Art. 14
Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche
urgenti per semplificare il sistema di tracciabilita' dei rifiuti.
Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010
- C 27/2010
(( 1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne
della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della
normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive
1999/3l/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia
di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessita' ovvero di
grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero
il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione
Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze
contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali,
di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli
impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e' addetto,
senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza
nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo. ))
a) le parole: «necessita' di tutela» sono sostituite dalle
seguenti: «necessita' ovvero di grave e concreto pericolo per la
tutela»;
b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti:
«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato
livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza puo'
disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento
temporaneo del personale che vi e' addetto senza costituzione di
rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri
a carico di quest'ultimo».
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo ((
3 aprile 2006, )) n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione
dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi token usb,
senza (( nuovi o maggiori )) oneri per la finanza pubblica.
(( 2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, le parole: «3 marzo 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2014»;
b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come
modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al 31 dicembre 2015.
Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio
nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione disciplinati
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi di
economicita', semplificazione, interoperabilita' tra sistemi
informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale
societa' concessionaria del SISTRI e' garantito l'indennizzo dei
costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa
valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei
limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data»;
c) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione
consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello
stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto gia'
versato».
3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.
11, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
3-bis. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo
differito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, e' differito al 31 dicembre 2015.
3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di
smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al
completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi,
e' autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, lo
stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito
temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici
CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e
dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26».
4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare la
gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 - causa C-297/08,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e' nominato un commissario straordinario per la
realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato
dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno
studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al
bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta
ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto,
dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al
dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di
stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in
particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in
via definitiva dell'affidamento della concessione per la
progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e
provvede a tutte le altre attivita' necessarie alla realizzazione
delle opere. Il commissario garantisce, attraverso opportuni atti
amministrativi e convenzionali, che il comune nel cui territorio
ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui partecipino con
propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella
realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa
ambientale e di sicurezza. ))
5.-7.(( (soppressi) ))
8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;
(( b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1,
lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali
pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come
sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei
rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,
dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli
e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni
competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere,
differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente
comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni
meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi
in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e
privata incolumita' e per la salute umana, con particolare
riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili
(PM10)";
b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Non costituiscono attivita' di gestione dei
rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito
preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti
da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene,
anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica
effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»;
b-ter) dopo l'articolo 184-ter e' inserito il seguente:
«Art. 184-quater. - (Utilizzo dei materiali di dragaggio). - 1. I
materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di
colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa
vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di
recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e
selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti
requisiti e condizioni:
a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1
dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla
destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo
diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di
cui alla lettera b), secondo periodo;
b) e' certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente,
anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per
le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare
contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di
utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i
requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime,
e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente
superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso
di prodotti e di materie prime per i quali e' stata rilasciata
l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.
2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque
sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un
sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche
e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorita'
competente puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di
solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree
prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di
salinita' del suolo e della falda.
3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di
conformita' da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del
detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantita' dei
materiali oggetto di utilizzo, le attivita' di recupero effettuate,
il sito di destinazione e le altre modalita' di impiego previste e
l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente
articolo. La dichiarazione di conformita' e' presentata all'autorita'
competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui
territorio e' localizzato il sito di destinazione o il ciclo
produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle
operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel
procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al
presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno
un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle
autorita' competenti che la richiedano.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di
cui al comma 3, l'autorita' competente per il procedimento di
recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure
disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformita' o
violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali
di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e
2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di
cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto
di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di
cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286»;
b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: «Per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei
mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione» sono soppresse;
b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si
intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene
verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di
raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonche' degli impatti
ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino
all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in
polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i
film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di
vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film
per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai,
le reti ombreggianti, di copertura e di protezione»;
b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182,
comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano
all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche
derivato da verde pubblico o privato».
8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter
possono sostituire il registro di carico e scarico con la
conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale
inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico e' accessibile
on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome
dell'utente e password dedicati».
8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio
nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli
impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino
al 31 dicembre 2015, la propria capacita' ricettiva e di trattamento
dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense)
dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare
ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni,
qualora richiedenti perche' in carenza di impianti di compostaggio.
Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti
di competenza, che definiscono altresi' tecniche e opportunita'
strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di
compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
8-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative
all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti
che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai
sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del
presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».
8-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti
salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere
a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della
gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli
stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto
tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine
di priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscelare
gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze». ))
Riferimenti normativi
La direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, relativa alle discariche di rifiuti e' pubblicata
nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea n. L 182 del
16/07/1999.
La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n L 312/3 del 22 novembre
2008.
Si riporta il testo dell'art. 191 del citato decreto
legislativo 152 del 2006:
"ART. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri
sostitutivi)
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con
particolare riferimento alle disposizioni sul potere di
ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione
civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed
urgente necessita' ovvero di grave e concreto pericolo per
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si
possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta
regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco
possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei
rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente. L'ordinanza puo' disporre la requisizione in
uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale
che vi e' addetto senza costituzione di rapporti di lavoro
con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico
di quest'ultimo. Dette ordinanze sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
Ministro della salute, al Ministro delle attivita'
produttive, al Presidente della regione e all'autorita'
d'ambito di cui all'art. 201 entro tre giorni
dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle
ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta
regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per
garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di
inutile decorso del termine e di accertata inattivita', il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare diffida il Presidente della Giunta regionale a
provvedere entro un congruo termine e, in caso di
protrazione dell'inerzia, puo' adottare in via sostitutiva
tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a
cui si intende derogare e sono adottate su parere degli
organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono
con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere
reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni
speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano
comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare puo' adottare, dettando specifiche prescrizioni,
le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti
termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare alla Commissione
dell'Unione europea. ".
Si riporta il testo dell'art. 188-bis, comma 4-bis, del
citato decreto legislativo 152 del 2006:
"ART. 188-bis (Controllo della tracciabilita' dei
rifiuti)
(omissis)
4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si procede periodicamente,
sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel
rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione
e all'ottimizzazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte
delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero
delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione
dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono
adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei
relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad
assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a
ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non
intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne'
comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario,
anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano
dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone
ed innovazioni di processo che consentano la delega della
gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici
ed organizzativi individuati con il decreto di cui al
presente comma, e ad assicurare la modifica, la
sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici,
anche con riferimento ai dispositivi periferici per la
misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione
dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro
soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previo parere del Garante per la privacy, a rendere
disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di
altri enti pubblici o societa' interamente a capitale
pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle
regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque
assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di
tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma
sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a
carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi
conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale
successivo a quello di emanazione del decreto, o
determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole
componenti dei servizi. ".
Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11 Semplificazione e razionalizzazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in
materia di energia
1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese
produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli
enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
speciali pericolosi a titolo professionale compresi i
vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani
e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che
trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresi'
tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le
modalita' di applicazione a regime del SISTRI al trasporto
intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i
produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti
dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di
soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'art. 188-bis.".
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale compresi i vettori esteri che effettuano
trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o
trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o
che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti
speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine
iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1°
ottobre 2013. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di una fase
di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a
decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che
raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo
professionale, compresi i vettori esteri che effettuano
trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del
territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in
partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio e
intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal
momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di
raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di
raggruppamento o stoccaggio.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
nonche' per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti
urbani del territorio della regione Campania di cui al
comma 4 dell'art. 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il
termine iniziale di operativita' e' fissato al 3 marzo
2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2014 continuano ad
applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche
apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le
sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e
260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto
di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica e
all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati
e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di
assicurare il coordinamento con l'art. 188-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
comma 1 del presente articolo.
4. Entro il 3 marzo 2014 e' adottato il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare previsto dall'art. 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del
2006, come modificato dal presente articolo, al fine di
individuare, nell'ambito degli enti o imprese che
effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli
23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di
soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'art. 188-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono
comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a
decorrere dal 1° ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'art. 188-ter del d.lgs. n. 152 del
2006;
b) l'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013,
recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile
2013.
