Art. 15
(( Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di
infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla
seguente:
«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri
impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul
paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse
del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del
progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello
previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata;
c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «; per tali progetti, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili
connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
sono definiti i criteri e le soglie da applicare per
l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura
di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato
V. Tali disposizioni individuano, altresi', le modalita' con cui le
regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui
all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso
decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche
situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in
vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 e'
effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti
nell'allegato V»;
d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),
le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle
disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web dell'autorita'
competente»;
f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La decisione
finale e' pubblicata nei siti web delle autorita' interessate con
indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del piano
o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto
dell'istruttoria»;
2) al secondo periodo la parola: «, anche» e' soppressa;
g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato sintetico
avviso nel sito web dell'autorita' competente. Tale forma di
pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e
ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di
trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione
del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue
caratteristiche, le sedi e le modalita' per la consultazione degli
atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e' possibile
presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso
dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata
anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto
e' localizzato, L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati
coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo
studio preliminare ambientale, sono pubblicati nel sito web
dell'autorita' competente»;
h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente,
la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione
del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto
e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le
modalita' per la consultazione degli atti nella loro interezza e i
termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni»;
i) al comma 1 dell'articolo 32 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito
web dell'autorita' competente.»;
l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda e' aggiunto, in
fine, il seguente capoverso:
« - al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi
(impianti non compresi tra quelli gia' individuati nel presente
punto), qualora disposto all'esito della verifica di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20»;
m) il punto 7-ter) dell'allegato II alla parte seconda e'
sostituito dal seguente:
«7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo
stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte
seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa;
o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda e' sostituito
dal seguente:
«17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei
naturali in unita' geologiche profonde e giacimenti esauriti di
idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva
2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio»;
p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente:
«h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere
ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie con
lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri»;
q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla parte seconda
e' sostituita dalla seguente:
«o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»;
r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente:
«n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita' superiore a
10.000 metri cubi».
2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma
1, lettera c), del presente articolo, e' adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del
medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c),
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal
comma 1, lettera c), del presente articolo.
4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato. ))
Riferimenti normativi
La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione
di impatto ambientale, e' pubblicata nella GUUE del 28
gennaio 2012 n. L26.
Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 12, 17, 20,
24, 32, del punto 3) dell'allegato II alla parte seconda,
dei punti 7-ter) e 10 dell'allegato II alla parte seconda
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come
modificato dalla presente legge:
"ART. 5 (Definizioni)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito
valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il
procedimento mediante il quale vengono preventivamente
individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto,
secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda
parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione
delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli
obiettivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lettera b);
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo
termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa,
positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di
progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione,
gestione e dismissione, nonche' di eventuali
malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al
disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea,
nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
un'autorita' per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'art. 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione
o di altri impianti od opere e di altri interventi
sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli
destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai
fini della valutazione ambientale, gli elaborati del
progetto preliminare e del progetto definitivo sono
predisposti con un livello informativo e di dettaglio
almeno equivalente a quello previsto dall'art. 93, commi 3
e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
h) (abrogata)
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra
il progetto definitivo, redatto in conformita' alle
previsioni di cui all'art. 22;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti,
escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti
fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) installazione: unita' tecnica permanente, in
cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato
VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attivita'
accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita'
svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni
e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attivita'
tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso
gestore;
i-quinquies) installazione esistente: ai fini
dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il
provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per
la quale, a tale data, sono state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che essa entri in
funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni
esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle
categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) nuova installazione: una installazione che
non ricade nella definizione di installazione esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore,
agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua
ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa
in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione
delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non
devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di
un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente. In particolare, con
riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica
all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore
di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o
superiore al valore della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori limite
di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le
migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita'
di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e
chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che
ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF':
documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato
secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5,
della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti
di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni
per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e,
se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di
emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali
utilizzando una migliore tecnica disponibile o una
combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media
in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
di riferimento specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa
per un'attivita' industriale che, se sviluppata
commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o
almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e
maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche
disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata
allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono
avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e
devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo
le disposizioni del presente decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la
fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita'
competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento
obbligatorio e vincolante dell'autorita' competente che
conclude la verifica di assoggettabilita';
o) provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente che
conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un
provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o
coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le
concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli
assensi comunque denominati in materia ambientale e di
patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'art.
