Art. 15 
 
(( Disposizioni finalizzate al corretto recepimento  della  direttiva
  2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  dicembre
  2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di
  infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170 
 
  1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, comma 1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di  altri
impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o  sul
paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle  risorse
del suolo. Ai fini della valutazione ambientale,  gli  elaborati  del
progetto preliminare e del progetto definitivo sono  predisposti  con
un livello informativo e di dettaglio  almeno  equivalente  a  quello
previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 
  b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata; 
  c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «; per  tali  progetti,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  i  profili
connessi ai  progetti  di  infrastrutture  di  rilevanza  strategica,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per  materia,
sono  definiti   i   criteri   e   le   soglie   da   applicare   per
l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla  procedura
di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato
V. Tali disposizioni individuano, altresi', le modalita' con  cui  le
regioni e le province autonome,  tenuto  conto  dei  criteri  di  cui
all'allegato V e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nello  stesso
decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle  specifiche
situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data  di  entrata  in
vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo  20  e'
effettuata  caso  per  caso,  sulla  base   dei   criteri   stabiliti
nell'allegato V»; 
  d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),
le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate  dalle
disposizioni contenute nel medesimo decreto»; 
  e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',  comprese  le
motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web  dell'autorita'
competente»; 
  f) all'articolo 17, comma 1, alinea,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  1) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  decisione
finale e' pubblicata nei siti web  delle  autorita'  interessate  con
indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del  piano
o  programma  adottato  e  di   tutta   la   documentazione   oggetto
dell'istruttoria»; 
  2) al secondo periodo la parola: «, anche» e' soppressa; 
  g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato  sintetico
avviso  nel  sito  web  dell'autorita'  competente.  Tale  forma   di
pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo  7  e
ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
Nell'avviso sono indicati il proponente, la  procedura,  la  data  di
trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione
del progetto, la localizzazione,  una  breve  descrizione  delle  sue
caratteristiche, le sedi e le modalita' per  la  consultazione  degli
atti nella loro interezza ed i termini entro  i  quali  e'  possibile
presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli  atti  e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.  Nel  caso
dei progetti di competenza statale la  documentazione  e'  depositata
anche presso la sede delle regioni e delle province ove  il  progetto
e' localizzato, L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati
coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo
studio  preliminare  ambientale,  sono  pubblicati   nel   sito   web
dell'autorita' competente»; 
  h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente,
la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione
del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del  progetto
e dei suoi possibili principali impatti  ambientali,  le  sedi  e  le
modalita' per la consultazione degli atti nella loro  interezza  e  i
termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni»; 
  i) al comma 1 dell'articolo 32 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito
web dell'autorita' competente.»; 
  l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda e' aggiunto,  in
fine, il seguente capoverso: 
  « -  al  trattamento  e  allo  stoccaggio  di  residui  radioattivi
(impianti non compresi  tra  quelli  gia'  individuati  nel  presente
punto),   qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20»; 
  m)  il  punto  7-ter)  dell'allegato  II  alla  parte  seconda   e'
sostituito dal seguente: 
  «7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo
stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14  settembre  2011,  n.
162,  di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE   relativa   allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio»; 
  n) al punto  10),  terzo  trattino,  dell'allegato  II  alla  parte
seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa; 
  o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda  e'  sostituito
dal seguente: 
  «17)  Stoccaggio  di  gas  combustibile  in  serbatoi   sotterranei
naturali in unita'  geologiche  profonde  e  giacimenti  esauriti  di
idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva
2009/31/CE  relativa  allo  stoccaggio  geologico  del  biossido   di
carbonio»; 
  p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente: 
  «h) costruzione di strade urbane  di  scorrimento  o  di  quartiere
ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie  con
lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri»; 
  q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla  parte  seconda
e' sostituita dalla seguente: 
  «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»; 
  r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente: 
  «n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli  impianti
di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita'  superiore  a
10.000 metri cubi». 
  2. Il decreto di cui all'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma
1, lettera c), del  presente  articolo,  e'  adottato  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6,  comma  8,  del
medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera  c),
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal
comma 1, lettera c), del presente articolo. 
