativa all'interno delle zone
di protezione ecologica.
1. Nell'ambito delle zone di protezione ecologica
istituite ai sensi dell'art. 1 l'Italia esercita la propria
giurisdizione in materia di protezione e di preservazione
dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e
storico, conformemente a quanto previsto dalla citata
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e
della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2
novembre 2001, dalla data della sua entrata in vigore per
l'Italia.
2. 2. Entro le zone di protezione ecologica si
applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera
straniera e delle persone di nazionalita' straniera, le
norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea
e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in
materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di
inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e
da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di
rifiuti, l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di
sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine
atmosferica, nonche' in materia di protezione dei
mammiferi, della biodiversita' e del patrimonio
archeologico e storico.
3. Alle attivita' di pesca si applica quanto previsto
dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.".
Si riporta il testo dell'art. 12, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario.", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12 Soppressione di enti e societa'
In vigore dal 25 giugno 2014
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai
sensi dell'art. 11, decreto legislativo n. 454 del 1999 e
le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia'
svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che
mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, e'
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di
ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale
scadenza.
5. (abrogato)
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo
relative al coordinamento di cui all'art. 6, comma 3, del
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno
2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre
funzioni previste dalla vigente normativa.
9. - 10 -11. -12. (abrogati)
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri
di alta professionalita' e conoscenza del settore
agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello
dirigenziale non generale, e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni
parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle
funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i
commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'art. 9 del citato
decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione
delle politiche promozionali di competenza nazionale
nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni
agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci ed
efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono
attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono
inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le
successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i
dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'art. 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonche' di strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'art.
2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati,
anche sulla base delle proposte del commissario
straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro
vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'art. 11 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il
servizio civile, istituita dall'art. 10, comma 2, della
legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269 nonche' il Comitato nazionale di parita' e la Rete
nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di
cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi' ferme,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le
commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non
spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai componenti dei
suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o
indennita'.
21. -22. (soppressi)
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4,
comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non e'
soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla
Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di
missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente disposizione,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 6, comma 1,
della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24.-30. (abrogati)
31.-38. (soppressi)
39. All'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di
tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze,
una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano
ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della
normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41.-48. (soppressi)
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
Luzzatti» di cui all'art. 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e
al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla
gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita'
ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e'
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura
dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo
in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell'attualita'
dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita',
esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma
53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il
Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data
di entrata in vigore del presente decreto e le
corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in
un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate
alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.
17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il
Ministero dello sviluppo economico adegua la propria
dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di
personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione dell'associazione cessano
di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita'
previste dal comma 50
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse
strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio
del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'art. 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative
e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione
Valore Italia di cui all'art. 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'art. 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della
soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della
fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine,
dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro
dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'art.
4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello
Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei
relativi rapporti e attivita' in essere alla data del
presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la
data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui e' parte la
Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta
alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione
anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del
programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese
italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate
all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del
suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma
59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra
quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni
dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e'
presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
Fondazione, concernente la realizzazione del programma di
cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei
revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla
data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria
dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto
personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a
supporto delle attivita' del commissario per il compimento
delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo'
prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per
far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del commissario e le disponibilita' liquide
costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o
comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i
commi 68, 69 e 70 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 e l'art. 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle
risorse del predetto Fondo alle attivita' previste al comma
68 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e
l'art. 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali
disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico in favore di
Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e
delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere
dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito
Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente
partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni
strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di
lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello
svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi'
in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
professionali in essere alla data di perfezionamento
dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti
economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto
alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1,
comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'art. 12 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita'
produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il
Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di
cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle
societa' cooperative di cui all'art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui all'art.
2545-septiesdecies del codice civile, commissario
liquidatore delle societa' cooperative in liquidazione
coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies
del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' monocratico. Il commissario liquidatore esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di
delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il
compenso del delegato e' detratto dal compenso del
commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
contestuale o successiva nomina del relativo commissario
liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,
ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi
necessari dalla specificita' della procedura, delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio
2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari
liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista
all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le
attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane
titolare delle risorse previste dall'art. 36, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui
sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie
umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza
sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma
5»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio
dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite
dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 26
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall'art. 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza
tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi
individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in
occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati
presso le imprese per la successiva applicazione delle
sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'art. 9
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All'art. 10 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti
dall'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo
e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il
primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e
contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda
fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'art.