26;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate
condizioni che devono garantire che l'installazione sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo'
valere per una o piu' installazioni o parti di esse che
siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
siano gestite da gestori differenti, le relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente
coordinate a livello istruttorio;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato, nel
caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale o del provvedimento comunque denominato che
autorizza l'esercizio;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione
che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte,
l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un
potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei
medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione
e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del
pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati
e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche
nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo'
subire gli effetti delle procedure decisionali in materia
ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini
della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali
definite all'art. 74, comma 1, lettera l);
v-quater) suolo: lo strato piu' superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli
fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del
termine comprende, oltre al suolo come precedentemente
definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi
compresi visite in loco, controllo delle emissioni e
controlli delle relazioni interne e dei documenti di
follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle
tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o
per suo conto al fine di verificare e promuovere il
rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle
installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto
ambientale di queste ultime;
v-sexies) pollame: il pollame quale definito
all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile
solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa
essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal
processo;
v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele,
come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'art. 3 del
medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica
la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee).
1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si
applicano inoltre le definizioni di 'impianto di
incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di
coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'art. 237-ter. ".
"ART. 6 (Oggetto della disciplina)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i
piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III
e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti
sulle finalita' di conservazione dei siti designati come
zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il
quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che
rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la
Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati
acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora
il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti
abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione
di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le
modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del
presente decreto ed e' integrata dalla valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
5. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i
progetti che possono avere impatti significativi e negativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene
effettuata altresi' una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente
decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente
decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in
base alle disposizioni di cui al successivo art. 20, si
ritenga che possano produrre impatti significativi e
negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II che possono avere impatti significativi e
negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato IV; per tali
progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i
profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza
strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, sono
definiti i criteri e le soglie da applicare per
l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla
procedura di cui all'art. 20 sulla base dei criteri
stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano,
altresi', le modalita' con cui le regioni e le province
autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e
nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto
ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle
specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla
data di entrata in vigore del suddetto decreto, la
procedura di cui all'art. 20 e' effettuata caso per caso,
sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V;
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV,
ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per
cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le
soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II,
punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.
9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui
all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle
disposizioni contenute nel medesimo decreto.
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso
per caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non
aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La
esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del
decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa
nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di
applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
in alcun modo svolgere la valutazione di impatto
ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza,
ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumita'
delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un
pericolo imminente o a seguito di calamita'. In tale caso
l'autorita' competente, sulla base della documentazione
immediatamente trasmessa dalle autorita' che dispongono
tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel
caso di interventi di competenza regionale, prima di
consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle
motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni
messe a disposizione del pubblico.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
per:
a) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla
lettera a) del presente comma.
14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di
rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma
13, anche qualora costituiscano solo una parte delle
attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art.
29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla
realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art.
208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del
comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei
termini di cui all'art. 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma
della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui
produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
conformemente alla parte quarta del presente decreto,
riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti
evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed
efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'art. 29-sexies, comma
9-quinquies.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali
sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo
l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette,
fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli
4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori
conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli
abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai
fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo
e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli
stessi, delle eventuali relative proroghe e dei
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e
connessi. Le predette attivita' sono autorizzate previa
sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente
decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un
raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere
interessate dalle attivita' di cui al primo periodo, fatte
salve le attivita' di cui all'art. 1, comma 82-sexies,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel
rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli
uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che
trasmettono copia delle relative autorizzazioni al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente comma e' abrogato il comma 81 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, i titolari
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a
corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui
all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al
7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al
valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi
capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il
pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di
monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle
attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche
ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in
mare. ".
"ART. 12 (Verifica di assoggettabilita')
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'art. 6,
commi 3 e 3-bis, l'autorita' procedente trasmette
all'autorita' competente, su supporto informatico ovvero,
nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico,
anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare
comprendente una descrizione del piano o programma e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o
programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I
del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con
l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere
e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente ed
all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita'
competente con l'autorita' procedente, l'autorita'
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il piano o programma possa avere
impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita'
procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',
comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel
sito web dell'autorita' competente.