  4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La direttiva 2011/92/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di  valutazione
          di impatto ambientale, e'  pubblicata  nella  GUUE  del  28
          gennaio 2012 n. L26. 
              Si riporta il testo degli articoli 5, 6,  12,  17,  20,
          24, 32, del punto 3) dell'allegato II alla  parte  seconda,
          dei punti 7-ter) e 10 dell'allegato II alla  parte  seconda
          del citato  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "ART. 5 (Definizioni) 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a) valutazione ambientale di  piani  e  programmi,  nel
          seguito valutazione ambientale strategica, di seguito  VAS:
          il processo che comprende, secondo le disposizioni  di  cui
          al titolo II della seconda parte del presente  decreto,  lo
          svolgimento   di   una   verifica   di   assoggettabilita',
          l'elaborazione del rapporto ambientale, lo  svolgimento  di
          consultazioni, la valutazione del piano  o  del  programma,
          del   rapporto   e   degli   esiti   delle   consultazioni,
          l'espressione di un parere motivato,  l'informazione  sulla
          decisione ed il monitoraggio; 
              b) valutazione ambientale  dei  progetti,  nel  seguito
          valutazione  d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:   il
          procedimento  mediante  il  quale  vengono  preventivamente
          individuati  gli  effetti  sull'ambiente  di  un  progetto,
          secondo le disposizioni di cui al titolo III della  seconda
          parte del presente  decreto,  ai  fini  dell'individuazione
          delle  soluzioni  piu'  idonee   al   perseguimento   degli
          obiettivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lettera b); 
              c) impatto ambientale:  l'alterazione  qualitativa  e/o
          quantitativa, diretta ed  indiretta,  a  breve  e  a  lungo
          termine, permanente e  temporanea,  singola  e  cumulativa,
          positiva e negativa dell'ambiente, inteso come  sistema  di
          relazioni   fra   i   fattori   antropici,   naturalistici,
          chimico-fisici, climatici,  paesaggistici,  architettonici,
          culturali,   agricoli   ed   economici,   in    conseguenza
          dell'attuazione sul territorio di piani o  programmi  o  di
          progetti  nelle  diverse  fasi  della  loro  realizzazione,
          gestione    e    dismissione,    nonche'    di    eventuali
          malfunzionamenti; 
              d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai  beni
          culturali  e  dai  beni  paesaggistici  in  conformita'  al
          disposto  di  cui  all'art.  2,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              e) piani e  programmi:  gli  atti  e  provvedimenti  di
          pianificazione e  di  programmazione  comunque  denominati,
          compresi  quelli  cofinanziati  dalla  Comunita'   europea,
          nonche' le loro modifiche: 
              1) che sono elaborati e/o adottati  da  un'autorita'  a
          livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
          un'autorita' per essere approvati, mediante  una  procedura
          legislativa, amministrativa o negoziale e 
              2)  che  sono  previsti  da  disposizioni  legislative,
          regolamentari o amministrative; 
              f) rapporto ambientale: il documento del  piano  o  del
          programma redatto in conformita'  alle  previsioni  di  cui
          all'art. 13; 
              g) progetto: la realizzazione di lavori di  costruzione
          o  di  altri  impianti  od  opere  e  di  altri  interventi
          sull'ambiente naturale o  sul  paesaggio,  compresi  quelli
          destinati allo sfruttamento delle  risorse  del  suolo.  Ai
          fini  della  valutazione  ambientale,  gli  elaborati   del
          progetto  preliminare  e  del  progetto   definitivo   sono
          predisposti con  un  livello  informativo  e  di  dettaglio
          almeno equivalente a quello previsto dall'art. 93, commi  3
          e 4, del codice di cui al  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163; 
              h) (abrogata) 
              i) studio di impatto ambientale: elaborato che  integra
          il  progetto  definitivo,  redatto  in   conformita'   alle
          previsioni di cui all'art. 22; 
              i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro  composti,
          escluse  le  sostanze  radioattive  di   cui   al   decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e  gli   organismi
          geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi  del
          3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; 
              i-ter)   inquinamento:   l'introduzione    diretta    o
          indiretta, a  seguito  di  attivita'  umana,  di  sostanze,
          vibrazioni, calore o rumore o piu' in  generale  di  agenti
          fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o  nel  suolo,  che