7. All'art. 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si procede periodicamente,
sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel
rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione
e all'ottimizzazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte
delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero
delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione
dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono
adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei
relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad
assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a
ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non
intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne'
comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario,
anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano
dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone
ed innovazioni di processo che consentano la delega della
gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici
ed organizzativi individuati con il decreto di cui al
presente comma, e ad assicurare la modifica, la
sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici,
anche con riferimento ai dispositivi periferici per la
misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione
dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro
soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previo parere del Garante per la privacy, a rendere
disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di
altri enti pubblici o societa' interamente a capitale
pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle
regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque
assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di
tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma
sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a
carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi
conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale
successivo a quello di emanazione del decreto, o
determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole
componenti dei servizi.".
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni
e all'ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro il
31 dicembre 2014; tale data puo' essere differita, per non
oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare se cio' si renda
necessario al fine di rendere operative le semplificazioni
e l'ottimizzazione introdotte. Sono fatte salve le
operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica
di conformita' del SISTRI alle norme e finalita' vigenti
anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7,
e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi
dalla data di costituzione della commissione di collaudo e,
per quanto riguarda l'operativita' del sistema, entro
sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta
operativita'. La commissione di collaudo si compone di tre
membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per
l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori
universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle
prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si
provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 14-bis
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni,
dell'ottimizzazione e delle operazioni di collaudo di cui
al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali
intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al
comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex
service management s.p.a. e il relativo piano
economico-finanziario sono modificati in coerenza con il
comma 4-bis dell'art. 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006,
comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi
di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto
comma 4-bis.
9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto,
come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al 31
dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il
30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare avvia le procedure per
l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto
dei criteri e delle modalita' di selezione disciplinati dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche'
dei principi di economicita', semplificazione,
interoperabilita' tra sistemi informatici e costante
aggiornamento tecnologico. All'attuale societa'
concessionaria del SISTRI e' garantito l'indennizzo dei
costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015,
previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori
alla predetta data.
10. Al fine di assicurare la funzionalita' del SISTRI
senza soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla
base dell'attivita' di audit dei costi, eseguita da una
societa' specializzata terza, e della conseguente
valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del
SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'art. 14-bis
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque
non oltre il trenta per cento dei costi della produzione
consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza
delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al netto di quanto gia'
versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo
sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento e'
subordinato alla prestazione di fideiussione che viene
svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'
di cui al comma 8. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare procede, previa
valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione
consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse
riassegnate nello stato di previsione del Ministero
medesimo, al netto di quanto gia' versato. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'art.
260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle
violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di
informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al
comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il
SISTRI e' obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30
settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e'
obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di
piu' di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco
temporale.
12. All'art. 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n.
152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"(nuovo produttore)".
12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'art. 190 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 184 e di rifiuti
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'art. 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti
ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo
periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo
utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri
rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1,
relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della
scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera
a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita'
agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito
organizzato di raccolta' di cui all'art. 183, comma 1,
lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono
essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla
presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due
giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
12-ter. All'art. 190, comma 3, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: "I soggetti di cui al
comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma
1, lettera a),".
12-quater. All'art. 193, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito
dal seguente: "Per gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare almeno i seguenti dati:".
12-quinquies. All'art. 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il
seguente:
"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori
iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti
effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art.
183.".
13. E' abrogato l'art. 27 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011,
e, conseguentemente, e' soppresso il Comitato di vigilanza
e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di
Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione del SISTRI comprendente, oltre
ai soggetti gia' partecipanti al soppresso comitato di
vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le
associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, senza compensi o indennizzi per i partecipanti
ne' altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve
alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'art.
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il
tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI
provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento
una relazione sul proprio operato.
14. All'art. 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si
esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato
e' superiore al fatturato totale previsto dall'art. 16,
comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.
287.".
14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale
e delle strutture del Corpo forestale dello Stato
nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di
conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico
illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera h), della
legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro
dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di migliorare
l'efficienza delle operazioni inerenti la loro
tracciabilita', all'art. 108, comma 8, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole:
"articolazioni centrali" sono inserite le seguenti: "e
periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede
avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. ".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante "Disposizioni urgenti
per il superamento di situazioni di criticita' nella
gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento
ambientale.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 2013, n. 11, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'art. 11 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2014.
A partire dalla scadenza del termine di cui al primo
periodo si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma
27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.
2. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e
successive modificazioni, come da ultimo prorogato
dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2013.