6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS
relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
attuativi di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui
all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si
limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.".
"ART. 17 (Informazione sulla decisione)
1.La decisione finale e' pubblicata nei siti web delle
autorita' interessate con indicazione del luogo in cui e'
possibile prendere visione del piano o programma adottato e
di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono
inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui
siti web delle autorita' interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorita'
competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in
che modo le considerazioni ambientali sono state integrate
nel piano o programma e come si e' tenuto conto del
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o
il programma adottato, alla luce delle alternative
possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui
all'art. 18.".
"ART. 20 (Verifica di assoggettabilita')
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Il proponente trasmette all'autorita' competente il
progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in
formato elettronico, ovvero nei casi di particolare
difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,
nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente
o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti
elencati all'Allegato II la cui realizzazione
potenzialmente puo' produrre effetti negativi e
significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalita'
stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo
conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato
sintetico avviso nel sito web dell'autorita' competente.
Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni
di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il
proponente, la procedura, la data di trasmissione della
documentazione di cui al comma 1, la denominazione del
progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle
sue caratteristiche, le sedi e le modalita' per la
consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini
entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni
caso copia integrale degli atti e' depositata presso i
comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso dei
progetti di competenza statale la documentazione e'
depositata anche presso la sede delle regioni e delle
province ove il progetto e' localizzato. L'intero progetto
preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto
industriale, disponibile in formato digitale e lo studio
preliminare ambientale, sono pubblicati nel sito web
dell'autorita' competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti
negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza
del termine l'autorita' competente deve comunque
esprimersi. L'autorita' competente puo', per una sola
volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal
caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
L'Autorita' competente si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito
della documentazione da parte del proponente. La tutela
avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti negativi e
significativi sull'ambiente, l'autorita' compente dispone
l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e,
se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e
significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni
degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino
Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web
dell'autorita' competente.".
"ART. 24 (Consultazione)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Contestualmente alla presentazione di cui all'art.
23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo
stampa e su sito web dell'autorita' competente. Tali forme
di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui
all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a
cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di
competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a
diffusione regionale per ciascuna regione direttamente
interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza
allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle
regioni, si provvedera' con la pubblicazione su un
quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il
proponente, la procedura, la data di presentazione
dell'istanza, la denominazione del progetto, la
localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei
suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le
modalita' per la consultazione degli atti nella loro
interezza e i termini entro i quali e' possibile presentare
osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione di cui all'art. 23, chiunque abbia interesse
puo' prendere visione del progetto e del relativo studio
ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute,
considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la
consultazione avvenga mediante lo svolgimento di
un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto
ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche
amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza
che cio' comporti interruzioni o sospensioni dei termini
per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una
relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati
emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta
di cui al comma 6, puo', anche su propria richiesta, essere
chiamato, prima della conclusione della fase di
valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti
che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del
contraddittorio e' acquisito e valutato ai fini del
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 4, il proponente puo' chiedere di
modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o
di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del
contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l'istanza,
l'autorita' competente fissa per l'acquisizione degli
elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni,
prorogabili su istanza del proponente per giustificati
motivi, ed emette il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla
presentazione degli elaborati modificati.
9-bis. L'autorita' competente, ove ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai
sensi dell'art. 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso
dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui ai commi
2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9,
chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto
e del relativo studio ambientale, presentare proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche
apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo
caso, l'autorita' competente esprime il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
delle osservazioni.
10. Sul suo sito web, l'autorita' competente pubblica
la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni,
le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente
apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e
9-bis.".
"ART. 32 (Consultazioni transfrontaliere)
1. In caso di piani, programmi, progetti e impianti che
possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro
Stato, o qualora un altro Stato cosi' richieda, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo
tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi
della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi
previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e
III-bis, provvede alla notifica dei progetti di tutta la
documentazione concernente il piano, programma, progetto o
impianto. Nell'ambito della notifica e' fissato il termine,
non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio
interesse alla partecipazione alla procedura. Della
notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito web
dell'autorita' competente.