          potrebbero  nuocere  alla  salute  umana  o  alla  qualita'
          dell'ambiente,   causare   il   deterioramento   dei   beni
          materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
          dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 
              i-quater) installazione: unita' tecnica permanente,  in
          cui sono svolte una o piu' attivita' elencate  all'allegato
          VIII  alla  Parte  Seconda  e  qualsiasi  altra   attivita'
          accessoria, che sia tecnicamente connessa con le  attivita'
          svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle  emissioni
          e sull'inquinamento. E' considerata accessoria  l'attivita'
          tecnicamente connessa  anche  quando  condotta  da  diverso
          gestore; 
              i-quinquies)   installazione   esistente:    ai    fini
          dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
          installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte  le
          autorizzazioni ambientali  necessarie  all'esercizio  o  il
          provvedimento positivo di compatibilita' ambientale  o  per
          la quale, a tale  data,  sono  state  presentate  richieste
          complete per tutte le autorizzazioni ambientali  necessarie
          per il suo  esercizio,  a  condizione  che  essa  entri  in
          funzione  entro  il  6  gennaio  2014.   Le   installazioni
          esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
          in esse non si svolgono  attivita'  gia'  ricomprese  nelle
          categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte  Seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  introdotto
          dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; 
              i-sexies) nuova installazione:  una  installazione  che
          non ricade nella definizione di installazione esistente; 
              i-septies) emissione: lo scarico diretto  o  indiretto,
          da  fonti  puntiformi  o  diffuse  dell'impianto,  opera  o
          infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore  o  rumore,
          agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria,  nell'acqua
          ovvero nel suolo; 
              i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa
          in  rapporto  a   determinati   parametri   specifici,   la
          concentrazione ovvero il livello di  un'emissione  che  non
          possono essere superati in uno o piu' periodi di  tempo.  I
          valori limite di emissione possono essere fissati anche per
          determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di  sostanze,
          indicate nell'allegato X.  I  valori  limite  di  emissione
          delle sostanze si applicano,  tranne  i  casi  diversamente
          previsti  dalla  legge,  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
          emissioni  dell'impianto;  nella  loro  determinazione  non
          devono essere considerate eventuali diluizioni. Per  quanto
          concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di  una
          stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
          nella  determinazione  dei  valori  limite   di   emissione
          dall'impianto,  a  condizione  di  garantire   un   livello
          equivalente di protezione dell'ambiente nel suo  insieme  e
          di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
          fatto salvo il rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla
          parte terza del presente decreto; 
              i-nonies) norma di qualita'  ambientale:  la  serie  di
          requisiti,  inclusi  gli   obiettivi   di   qualita',   che
          sussistono in un dato momento in un determinato ambiente  o
          in una  specifica  parte  di  esso,  come  stabilito  nella
          normativa vigente in materia ambientale; 
              l) modifica: la  variazione  di  un  piano,  programma,
          impianto o progetto approvato,  compresi,  nel  caso  degli
          impianti  e  dei  progetti,  le   variazioni   delle   loro
          caratteristiche o del loro funzionamento,  ovvero  un  loro
          potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; 
              l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o  di
          un impianto: la  variazione  delle  caratteristiche  o  del
          funzionamento  ovvero   un   potenziamento   dell'impianto,
          dell'opera  o  dell'infrastruttura  o  del  progetto   che,
          secondo l'autorita' competente, producano effetti  negativi
          e  significativi   sull'ambiente.   In   particolare,   con
          riferimento alla disciplina  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale, per ciascuna attivita' per la quale  l'allegato
          VIII indica valori di soglia, e' sostanziale  una  modifica
          all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore
          di una  delle  grandezze,  oggetto  della  soglia,  pari  o
          superiore al valore della soglia stessa; 
              l-ter) migliori tecniche  disponibili  (best  available
