Art. 12
Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza
degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per
la programmazione unitaria 2007/2013
1. All'articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai
fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento
dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma
di laurea, non triennale, (( con adeguata esperienza professionale,
)) all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unita' per
profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), e' adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro
dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i
criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).
3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione di
cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di
responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico con
effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare segnala la violazione
all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti
determinazioni.
4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle
risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi
finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea
nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e
destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla
riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi
gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono
attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi
dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
(( 4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della
semplificazione delle procedure, le autorita' ambientali componenti
la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti
responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi
di sostenibilita' ambientale nella programmazione, realizzazione e
monitoraggio degli interventi. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 7, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, recante "Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
maggio 2008, n. 120, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e
dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero
dei commissari che compongono la Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti
del diploma di laurea, non triennale, con adeguata
esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno
cinque anni. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, a
ripartire le quaranta unita' per profili di competenze ed
esperienze, stabilendo i relativi criteri. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, al
riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale.
2. All'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario
generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo
precedente si provvede ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». La
copertura dei relativi oneri e' assicurata mediante
soppressione di un posto di funzione di livello
dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui
all'art. 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, nonche'
mediante la soppressione di posti di funzione di livello
dirigenziale non generale, effettivamente ricoperti, in
modo da garantire l'invarianza della spesa. Ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' tecniche, finanziarie e organizzative degli
uffici di diretta collaborazione, anche relativamente
all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del
principio di invarianza della spesa.".
Si riporta il testo dell'art. 6-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi." , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
"Art. 6-bis. Conflitto di interessi
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190." e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8-ter del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia." pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, S.O.:
"Art. 18 Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni
8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle
in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche' di
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico,
ferma restando la procedura prevista dall'art. 11, commi da
4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico
di cui al comma 4-sexies del medesimo art. 11 e nelle more
della completa attuazione della stessa procedura, per
l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.
Per le suddette finalita', nonche' per quelle di cui al
comma 8, per gli interventi finanziati con le risorse di
cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal
decreto di cui al presente periodo, fino al 31 dicembre
2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati
operano in qualita' di commissari governativi, con poteri
derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 8-sexies.".