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro
rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un
rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in
vigore dal 1° gennaio 2013
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli
pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo
1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5
milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in
particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei
controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive
dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione
delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed
alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti
risparmi previsti dall'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di
chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un
commissario ad acta.
88. All'art. 24, comma 18, del citato decreto-legge n.
201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite
dalle seguenti: « 31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di
previdenza complementare denominata FONDINPS previsto
dall'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della
procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del suddetto
Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
il predetto Istituto secondo regole di contenimento della
spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi
S.p.A. in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre
2013, l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in
mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti
per la corresponsione del trattamento economico al
personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione
anche il comma 2-quinquies dell'art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. ".
Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 25
gennaio 2012, n. 2, recante "Misure straordinarie e urgenti
in materia ambientale.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 gennaio 2012, n. 20, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2 Disposizioni in materia di commercializzazione
di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente
1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1130, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art.
23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di
sacchi per l'asporto merci, e' prorogato fino all'adozione
del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla
commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci
realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI
EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da
organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati
con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla
dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200
micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se
destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati
con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla
dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100
micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se
destinati agli altri usi.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con
decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione
europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel
rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il
trattamento dei rifiuti, prevista dall'art. 179 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere
individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche
ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo
forme di promozione della riconversione degli impianti
esistenti, nonche', in ogni caso, le modalita' di
informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico
proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi
realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata
UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di
plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per
cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui
al periodo precedente puo' essere annualmente elevata con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per
la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggi in plastica - COREPLA e le associazioni dei
produttori.
4. La commercializzazione dei sacchi non conformi a
quanto prescritto dal presente articolo e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al
quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda
quantita' ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore
della merce superiore al 20 per cento del fatturato del
trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art.
13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art.
17 della legge n. 689 del 1981 e' presentato alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia nella quale e' stata accertata la violazione.".
Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, recante "Disposizioni per la difesa
del mare.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
1983, n. 16, S.O., come modificato dalla presente legge:.
"12. Il comandante, l'armatore o il proprietario di una
nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato
sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso
di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di
arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di
altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente
marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti
ad informare senza indugio l'autorita' marittima piu'
vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che
risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed
eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti.
L'autorita' marittima rivolge ai soggetti indicati nel
comma precedente immediata diffida a prendere tutte le
misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo
d'inquinamento e per eliminare gli effetti gia' prodotti.
Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non
produca gli effetti sperati in un periodo di tempo
assegnato, l'autorita' marittima fara' eseguire le misure
ritenute necessarie per conto dell'armatore o del
proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese
sostenute.
Nei casi di urgenza, l'autorita' marittima fara'
eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le
misure necessarie, recuperandone, poi, le spese,
indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.
Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure
necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese
sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico
anche nei confronti del proprietario del carico stesso
quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la
colpa del medesimo."
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
13 settembre 2013, n. 108 recante "Disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni derivanti dal
Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 settembre 2013, n. 227, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5 Violazione degli obblighi derivanti dagli
articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di
immissione sul mercato, importazione ed esportazione di
prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da
sostanze controllate
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di
cui all'art. 9 del regolamento, importa o esporta, ad
esclusione degli effetti personali, prodotti e
apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze
controllate di cui all'art. 3, punto 4), del regolamento,
e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda
fino a 120.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di
protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di
cui all'art. 3, punto 4), del regolamento, e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000
euro.
2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma
precedente e' differito di ulteriori nove mesi per i
detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze
controllate, di cui all'art. 3, punto 4), del regolamento,
che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione
dell'impianto, la natura e la quantita' della sostanza
secondo il formato di cui all'allegato I al presente
decreto. ".
Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"Art. 14 Interventi per la diffusione delle tecnologie
digitali
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Per il completamento del Piano nazionale banda
larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico -
Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla
Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N) -
Italia], per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 150
milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle
aree dell'intero territorio nazionale, tenendo conto delle
singole specificita' territoriali e della copertura delle
aree a bassa densita' abitativa, definite dal medesimo
regime d'aiuto.
2. All'art. 87, comma 5, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono
sostituite con la seguente: «riprende».