          techniques - BAT): la piu' efficiente e  avanzata  fase  di
          sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio
          indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate  tecniche  a
          costituire, in linea di massima, la base dei valori  limite
          di emissione e delle  altre  condizioni  di  autorizzazione
          intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
          ridurre  in  modo  generale  le   emissioni   e   l'impatto
          sull'ambiente  nel  suo  complesso.  Nel   determinare   le
          migliori tecniche  disponibili,  occorre  tenere  conto  in
          particolare degli  elementi  di  cui  all'allegato  XI.  Si
          intende per: 
              1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita'
          di progettazione, costruzione,  manutenzione,  esercizio  e
          chiusura dell'impianto; 
              2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che
          ne consenta l'applicazione in condizioni  economicamente  e
          tecnicamente  idonee  nell'ambito  del  relativo   comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate  o  prodotte  in  ambito  nazionale,  purche'  il
          gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
              3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere  un
          elevato  livello  di  protezione  dell'ambiente   nel   suo
          complesso; 
              l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF':
          documento pubblicato dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE; 
              l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato
          secondo quanto specificato all'articolo  13,  paragrafo  5,
          della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti
          di  un  BREF  riguardanti  le  conclusioni  sulle  migliori
          tecniche disponibili, la loro descrizione, le  informazioni
          per valutarne  l'applicabilita',  i  livelli  di  emissione
          associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,    il
          monitoraggio associato, i livelli di consumo  associati  e,
          se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
              l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle  migliori
          tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di
          emissione  ottenuti  in  condizioni  di  esercizio  normali
          utilizzando  una  migliore  tecnica   disponibile   o   una
          combinazione  di  migliori   tecniche   disponibili,   come
          indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi  come  media
          in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
          di riferimento specifiche; 
              l-ter.5) 'tecnica emergente':  una  tecnica  innovativa
          per   un'attivita'   industriale   che,    se    sviluppata
          commercialmente,  potrebbe  assicurare  un   piu'   elevato
          livello di protezione dell'ambiente  nel  suo  complesso  o
          almeno lo stesso  livello  di  protezione  dell'ambiente  e
          maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori  tecniche
          disponibili esistenti; 
              m) verifica di assoggettabilita': la verifica  attivata
          allo scopo di valutare, ove previsto, se  progetti  possono
          avere un impatto significativo e negativo  sull'ambiente  e
          devono essere sottoposti alla fase di  valutazione  secondo
          le disposizioni del presente decreto; 
              m-bis) verifica di  assoggettabilita'  di  un  piano  o
          programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
          previsto, se piani, programmi  ovvero  le  loro  modifiche,
          possano aver effetti significativi sull'ambiente  e  devono
          essere sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le
          disposizioni del presente decreto  considerato  il  diverso
          livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; 
              m-ter) parere motivato: il  provvedimento  obbligatorio
          con eventuali osservazioni e  condizioni  che  conclude  la
          fase  di  valutazione  di  VAS,   espresso   dall'autorita'
          competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
          delle consultazioni; 
              n)  provvedimento   di   verifica:   il   provvedimento
          obbligatorio e  vincolante  dell'autorita'  competente  che
          conclude la verifica di assoggettabilita'; 
              o)   provvedimento    di    valutazione    dell'impatto
          ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente  che
          conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E'  un
          provvedimento obbligatorio e vincolante che  sostituisce  o
          coordina,  tutte   le   autorizzazioni,   le   intese,   le
          concessioni, le licenze, i  pareri,  i  nulla  osta  e  gli
          assensi comunque denominati  in  materia  ambientale  e  di
          patrimonio culturale secondo le previsioni di cui  all'art.
