Art. 13
(( Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in
sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per
il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la
gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree
demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme
urgenti per gli scarichi in mare ))
1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, (( sono inseriti i seguenti: ))
«Art. 242-bis. - (Procedura semplificata per le operazioni di
bonifica ). - 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie
spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della
contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di
concentrazione soglia di contaminazione, puo' presentare
all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico
progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati
dello stato di contaminazione del sito, nonche' del cronoprogramma di
svolgimento dei lavori. L'operatore e' responsabile della veridicita'
dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal
progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici
esecutivi di tali impianti e attivita' alla regione nel cui
territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attivita',
che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle
discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni
dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva
che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta
giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di
cui agli articoli 242 o 252 e (( all'ARPA territorialmente
competente, )) la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si
deve concludere (( nei successivi diciotto mesi, )) salva eventuale
proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo
motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario
ai sensi degli articoli 242 o 252.
(( 2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno
essere privilegiate modalita' tecniche che minimizzino il ricorso
allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei
principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo,
dovra' essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali
trattati. ))
3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il
piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli 242 o
252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di
concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la
specifica destinazione d'uso. Il piano e' approvato nei successivi
quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti
avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di
cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende
approvato. L'esecuzione di tale piano e' effettuata in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede
alla validazione dei relativi dati e ne da' comunicazione
all'autorita' titolare del procedimento di bonifica entro
quarantacinque giorni.
(( 4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di
collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il
conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione
nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del
suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e
della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma
1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino
che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di
contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le
difformita' riscontrate all'autorita' titolare del procedimento di
bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare,
entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni
al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto. ))
5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione,
messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie,
secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.
6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione
del suolo, il sito puo' essere utilizzato in conformita' alla
destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici
vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i
fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle
acque di falda.».
2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli
articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e
messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti
secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152.
(( 3-bis Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la
parola: «Stagno» e' sostituita dalle seguenti: «Composti
organo-stannici».
3-ter s. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le
procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4».
4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i
seguenti:
«8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai regolamenti
di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano
i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e
dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello
svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano
trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati
rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere nel mero
controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i
criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere considerati
rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,
al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le
prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello
svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano
trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati
rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e
17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima
secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono
applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di cui al
medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti
regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale
termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere nel
rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002
e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008.
Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme
di cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle risorse e di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti
individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono
essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli
articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del
relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare
quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attivita' all'autorita'
ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei
rifiuti e il formulario di identificazione ».
4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti non puo'
essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per
l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera
concorrenza»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I
contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei
RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio
dell'attivita' o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti,
dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacita'
finanziaria minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire»;
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano
dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale,
l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, ed una societa' di revisione indipendente, al fine di
verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale»;
e) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ogni
anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e
contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo
assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi
del presente comma»;
f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di
mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare
precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3
per cento, in almeno un raggruppamento.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di
cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo
a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema
collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello
stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica
senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e puo' proseguire
le attivita' di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno
solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui
al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento,
da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di
cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e
controllo in conformita' all'articolo 35».
4-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa
dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano
recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e
aeroportuali, nonche' piazzali, e' consentito l'utilizzo delle
materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1,
suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni,
prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da
impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli
articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ))
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 184, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme
dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonche' per
l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa
militare ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle
navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del
naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.»;
b) dopo l'articolo 241 e' inserito il seguente:
«Art. 241-bis. - (Aree Militari) (( «1. Ai fini
dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e
bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare
nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate
per attivita' connesse alla difesa nazionale, si applicano le
concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1,
colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, del
presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni
e delle attivita' effettivamente condotte all'interno delle aree
militari»; ))
2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono
determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito
specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle
caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e
delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i
rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze
inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici
ambientali.
3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso
militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i
limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla
Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del
presente decreto.
4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze
specifiche delle attivita' militari non incluse nella Tabella 1
dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono
definite dall'Istituto Superiore di Sanita' sulla base delle
informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
5. Per le attivita' di progettazione e realizzazione degli
interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si
puo' avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali
dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con
propria determinazione le relative modalita' di attuazione.».
(( b-bis) all'allegato D alla parte IV e' premessa la seguente
disposizione:
«Classificazione dei rifiuti:
1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore
assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le
disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto e' classificato con codice CER pericoloso
"assoluto", esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprieta' di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal
rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua
gestione.
3. Se un rifiuto e' classificato con codice CER non pericoloso
"assoluto", esso e' non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto e' classificato con codici CER speculari, uno
pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e'
pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprieta'
di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per
determinare le proprieta' di pericolo che un rifiuto possiede sono le
seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino
che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante
comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il
limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti,
ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha
determinate proprieta' di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi
chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio' noti i composti
specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di
pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti
peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non
sono determinate con le modalita' stabilite nei commi precedenti,
ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,
il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia
allontanato dal luogo di produzione».