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono
definite le misure e le modalita' di intervento da porre a
carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di
minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda
ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti
per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che
si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione
televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze
sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli
operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle
frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli
operatori interessati, in conformita' alle previsioni del
regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo
e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti
secondo principi di proporzionalita', trasparenza e non
discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con
proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla
rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di
intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e
rendicontati
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definite le specifiche tecniche delle operazioni
di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga
nell'intero territorio nazionale, specificando che devono
prioritariamente essere utilizzati gli scavi gia'
attualmente in uso per i sottoservizi. Tale decreto
definisce la superficie massima di manto stradale che deve
essere ripristinata a seguito di una determinata opera di
scavo, l'estensione del ripristino del manto stradale sulla
base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea
tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla
superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni
di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle
operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione
4. Al comma 7 dell'art. 88 del decreto legislativo n.
259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola:
«novanta » e' sostituita dalla seguente «quarantacinque»;
b) dopo le parole: «il termine e' ridotto a» la parola:
«trenta» e' sostituita dalla seguente: «quindici»;
c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel
caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio
cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture
esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a
dieci giorni.»
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma
15-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, al comma 3 dell'art. 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica del 16
settembre 1996, n. 610, e' aggiunto il seguente periodo:
«Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la
profondita' minima puo' essere ridotta a condizione che sia
assicurata la sicurezza della circolazione e garantita
l'integrita' del corpo stradale per tutta la sua vita
utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di
traffico e di pavimentazione».
6. Al comma 2 dell'art. 95 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis: Per le condutture aeree o sotterranee di
energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in
cavi cordati ad elica, il nulla osta e' sostituito da una
attestazione di conformita' del gestore.».
7. All'art. 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il
comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di
sviluppo della rete in fibra ottica puo', in ogni caso,
accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di
installare, collegare e manutenere gli elementi di rete,
cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di
emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di
accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati
e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di
ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si
accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni
arrecati».
8. Ferme restando, per quanto non espressamente
disciplinato dal presente articolo, le vigenti disposizioni
contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz
e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del
28 agosto 2003, si prevede che:
a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2
all'allegato B del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo
di misura di cautela per la protezione da possibili effetti
anche a lungo termine eventualmente connessi con le
esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei
seguenti casi:
1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti
abitativi con permanenze continuative non inferiori a
quattro ore giornaliere;
2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come
ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro
ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne,
come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva
lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i
tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari
con funzione prevalente di copertura, indipendentemente
dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta
e di pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei
condomini);
b) nel caso di esposizione a impianti che generano
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con
frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere
superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1
dell'allegato B del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori
efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza
di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi
intervallo di sei minuti. I valori di cui alla lettera a),
invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul
piano di calpestio e sono da intendersi come media dei
valori nell'arco delle 24 ore;
c) ai fini della progressiva minimizzazione della
esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di
immissione dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz
e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree
intensamente frequentate, non devono superare i valori
indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003,
detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m
1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media
dei valori nell'arco delle 24 ore;
d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate
nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate
successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante
determinazione del mancato superamento del valore di
attenzione e dell'obiettivo di qualita' si potra' anche
fare riferimento, per l'identificazione dei valori mediati
nell'arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione
basate sui dati tecnici e storici dell'impianto. Le
tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle
indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate
successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso
stima previsionale del valore di attenzione e
dell'obiettivo di qualita', le istanze previste dal decreto
legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori
mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla
riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con
appositi fattori che tengano conto della variabilita'
temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24
ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno
individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA
e dalle ARPA/APPA secondo le modalita' di seguito indicate.
Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di
cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere
in conto dei valori di assorbimento del campo
elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici
cosi' come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli
operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di
potenza degli impianti secondo le modalita' contenute nelle
medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le
reali condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali
condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno
essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e
di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'art. 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L'ISPRA e le ARPA/APPA
provvedono, in attuazione del presente decreto, alla
elaborazione di linee guida, che sono approvate con uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni
parlamentari. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad
aggiornamento con periodicita' semestrale su indicazione
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, che provvedera' alla relativa approvazione.
9. Le sanzioni amministrative relative al superamento
dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz
e 300 GHz, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi
previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono
irrogate dalle regioni territorialmente competenti.
10. Le sanzioni amministrative relative al superamento
dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, recante fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e al
mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per
l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle
regioni territorialmente competenti.
10-bis. All'art. 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2,
gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.)
abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano
postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
telematiche o punti di accesso ad internet utilizzando
tecnologia senza fili possono essere identificati e
registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di
riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste
misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori
procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal
comma 2».