2-bis. All'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «Fino al 13
febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella
categoria 1 dell'allegato 1°, fino al 13 febbraio 2013»
sono soppresse.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 10, commi 5 e 6, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195:
"Art. 10 Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti
(omissis)
5. Nelle more del completamento degli impianti di
compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze
della Regione stessa fino al 31 dicembre 2011, gli impianti
di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale
possono aumentare la propria autorizzata capacita'
ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la
stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.
6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella
provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento
di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000
tonnellate annue, completando nel territorio le opere
infrastrutturali di dotazione della necessaria
impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia
di Salerno, anche per il tramite della societa' provinciale
di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.
4 e successive modificazioni, provvede a porre in essere
tutte le procedure e le iniziative occorrenti, mediante le
risorse previste dall' ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3724 del 29 dicembre 2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio
2009. Gli atti funzionali rispetto alle finalita' di cui al
presente comma, gia' posti in essere sulla base della
normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla
provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del citato
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90:
"Art. 8. Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e
stoccaggi
(omissis)
2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di
smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al
presente decreto e ferma restando la necessita' di adottare
misure di salvaguardia ambientale e di tutela
igienico-sanitaria, e' autorizzato l'esercizio degli
impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER 19.12.10,
19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono
scaricati al fine di essere preparati per il successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o
smaltimento, e sono altresi' autorizzati lo stoccaggio dei
rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo
limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra
richiamati.".
Si riporta il testo dell'art. 5, del citato decreto
legge 23 maggio 2008, n. 90:
"Art. 5. Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno
1. Al fine di consentire il pieno rientro
dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania, in deroga al parere della
Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9
febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela
dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni
impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e
nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, e'
autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il
conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i
seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12;
19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo
complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
2. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto
conto del parere della Commissione di valutazione di
impatto ambientale di cui al comma 1 del presente articolo,
nonche' della consultazione gia' intervenuta con la
popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del
termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi
autorizzativi periodici previsti dal citato decreto
legislativo.
2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette
a disposizione tutte le informazioni riguardanti le
autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative
procedure, e ne informa la Commissione europea
conformemente all'art. 2, paragrafo 3, della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive
modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'art. 2, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione
dell'impianto di termodistribuzione nel comune di
Salerno.".
Si riporta il testo degli articoli 166, 182, 183, 188,
234, 256-bis, 190 e 187 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, come modificato dalla presente legge:
"ART. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito
delle loro competenze, hanno facolta' di realizzare e
gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti
per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli
acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai
sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle
competenti autorita' corredata dal progetto delle opere da
realizzare, hanno facolta' di utilizzare le acque fluenti
nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la
restituzione delle acque e siano compatibili con le
successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di
energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese
produttive. L'Autorita' di bacino esprime entro centoventi
giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine,
la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi
sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in
tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma
dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione
ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono
regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI
del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla
qualita' delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte
terza del presente decreto, chiunque, non associato ai
consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali
consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche
se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da
insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle
spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata
di acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 e' determinato dal
consorzio interessato e comunicato al soggetto
utilizzatore, unitamente alle modalita' di versamento.
4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro della salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di
ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, i parametri
fondamentali di qualita' delle acque destinate ad uso
irriguo su colture alimentari e le relative modalita' di
verifica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 112 del
presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione
e anche considerati gli standard di qualita', di cui al
decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche' gli esiti
delle indagini e delle attivita' effettuati ai sensi del
medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al
presente comma si provvede, altresi', alla verifica ed
eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il
riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 12 giugno 2003, n. 185.".
"ART. 182 (Smaltimento dei rifiuti)
In vigore dal 25 dicembre 2010
1. Lo smaltimento dei rifiuti e' effettuato in
condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale
della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della
competente autorita', della impossibilita' tecnica ed
economica di esperire le operazioni di recupero di cui
all'art. 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la
disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi si
possa accedere a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono
essere il piu' possibile ridotti sia in massa che in
volume, potenziando la prevenzione e le attivita' di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove
possibile, la priorita' per quei rifiuti non recuperabili
generati nell'ambito di attivita' di riciclaggio o di
recupero.
3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi
in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali,
qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita' tecnico
economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita
lo richiedano.
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la
realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono
essere autorizzate solo se il relativo processo di
combustione garantisca un elevato livello di recupero
energetico.
5. Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti
sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della
direttiva 1999/31/CE.
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura e'
disciplinato dall'art. 107, comma 3.
6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento
in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori
a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui
all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di
produzione, costituiscono normali pratiche agricole
consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze
concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei
rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi
boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I
comuni e le altre amministrazioni competenti in materia
ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o
vietare la combustione del materiale di cui al presente
comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono
condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali
sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita'
possano derivare rischi per la pubblica e privata
incolumita' e per la salute umana, con particolare
riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri
sottili (PM10;
7.-8. (abrogati)".
"ART. 183 (Definizioni)
In vigore dal 1 settembre 2013
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale
prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); (606)
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica
o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti;
n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi
li hanno depositati.
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini
del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli
di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che
sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell' art. 184-ter, il combustibile solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'art. 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
cui all'art. 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all' art. 5, comma 1,
lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa le condizioni di cui all' art. 184-bis, comma 1, o
che rispetta i criteri stabiliti in base all' art. 184-bis,
comma 2.".
"ART. 188 (Responsabilita' della gestione dei rifiuti)
In vigore dal 25 dicembre 2010
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti
provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li
consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un
ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento
dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto
alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177
e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del
presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore
conserva la responsabilita' per l'intera catena di
trattamento, restando inteso che qualora il produttore
iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il
trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di
cui al presente comma, tale responsabilita', di regola,
comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel
fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e
il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli
obblighi del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all' art. 188-bis, comma 2, lett.
a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e'
limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal
predetto sistema.
3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel
fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1013/2006, la responsabilita' dei soggetti non iscritti al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all' art. 188-bis, comma 2, lett. a), che,
ai sensi dell' art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano
i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio
pubblico di raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti
autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a
condizione che il produttore sia in possesso del formulario
di cui all'art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto
termine abbia provveduto a dare comunicazione alla
provincia della mancata ricezione del formulario.
4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o
al trasporto dei rifiuti a titolo professionale,
conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti
autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli
articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle
disposizioni di cui all' art. 177, comma 4.
5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti
dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del
momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.".
"ART. 234 (Consorzio nazionale per il riciclaggio di
rifiuti di beni in polietilene) (887) (881) (889)
In vigore dal 26 agosto 2010
1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la
raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in
polietilene destinati allo smaltimento, e' istituito il
Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in
polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 218,
comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i
relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1,
lettere a), b) e c), e 231. I sistemi di gestione adottati
devono conformarsi ai principi di cui all'art. 237.
2. Ai fini della presente disposizione, per beni in
polietilene si intendono i beni composti interamente da
polietilene individuati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo
precedente, viene verificato con cadenza triennale dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini
di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonche'
degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di
prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui
al presente comma, per beni in polietilene si intendono i
teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura
di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e
frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film
per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per
pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione.
3. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto
dalla previgente normativa, ha personalita' giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio
statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed
in particolare a quelli di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza
nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione
del consorzio il numero dei consiglieri di' amministrazione
in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei
rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori con
materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e'
trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che lo approva di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo
motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad
adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il
consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le
modifiche allo statuto sono apportate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Ai consorzi partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in
polietilene;
b) gli utilizzatori e i distributori di beni in
polietilene;
c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in
polietilene.
5. Ai consorzi possono partecipare in qualita' di soci
aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in
polietilene per la produzione di beni in polietilene e le
imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalita' di
partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto
di cui al comma 3.
6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di
cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque
una delle attivita' proprie delle categorie medesime
successivamente all'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui
al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro
sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio
della propria attivita'.
7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma
1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:
a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di
beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;
b) mettere in atto un sistema di raccolta e
restituzione dei beni in polietilene al termine del loro
utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo
accordi con aziende che svolgono tali attivita', con
quantita' definite e documentate;
Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono
richiedere all'osservatorio nazionale sui rifiuti, previa
trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento
del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori
devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il
sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e
che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita'
svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli
operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e
gli utenti finali siano informati sulle modalita' del
sistema adottato. L'Autorita', dopo aver acquisito i
necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta
giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da
emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorita'
presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte
le istruttorie esperite.