          26; 
              o-bis)   autorizzazione   integrata   ambientale:    il
          provvedimento   che   autorizza    l'esercizio    di    una
          installazione rientrante fra  quelle  di  cui  all'art.  4,
          comma 4, lettera c), o  di  parte  di  essa  a  determinate
          condizioni che devono  garantire  che  l'installazione  sia
          conforme ai requisiti di cui  al  Titolo  III-bis  ai  fini
          dell'individuazione  delle   soluzioni   piu'   idonee   al
          perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4,  comma  4,
          lettera c).  Un'autorizzazione  integrata  ambientale  puo'
          valere per una o piu' installazioni o  parti  di  esse  che
          siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal  medesimo
          gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
          siano  gestite   da   gestori   differenti,   le   relative
          autorizzazioni  integrate  ambientali  sono  opportunamente
          coordinate a livello istruttorio; 
              p) autorita' competente:  la  pubblica  amministrazione
          cui compete l'adozione del  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato,  nel
          caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione  dei
          provvedimenti conclusivi in materia di  VIA,  nel  caso  di
          progetti ovvero il rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale o  del  provvedimento  comunque  denominato  che
          autorizza l'esercizio; 
              q) autorita' procedente:  la  pubblica  amministrazione
          che elabora il piano, programma soggetto alle  disposizioni
          del presente decreto, ovvero nel caso in  cui  il  soggetto
          che predispone il piano, programma sia un diverso  soggetto
          pubblico  o  privato,  la  pubblica   amministrazione   che
          recepisce, adotta o approva il piano, programma; 
              r) proponente:  il  soggetto  pubblico  o  privato  che
          elabora  il  piano,  programma  o  progetto  soggetto  alle
          disposizioni del presente decreto; 
              r-bis) gestore: qualsiasi persona  fisica  o  giuridica
          che detiene o gestisce, nella sua  totalita'  o  in  parte,
          l'installazione o  l'impianto  oppure  che  dispone  di  un
          potere economico determinante  sull'esercizio  tecnico  dei
          medesimi; 
              s)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:   le
          pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che,  per  le
          loro  specifiche  competenze  o  responsabilita'  in  campo
          ambientale,  possono  essere   interessate   agli   impatti
          sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi  o
          progetti; 
              t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione
          e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del
          pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati
          e nella valutazione dei piani, programmi e progetti; 
              u) pubblico: una o piu' persone  fisiche  o  giuridiche
          nonche',  ai   sensi   della   legislazione   vigente,   le
          associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
              v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo'
          subire gli effetti delle procedure decisionali  in  materia
          ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini
          della   presente   definizione   le   organizzazioni    non
          governative che promuovono la  protezione  dell'ambiente  e
          che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
          vigente, nonche' le organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, sono considerate come aventi interesse; 
              v-bis) relazione  di  riferimento:  informazioni  sullo
          stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con
          riferimento   alla   presenza   di   sostanze    pericolose
          pertinenti, necessarie al fine di effettuare  un  raffronto
          in termini quantitativi  con  lo  stato  al  momento  della
          cessazione definitiva delle  attivita'.  Tali  informazioni
          riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile,  gli  usi
          passati del sito, nonche', se disponibili,  le  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  che  ne
          illustrino lo  stato  al  momento  dell'elaborazione  della
          relazione o, in alternativa, relative a  nuove  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  tenendo
          conto della possibilita' di una contaminazione del suolo  e
          delle acque sotterranee da parte delle sostanze  pericolose
          usate,    prodotte    o    rilasciate    dall'installazione
          interessata. Le informazioni definite in  virtu'  di  altra
          normativa che soddisfano i requisiti di cui  alla  presente
          lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
          riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
          si terra' conto delle  linee  guida  eventualmente  emanate
          dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo   22,
          paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; 
              v-ter)  acque  sotterranee:  acque  sotterranee   quali
          definite all'art. 74, comma 1, lettera l); 
              v-quater) suolo:  lo  strato  piu'  superficiale  della
          crosta terrestre situato tra il  substrato  roccioso  e  la
          superficie. Il suolo e' costituito da componenti  minerali,
          materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai  soli
          fini dell'applicazione della Parte Terza,  l'accezione  del
          termine comprende,  oltre  al  suolo  come  precedentemente
          definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
          le opere infrastrutturali; 
              v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi
          compresi  visite  in  loco,  controllo  delle  emissioni  e
          controlli  delle  relazioni  interne  e  dei  documenti  di
          follow-up,  verifica  dell'autocontrollo,  controllo  delle
          tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
          dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente  o
          per suo  conto  al  fine  di  verificare  e  promuovere  il
          rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte  delle
          installazioni, nonche', se del caso,  monitorare  l'impatto
          ambientale di queste ultime; 
              v-sexies)   pollame:   il   pollame   quale    definito
          all'articolo 2,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; 
              v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile
          solida, liquida o  gassosa,  che  la  norma  ammette  possa
          essere  combusta  per  utilizzare  l'energia  liberata  dal
          processo; 
              v-octies) sostanze pericolose: le sostanze  o  miscele,
          come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
          n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          16 dicembre 2008,  pericolose  ai  sensi  dell'art.  3  del
          medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si  applica
          la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee). 