5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si
applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; ))
6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo,
del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, cosi' come sostituito dal comma 5, lettera a), del
presente articolo, le disposizioni recate dal decreto del Ministro
della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
aprile 2010, n. 87, si applicano anche al trattamento e allo
smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi
militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio
dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto
legislativo (( 3 aprile 2006, )) n. 152, recante «Valori limiti di
emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6
«solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota:
«(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle
installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i
quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche
disponibili di cui all'articolo 5, lettera l-ter.2), prevedano
livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.
In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per
l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di
emissione anche piu' elevati e proporzionati ai livelli di
produzione, (( fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e
i regolamenti dell'Unione europea, nonche' i valori limite stabiliti
dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni
ambientali fissate dai documenti BREF dell'Unione europea per i
singoli settori di attivita'.». ))
8. Per il carattere di specificita' delle lavorazioni che
richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle
more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di
lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di
smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono
contestualmente individuate le modalita' atte a comprovare il
possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini
dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.
9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo le parole: «di bonifica di siti d'interesse nazionale» sono
inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti
amianto».
Riferimenti normativi
Si riporta la tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V
della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, come modificata dalla presente legge:
"Allegati al Titolo V della parte Quarta
Allegato 5 - Concentrazione soglia di contaminazione
nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in
relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti
In vigore dal 11 aprile 2014
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel
suolo e nel sottoscuolo riferiti alla specifica
destinazione d'uso dei siti da bonificare
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria
chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti
contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in
Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono
ricavati adottando quelli indicati per la sostanza
tossicologicamente piu' affine.
(*) Corrisponde al limite di rilevabilita' della
tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. -
Trasformata di Fourier)".
Si riporta il testo dell'art. 242 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 , come modificato dalla
presente legge:
"ART. 242 (Procedure operative ed amministrative)
In vigore dal 7 aprile 2012
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente
in grado di contaminare il sito, il responsabile
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le
misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata
comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui all'art.
304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di
individuazione di contaminazioni storiche che possano
ancora comportare rischi di aggravamento della situazione
di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone
interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare
sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che
il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti
per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica
di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente
da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in
cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo
evento, i parametri da valutare devono essere individuati,
caso per caso, sulla base della storia del sito e delle
attivita' ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2
accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da'
immediata notizia al comune ed alle province competenti per
territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche' alla regione territorialmente competente il piano
di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2
alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta
giorni successivi la regione, convocata la conferenza di
servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con
eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione
regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse
alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio
sito specifica per la determinazione delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle
more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di
caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla
regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza
di servizi convocata dalla regione, a seguito
dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto
responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti
giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i
sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale
documento e' inviato ai componenti della conferenza di
servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia
di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione
del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di
monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della
situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni
dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed
alla regione competenti per territorio un piano di
monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano
di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello
stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti del progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo
caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione
del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di
monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione
alla regione ed alla provincia, inviando una relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il
superamento di una o piu' delle concentrazioni soglia di
rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la
procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza
di cui al periodo precedente, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione
temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie
innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi
sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo
tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il
parere del comune e della provincia interessati mediante
apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto
responsabile, approva il progetto, con eventuali
prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di
richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa
ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre
dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini
della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario
all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui
al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente compresi, in particolare, quelli
relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo
all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo
scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed
indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di
approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di
esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata
l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura non
superiore al cinquanta per cento del costo stimato
dell'intervento, che devono essere prestate in favore della
regione per la corretta esecuzione ed il completamento
degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza operativa o permanente, nonche' per
l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a
costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle
normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla
parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei
contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa
sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio
dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se
all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera'
necessario un intervento di bonifica o un intervento di
messa in sicurezza permanente. Possono essere altresi'
autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e
delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la
possibilita' di effettuare o completare gli interventi di
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei rischi.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in
sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in
esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto che si manifestino successivamente a tale data in
assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione,
alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una
potenziale contaminazione unitamente al piano di
caratterizzazione del sito, al fine di determinarne
l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri
indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi
4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte
dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della
caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in
Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita
dalle amministrazioni ordinariamente competenti a
rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la
realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel
progetto. La relativa documentazione e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni
prima della data fissata per la discussione e, in caso di
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
Compete alla provincia rilasciare la certificazione di
avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a
rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal
ricevimento della delibera di adozione, al rilascio
provvede la regione.
13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si
applicano le procedure semplificate di cui all'art. 252,
comma 4.".
