(( Art. 12 bis 
 
Soppressione della Commissione prevista dal  regolamento  di  cui  al
  decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998,  n.  459,
  in  materia  di  inquinamento  acustico   derivante   da   traffico
  ferroviario 
 
    
  1. E' soppressa la Commissione prevista agli articoli 4, comma 6, e
5, comma 4, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 novembre 1998,  n.  459,  in  materia  di  inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del
Ministro dell'ambiente 24  aprile  2001,  per  la  valutazione  degli
interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma  5,  e
5, comma 3, dello stesso regolamento. 
  2. I compiti di valutazione della Commissione  sono  trasferiti  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
nell'ambito delle  competenze  relative  all'approvazione  dei  piani
degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore  prodotto
nell'esercizio   delle   infrastrutture   dei   trasporti,   per   le
infrastrutture esistenti, ed alla  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, per  le  infrastrutture  di  nuova
realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano i testi degli articoli 4, commi 5 e  6,  e
          5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
          18 novembre 1998,  n.  459,  recante  "Regolamento  recante
          norme di esecuzione dell'art. 11 della L. 26 ottobre  1995,
          n. 447, in materia di inquinamento  acustico  derivante  da
          traffico ferroviario.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 1999, n. 2: 
              "4.Infrastrutture di nuova realizzazione con  velocita'
          di progetto superiore a 200 km/h. 
              (omissis) 
              5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i
          valori di cui al comma 3 e, al di  fuori  della  fascia  di
          pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre  1997
          , non siano tecnicamente conseguibili,  ovvero  qualora  in
          base a valutazioni  tecniche,  economiche  o  di  carattere
          ambientale  si  evidenzi  l'opportunita'  di  procedere  ad
          interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il
          rispetto dei seguenti limiti: 
              a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di  cura  e
          case di riposo; 
              b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori; 
              c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole. 
              6. Gli interventi di cui al comma  5  verranno  attuati
          sulla base delle valutazioni di una  commissione  istituita
          con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto  con  i
          Ministri  dei  trasporti  e  della  sanita',   che   dovra'
          esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome
          interessate,    entro    quarantacinque    giorni     dalla
          presentazione del progetto. " 
              "5.Infrastrutture esistenti e  di  nuova  realizzazione
          con velocita' di progetto non superiore a 200 km/h. 
              (omissis) 
              3. Qualora i valori di cui al comma l e,  al  di  fuori
          della  fascia  di  pertinenza,  i  valori  stabiliti  nella
          tabella C del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  14  novembre  1997  ,  non   siano   tecnicamente
          conseguibili,  ovvero  qualora  in   base   a   valutazioni
          tecniche, economiche o di carattere ambientale si  evidenzi
          l'opportunita'  di  procedere  ad  interventi  diretti  sui
          ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei  seguenti
          limiti: 
              a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di  cura  e
          case di riposo; 
              b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori; 
              c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole. 
              4. Gli interventi di cui al comma  3  verranno  attuati
          sulla base della valutazione di una  commissione  istituita
          con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto  con  i
          Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanita',
          che dovra' esprimersi,  di  intesa  con  le  regioni  e  le
          province autonome interessate, entro quarantacinque  giorni
          dalla presentazione del progetto. ".