              1-bis. Ai fini del  della  presente  Parte  Seconda  si
          applicano  inoltre   le   definizioni   di   'impianto   di
          incenerimento   dei   rifiuti'   e    di    'impianto    di
          coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere  b)  e  c)
          del comma 1 dell'art. 237-ter. ". 
              "ART. 6 (Oggetto della disciplina) 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. La  valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i
          piani e i programmi che possono avere impatti significativi
          sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
              2. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,  viene
          effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 
              a) che sono elaborati per  la  valutazione  e  gestione
          della qualita' dell'aria ambiente, per i settori  agricolo,
          forestale,  della  pesca,  energetico,   industriale,   dei
          trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,  delle
          telecomunicazioni,    turistico,    della    pianificazione
          territoriale  o  della  destinazione  dei  suoli,   e   che
          definiscono il quadro di  riferimento  per  l'approvazione,
          l'autorizzazione, l'area di localizzazione  o  comunque  la
          realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,  III
          e IV del presente decreto; 
              b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti
          sulle finalita' di conservazione dei  siti  designati  come
          zone di protezione  speciale  per  la  conservazione  degli
          uccelli  selvatici  e  quelli  classificati  come  siti  di
          importanza comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
          naturali e della flora e della fauna selvatica, si  ritiene
          necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  settembre
          1997, n. 357, e successive modificazioni. 
              3. Per i piani e i programmi di  cui  al  comma  2  che
          determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
          modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al  comma
          2,  la  valutazione  ambientale   e'   necessaria   qualora
          l'autorita'  competente  valuti   che   producano   impatti
          significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
          all'art.  12  e  tenuto  conto  del  diverso   livello   di
          sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento. 
              3-bis.  L'autorita'  competente  valuta,   secondo   le
          disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i  programmi,
          diversi da quelli di cui al comma  2,  che  definiscono  il
          quadro di riferimento per  l'autorizzazione  dei  progetti,
          producano impatti significativi sull'ambiente. 
              3-ter.  Per  progetti  di   opere   e   interventi   da
          realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
          sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e  che
          rientrano tra le categorie per  le  quali  e'  prevista  la
          Valutazione  di  impatto  ambientale,  costituiscono   dati
          acquisiti tutti gli elementi valutati  in  sede  di  VAS  o
          comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.  Qualora
          il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive  varianti
          abbiano contenuti tali da essere sottoposti  a  valutazione
          di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
          comunitarie, tale  valutazione  e'  effettuata  secondo  le
          modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda  del
          presente  decreto  ed  e'   integrata   dalla   valutazione
          ambientale  strategica  per  gli  eventuali  contenuti   di
          pianificazione  del  Piano  e  si  conclude  con  un  unico
          provvedimento. 
              4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione  del
          presente decreto: 
              a) i piani e i  programmi  destinati  esclusivamente  a
          scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
          ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni; 
              b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
              c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
          l'incolumita' pubblica; 
              c-bis)  i  piani  di  gestione  forestale  o  strumenti
          equivalenti,   riferiti   ad   un   ambito   aziendale    o
          sovraziendale di livello locale, redatti secondo i  criteri
          della gestione  forestale  sostenibile  e  approvati  dalle
          regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. 