Si riporta il testo dell'art. 216, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modi ficato dalla
presente legge:
"ART. 216 (Operazioni di recupero)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche
e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1,
2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'art. 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'art. 227, comma
1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio
delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una
visita preventiva, da parte della provincia competente per
territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione. (801) (810)
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'art. 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'art. 214, comma 4, lettera b), e
dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai
regolamenti di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando
specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati
rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate
disciplinate dall'art. 214 del presente decreto e dal
presente articolo a condizione che, siano rispettati tutti
i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'art.
214 del presente decreto e dal presente articolo a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i
criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti
dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'art. 9-bis del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'art. 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'art. 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto
dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9.-10. (abrogato)
11.-15. (soppresso)".
Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE).", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10. I sistemi collettivi
1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi
mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema
collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i
distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i
riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i
produttori di AEE. L'adesione ai sistemi collettivi e'
libera e parimenti non puo' essere ostacolata la
fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione
ad un altro, nel rispetto del principio di libera
concorrenza.
2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma
consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
dal presente decreto legislativo.
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma
personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine
di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo
approvano lo statuto-tipo.
4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro
di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il
territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di
coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma
scritta a pena di nullita'.
4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima
dell'inizio dell'attivita' o entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione in
caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al
Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire.
5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione
conformano la loro attivita' ai criteri direttivi dei
sistemi di gestione di cui all'art. 237 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo
statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e
8.
5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi
collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo,
quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
societa' di revisione indipendente, al fine di verificare
periodicamente la regolarita' contabile e fiscale.
6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio
statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello
statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
fini dell'approvazione.
7. I sistemi collettivi di nuova costituzione
trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare entro 15 giorni
dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
8. Lo statuto e' approvato nei successivi 90 giorni
alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate
osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei
successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto e'
condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro
nazionale.
9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle
risorse economiche che verranno impiegate e di una copia
del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla
gestione relativa all'anno solare precedente con
l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun
sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'
fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei
dati raccolti ai sensi del presente comma.
10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire
l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli
eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.
I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle
certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema
equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit
e che comprenda anche i processi di trattamento ed il
monitoraggio interno all'azienda.
10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare
una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul
mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo
costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno
un raggruppamento.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione si adeguano
alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31
dicembre dell'anno solare successivo a quello
dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema
collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione
dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma
10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza
e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente
periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da
parte del medesimo sistema collettivo, della quota di
mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato
di vigilanza e controllo in conformita' all'art. 35.".
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera c)
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. 26 aprile 2013, n. 97:
"Art. 5 Disposizioni volte ad accelerare la
realizzazione di Expo 2015
(omissis)
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture della societa' Expo 2015 S.p.A. si applicano
direttamente, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria,
le deroghe normative previste in materia di contratti
pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di
Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri richiamate all'art. 3, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la societa' ha
altresi' facolta' di deroga, purche' senza intermediazioni,
agli articoli 26, 30, 93 e 140 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 nonche' alle disposizioni di cui al
D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la
societa' puo' altresi' derogare all'applicazione dell'art.
127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In
attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in
corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo
2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e
sottofondi stradali e ferroviari nonche' piazzali, e'
consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di
cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del
decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive
modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti
autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli
articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. Possono trovare applicazione per le procedure di
affidamento da porre in essere da parte della Societa'
l'art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e
l'art. 253, comma 20-bis, del citato d.lgs. n. 163 del
2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza
comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Le
disposizioni di cui alla presente lettera si possono
applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle
seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza
di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino;
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada
dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata;
lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento
Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo
svincolo Fiera;
(omissis)".
Si riporta il testo dell'art. 184-ter del citato
decreto legislativo 152 del 2006:
"ART. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato
sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato
per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od
oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici
per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell' art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di
cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n.
161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l' art. 9-bis, lett. a) e
b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La
circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot.
n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in
vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.".
Si riporta il testo dell'art. 184 del decreto
legislativon. 152 del 2006, come modifica dalla presente
legge:
"ART. 184 (Classificazione)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del
presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo
le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',
ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da
attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione,
costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) - n) - (soppresse)
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta
del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all' art. 183. Con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate
specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della
classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.
5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro della
salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione
europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia,
nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio
degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai
sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il
trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e
oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all'art. 193 e l'obbligo di tenuta dei
registri di cui all' art. 190 non si applicano alle
frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo
smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in
conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.".
Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5, del decreto
legge 28 marzo 2014, recante "Misure urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per Expo 2015.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 28
marzo 2014, n. 73:
"Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di
qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono
adottate, secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma
4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle
contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,
annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente
periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei
commi da 1 a 4."
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della citata
legge 27 dicembre 2013, n, 147, come modificato dalla
presente legge:
"7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa
con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle
risorse di cui al comma 6, primo periodo, al finanziamento
degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di
bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni
contenenti amianto e di altri interventi in materia di
politiche ambientali. ".