2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla
procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorita'
competente i pareri e le osservazioni delle autorita'
pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla
comunicazione della dichiarazione di interesse alla
partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita'
ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in
modo da consentire comunque che le autorita' pubbliche ed
il pubblico degli Stati consultati siano informati ed
abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere entro
termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di
trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni
finali e tutte le informazioni gia' stabilite dagli
articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi
internazionali, le regioni o le province autonome nel caso
in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le
modalita' di esercizio di un impianto o di parte di esso,
con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII,
possano avere effetti transfrontalieri informano
immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento
delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della
documentazione necessaria sono a cura del proponente o del
gestore o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi
su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita'
previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto
ovvero concordate dall'autorita' competente e gli Stati
consultati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e il Ministero degli affari esteri,
d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi
aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie
fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace
l'attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1
e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di
cui all'art. 26, comma 1, e' prorogato di 90 giorni o del
diverso termine concordato ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano
alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne
fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli. ".
Allegati alla Parte Seconda
Allegato II - Progetti di competenza statale
(omissis)
3) Impianti destinati:
- al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili
nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
di residui altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari
irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui
radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di
dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui
radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;
- al trattamento ed allo stoccaggio di residui
radioattivi (impianti non compresi tra quelli gia'
individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito
della verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20.
(omissis)
7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla
terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di
recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio.
(omissis)
10) Opere relative a:
- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza
nonche' aeroporti con piste di atterraggio superiori a
1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade riservate alla circolazione
automobilistica o tratti di esse, accessibili solo
attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle
quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di
autoveicoli;
- strade a quattro o piu' corsie o raddrizzamento e/o
allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo
per renderle a quattro o piu' corsie, sempre che la nuova
strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato
abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;
- parcheggi interrati che interessano superfici
superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree
soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti
ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
(omissis)
17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi
sotterranei naturali in unita' geologiche profonde e
giacimenti esauriti di idrocarburi, nonche' siti per lo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della
direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del
biossido di carbonio.".
"Allegati alla Parte Seconda
Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di
assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano
(omissis)
7. Progetti di infrastrutture
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o
produttive con una superficie interessata superiore ai 40
ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in
estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;
progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno
di aree urbane esistenti che interessano superfici
superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a 500
posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che
impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonche'
impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le
monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza
inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria
massima superiore a 1.800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse
che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo
o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori
a 50 litri al secondo, nonche' le trivellazioni finalizzate
alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori
a 50 litri al secondo;
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali
intermodali;
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e
lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;
g) strade extraurbane secondarie;
h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di
quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a
quattro o piu' corsie con lunghezza, in area urbana o
extraurbana, superiore a 1500 metri;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e
metropolitane), funicolari o linee simili di tipo
particolare, esclusivamente o principalmente adibite al
trasporto di passeggeri;
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e
lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del
mare;
o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi
d'acqua;
p) aeroporti;
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio
d'acqua e' inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne
interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di
lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonche' progetti
di intervento su porti gia' esistenti;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da
D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti
non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari, con capacita' massima
complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui
all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo
n. 152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e
da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con
capacita' massima superiore a 30.000 m³ oppure con
capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui
all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni
di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque con
potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore
a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
(1271)
za) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B,
lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere
da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C,
lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Altri progetti
a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5
ettari, centri residenziali turistici ed esercizi
alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato
superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie
superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti
all'interno di centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili,
motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di
rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie
superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando
l'area impegnata supera i 500 m²;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che
superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di
volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in
cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di
materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con
capacita' complessiva superiore a 1.000 m³;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che
superi i 10 ettari;
i) cave e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
prodotti chimici per una capacita' superiore a 10.000
t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in
materie prime lavorate;
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti
dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
con capacita' superiore a 10.000 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacita' di
produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere
permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte
caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
s) progetti di cui all'Allegato III, che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono
utilizzati per piu' di due anni;
t) modfiiche o estensioni di progetti di cui
all'Allegato III o all'Allegato IV gia' autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o
estensione non inclusa nell'Allegato III).".
L'art. 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, abrogato
dalla presente legge, recava:
"Art. 23 Disposizioni in materia di assoggettabilita'
alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte
al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre
2011. Procedura di infrazione 2009/2086.".