              5.  La  valutazione  d'impatto  ambientale  riguarda  i
          progetti che possono avere impatti significativi e negativi
          sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
              6. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  7,  viene
          effettuata altresi' una valutazione per: 
              a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente
          decreto; 
              b) i  progetti  di  cui  all'allegato  IV  al  presente
          decreto,  relativi  ad  opere   o   interventi   di   nuova
          realizzazione,   che    ricadono,    anche    parzialmente,
          all'interno di aree naturali protette come  definite  dalla
          legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
              7. La valutazione e' inoltre  necessaria,  qualora,  in
          base alle disposizioni di cui al  successivo  art.  20,  si
          ritenga  che  possano  produrre  impatti  significativi   e
          negativi sull'ambiente, per: 
              a) i progetti elencati  nell'allegato  II  che  servono
          esclusivamente o  essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il
          collaudo di nuovi metodi o prodotti e non  sono  utilizzati
          per piu' di due anni; 
              b) le modifiche  o  estensioni  dei  progetti  elencati
          nell'allegato II che possono avere impatti significativi  e
          negativi sull'ambiente; 
              c) i  progetti  elencati  nell'allegato  IV;  per  tali
          progetti, con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  i
          profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza
          strategica, previa intesa in sede di Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  e  previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,   sono
          definiti  i  criteri  e  le   soglie   da   applicare   per
          l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV  alla
          procedura  di  cui  all'art.  20  sulla  base  dei  criteri
          stabiliti nell'allegato V. Tali  disposizioni  individuano,
          altresi', le modalita' con cui le  regioni  e  le  province
          autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V  e
          nel rispetto  di  quanto  stabilito  nello  stesso  decreto
          ministeriale,  adeguano  i  criteri  e   le   soglie   alle
          specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto  decreto,   la
          procedura di cui all'art. 20 e' effettuata caso  per  caso,
          sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V; 
              8. Per i progetti  di  cui  agli  allegati  III  e  IV,
          ricadenti all'interno di aree naturali protette, le  soglie
          dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta  per
          cento. Le medesime riduzioni  si  applicano  anche  per  le
          soglie dimensionali dei progetti di  cui  all'allegato  II,
          punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli  elettrodotti  facenti
          parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. 
              9. Fatto salvo  quanto  disposto  nell'allegato  IV,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare di cui al comma  7,  lettera  c),  le  soglie  di  cui
          all'allegato  IV,  ove  previste,  sono   integrate   dalle
          disposizioni contenute nel medesimo decreto. 
              10. L'autorita' competente in sede statale valuta  caso
          per  caso  i  progetti  relativi  ad  opere  ed  interventi
          destinati esclusivamente a scopo di  difesa  nazionale  non
          aventi i requisiti di  cui  al  comma  4,  lettera  a).  La
          esclusione di tali progetti dal campo di  applicazione  del
          decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della  difesa
          nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
          Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare. 
              11. Sono esclusi in tutto  o  in  parte  dal  campo  di
          applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
          in  alcun  modo  svolgere   la   valutazione   di   impatto
          ambientale, singoli interventi disposti in  via  d'urgenza,
          ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5 della legge  24  febbraio
          1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare  l'incolumita'
          delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da  un
          pericolo imminente o a seguito di calamita'. In  tale  caso
          l'autorita' competente,  sulla  base  della  documentazione
          immediatamente trasmessa  dalle  autorita'  che  dispongono
          tali interventi: 
              a)  esamina  se  sia  opportuna   un'altra   forma   di
          valutazione; 
              b) mette  a  disposizione  del  pubblico  coinvolto  le
          informazioni raccolte con le altre forme di valutazione  di
          cui  alla  lettera  a),  le  informazioni   relative   alla
          decisione di esenzione  e  le  ragioni  per  cui  e'  stata
          concessa; 
              c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  nel
          caso  di  interventi  di  competenza  regionale,  prima  di
          consentire   il   rilascio    dell'autorizzazione,    delle
          motivazioni  dell'esclusione  accludendo  le   informazioni
          messe a disposizione del pubblico. 
              12.  Per  le  modifiche  dei  piani  e  dei   programmi
          elaborati  per  la  pianificazione  territoriale  o   della
          destinazione  dei  suoli  conseguenti  a  provvedimenti  di
          autorizzazione  di  opere  singole  che  hanno  per   legge
          l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,  ferma
          restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
          la valutazione ambientale strategica non e' necessaria  per
          la localizzazione delle singole opere. 