10-ter. All'art. 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Al fine di agevolare la diffusione della banda
ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi
adempimenti amministrativi, sono soggette ad
autocertificazione di attivazione, da inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente
locale e agli organismi competenti ad effettuare i
controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le
modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti
di cui all'art. 87-bis del codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, degli impianti
radioelettrici per trasmissione punto-punto e
punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per
l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con
potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10
watt e con dimensione della superficie radiante non
superiore a 0,5 metri quadrati». ".
Si riporta il testo dell'art. 284, comma 2, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
"ART. 284 (Installazione o modifica)
1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla
dichiarazione di conformita' prevista dal decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti
termici civili di potenza termica nominale superiore al
valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche
che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di
cui all'art. 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite
di cui all'art. 286. Tali dichiarazioni devono essere
espressamente riportate in un atto allegato alla
dichiarazione di conformita', messo a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la
dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare
tale atto all'autorita' competente. In occasione della
dichiarazione di conformita', l'installatore indica al
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei
valori limite di cui all'art. 286, affinche' tale elenco
sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se
il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto non e' ancora individuato al momento
dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni
dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al
soggetto committente, il quale li mette a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa
individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica
nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla
data di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto, il libretto di centrale previsto dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 deve essere integrato, a cura del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il
31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che
l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'art. 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di
cui all'art. 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di
centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad
assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art.
286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi
all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 515, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014).", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:
"515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli
ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni
statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in
particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per
la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle
funzioni amministrative, organizzative e di supporto
riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con
esclusione di quelle relative al personale di magistratura,
nonche' al Parco nazionale dello Stelvio, per le province
autonome di Trento e di Bolzano. Con apposite norme di
attuazione si provvede al completamento del trasferimento o
della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.
Laddove non gia' attribuiti, l'assunzione di oneri avviene
in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e
computata quale concorso al riequilibrio della finanza
pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti
accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province
autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto
Adige individuano gli standard minimi di servizio e di
attivita' che lo Stato, per ciascuna delle funzioni
trasferite o delegate, si impegna a garantire sul
territorio provinciale o regionale con riferimento alle
funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla
regione, nonche' i parametri e le modalita' per la
quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di
evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e
di attivita' sul territorio nazionale, in ogni caso e'
escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle
Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad
ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle
reti di acquisizione del gettito tributario sia con
riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi
armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai
contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attivita'
strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito
tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione
dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria.
Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle
attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro di
accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i
presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della regione
Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle
entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture
territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione
centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.
Con apposite norme di attuazione si provvede al
completamento del trasferimento o della delega delle
funzioni statali oggetto dell'intesa.".
Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante
"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre
1972, n. 301:
"107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme
di attuazione del presente statuto, sentita una commissione
paritetica composta di dodici membri di cui sei in
rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano. ".
Si riporta il testo dell'art. 9, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo.", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Art. 9 Dichiarazione unica di conformita' degli
impianti
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e' approvato il modello di dichiarazione
unica di conformita' che sostituisce i modelli di cui agli
allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli
impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione
dell'art. 1 del predetto decreto del Ministro dello
sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui
all'art. 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la
documentazione allegata sono conservate presso la sede
dell'interessato ed esibite, a richiesta
dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo
l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del
certificato di agibilita' da parte del comune o in caso di
allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia
elettrica o acqua. Restano altresi' fermi gli obblighi di
comunicazione previsti dall'art. 284 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ".
Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 11
febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Oggetto della tutela
In vigore dal 11 marzo 1992
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della
tutela della presente legge le specie di mammiferi e di
uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente
o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel
territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche
sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato
(Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes
martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra),
gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca
monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei
(Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus),
camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus),
marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le
specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus
stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae),
spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis
falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno
reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus),
volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina),
gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di
rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo
sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina
prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere
tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra
avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus),
occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola
pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano
corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus
genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna
maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci
notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias
garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio
corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax);
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o
convenzioni internazionali o apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come
minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle
talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie,
alle arvicole.
2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione
delle specie da individuare con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di
cui all'art. 1, comma 3, e' finalizzata all'eradicazione o
comunque al controllo delle popolazioni.
3. Il controllo del livello di popolazione degli
uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, e'
affidato al Ministro dei trasporti.".
Parte di provvedimento in formato grafico
Si riporta la sezione 4 parte II dell'allegato II della
parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, come
modificato dalla presente legge: