(( Art. 12 bis
Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459,
in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario
1. E' soppressa la Commissione prevista agli articoli 4, comma 6, e
5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del
Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, per la valutazione degli
interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e
5, comma 3, dello stesso regolamento.
2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani
degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto
nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti, per le
infrastrutture esistenti, ed alla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, per le infrastrutture di nuova
realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
Si riportano i testi degli articoli 4, commi 5 e 6, e
5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1998, n. 459, recante "Regolamento recante
norme di esecuzione dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995,
n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 1999, n. 2:
"4.Infrastrutture di nuova realizzazione con velocita'
di progetto superiore a 200 km/h.
(omissis)
5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i
valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di
pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in
base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere
ambientale si evidenzi l'opportunita' di procedere ad
interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il
rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e
case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
6. Gli interventi di cui al comma 5 verranno attuati
sulla base delle valutazioni di una commissione istituita
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dei trasporti e della sanita', che dovra'
esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome
interessate, entro quarantacinque giorni dalla
presentazione del progetto. "
"5.Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione
con velocita' di progetto non superiore a 200 km/h.
(omissis)
3. Qualora i valori di cui al comma l e, al di fuori
della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella
tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997 , non siano tecnicamente
conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni
tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi
l'opportunita' di procedere ad interventi diretti sui
ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti
limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e
case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
4. Gli interventi di cui al comma 3 verranno attuati
sulla base della valutazione di una commissione istituita
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanita',
che dovra' esprimersi, di intesa con le regioni e le
province autonome interessate, entro quarantacinque giorni
dalla presentazione del progetto. ".