8. I consorzi di cui al comma 1 si propongono come
obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di
polietilene al termine del ciclo di utilita' per avviarli
ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A tal fine i
consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i
seguenti compiti:
a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di
polietilene;
b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre
forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di
polietilene non riutilizzabili;
d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a
ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme
corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in
polietilene nel caso in cui non sia possibile o
economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto
delle disposizioni contro l'inquinamento.
9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i
consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.
10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio
della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per
il funzionamento dei consorzi sono costituiti:
a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio
di cui al comma 13.
11. Le deliberazioni degli organi dei consorzi,
adottate in relazione alle finalita' della parte quarta del
presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti
per tutti i soggetti partecipanti.
12. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui
al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
al Ministro delle attivita' produttive il bilancio
preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro
approvazione. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di
cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano
una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata
dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare
precedente.
13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive determina ogni due anni con proprio
decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di
mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, puo'
stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da
applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle
imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene
per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive determina gli obiettivi
di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto.
14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello
statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragione della
propria attivita', detiene rifiuti di beni in polietilene
e' obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai
consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal
comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta'
per il detentore di cedere i rifiuti di beni in polietilene
ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.".
"Art. 256-bis Combustione illecita di rifiuti
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero
depositati in maniera incontrollata e' punito con la
reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia
appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena
della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e'
tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al
risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in
via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'art. 255, comma 1, e le condotte di
reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di
cui al comma 1 e' commesso nell'ambito dell'attivita' di
un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. Il
titolare dell'impresa o il responsabile dell'attivita'
comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo
profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori
materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o
all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o
responsabili dell'attivita' si applicano altresi' le
sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena e' aumentata di un terzo se il fatto di cui
al comma 1 e' commesso in territori che, al momento della
condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o
siano stati interessati da dichiarazioni di stato di
emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti
oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo,
inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono
confiscati ai sensi dell'art. 259, comma 2, salvo che il
mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al
citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri
concorso di persona nella commissione del reato. Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la
confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di
proprieta' dell'autore o del concorrente nel reato, fatti
salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei
luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 255 se le
condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui
all'art. 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto
previsto dall'art. 182, comma 6-bis, le disposizioni del
presente articolo non si applicano all'abbruciamento di
materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da
verde pubblico o privato.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e
dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e
forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in
loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale
materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e
in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri
per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con
apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,
dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui
vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.".
"ART. 190 (Registri di carico e scarico)
In vigore dal 31 ottobre 2013
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 184 e di rifiuti
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'art. 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti
ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo
periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo
utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri
rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1,
relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della
scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera
a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita'
agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito
organizzato di raccolta' di cui all'art. 183, comma 1,
lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono
essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla
presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due
giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma
1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico
con la conservazione della scheda SISTRI in formato
fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio
informatico e' accessibile on-line sul portale del
destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e
password dedicati.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso
ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
con i formulari di identificazione di cui all' art. 193,
comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,
lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei
rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione.
3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non
pericolosi si cui al comma 1, letera a), la cui produzione
annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti
non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e
scarico sono rese disponibili in qualunque momento
all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati,
vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai
registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come
modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,
dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e'
sostituita dalla disgiunzione: «o».
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono
soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all' art. 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli
obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non
pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del
carico e dello scarico puo' essere effettuata
contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi
dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti.".
"ART. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti
pericolosi)
In vigore dal 25 dicembre 2010
1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi
differenti caratteristiche di pericolosita' ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione
comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti
pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di
pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o
materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli
208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'art. 177,
comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti
sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un
ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai
sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle
migliori tecniche disponibili di cui all' art. 183, comma
1, lettera nn).
2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere
relative all'esercizio degli impianti di recupero o di
smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di
rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo
e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto,
nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».
8-quinquies. Il comma 2 dell'art. 216-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal
seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'art. 187, comma 1,
fatti salvi i requisiti di cui al medesimo art. 187, comma
2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi
successive della gestione degli oli usati sono realizzati,
anche miscelando gli stessi, in modo da tenere
costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile,
gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorita'
di cui all'art. 179, comma 1, a processi di trattamento
diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscelare
gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche
ed in particolare di quelle di cui all'art. 256, comma 5,
chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti
miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente
possibile e nel rispetto di quanto previsto dall' art. 177,
comma 4.".