              13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
          per: 
              a) le  installazioni  che  svolgono  attivita'  di  cui
          all'Allegato VIII alla Parte Seconda; 
              b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui  alla
          lettera a) del presente comma. 
              14. Per le attivita' di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma
          13,  anche  qualora  costituiscano  solo  una  parte  delle
          attivita'   svolte   nell'installazione,   l'autorizzazione
          integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art.
          29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione  alla
          realizzazione o alla modifica, come disciplinato  dall'art.
          208. 
              15. Per le installazioni di cui  alla  lettera  a)  del
          comma  13,  nonche'  per  le  loro  modifiche  sostanziali,
          l'autorizzazione integrata  ambientale  e'  rilasciata  nel
          rispetto della disciplina di cui al presente decreto e  dei
          termini di cui all'art. 29-quater, comma 10. 
              16.  L'autorita'   competente,   nel   determinare   le
          condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
          restando il rispetto delle norme  di  qualita'  ambientale,
          tiene conto dei seguenti principi generali: 
              a)  devono  essere  prese  le   opportune   misure   di
          prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
          migliori tecniche disponibili; 
              b) non si devono verificare  fenomeni  di  inquinamento
          significativi; 
              c) e' prevenuta la  produzione  dei  rifiuti,  a  norma
          della parte quarta del presente decreto; i rifiuti  la  cui
          produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
          conformemente  alla  parte  quarta  del  presente  decreto,
          riutilizzati,  riciclati,  ricuperati  o,  ove   cio'   sia
          tecnicamente ed economicamente impossibile,  sono  smaltiti
          evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; 
              d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed
          efficiente; 
              e)  devono  essere  prese  le  misure  necessarie   per
          prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; 
              f)   deve   essere   evitato   qualsiasi   rischio   di
          inquinamento al momento della cessazione  definitiva  delle
          attivita'  e  il  sito  stesso  deve  essere   ripristinato
          conformemente a quanto previsto all'art.  29-sexies,  comma
          9-quinquies. 
              17. Ai fini di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,
          all'interno del perimetro delle aree marine  e  costiere  a
          qualsiasi titolo protette per scopi di  tutela  ambientale,
          in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione  di
          atti e convenzioni  dell'Unione  europea  e  internazionali
          sono  vietate  le  attivita'  di  ricerca,  di  prospezione
          nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
          mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge  9  gennaio
          1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
          mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo
          l'intero  perimetro  costiero  nazionale  e  dal  perimetro
          esterno delle suddette aree  marine  e  costiere  protette,
          fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli  articoli
          4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 29  giugno  2010,
          n.  128  ed  i  procedimenti  autorizzatori  e   concessori
          conseguenti e  connessi,  nonche'  l'efficacia  dei  titoli
          abilitativi gia' rilasciati alla medesima  data,  anche  ai
          fini della esecuzione delle attivita' di ricerca,  sviluppo
          e  coltivazione  da  autorizzare  nell'ambito  dei   titoli
          stessi,   delle   eventuali   relative   proroghe   e   dei
          procedimenti  autorizzatori  e  concessori  conseguenti   e
          connessi. Le predette  attivita'  sono  autorizzate  previa
          sottoposizione alla procedura  di  valutazione  di  impatto
          ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del  presente
          decreto, sentito il parere degli enti locali  posti  in  un
          raggio di  dodici  miglia  dalle  aree  marine  e  costiere
          interessate dalle attivita' di cui al primo periodo,  fatte
          salve le attivita' di  cui  all'art.  1,  comma  82-sexies,
          della legge  23  agosto  2004,  n.  239,  autorizzate,  nel
          rispetto dei vincoli ambientali da  esso  stabiliti,  dagli
          uffici territoriali  di  vigilanza  dell'Ufficio  nazionale
          minerario  per  gli  idrocarburi  e  le   georisorse,   che
          trasmettono  copia   delle   relative   autorizzazioni   al
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
          Dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente comma e' abrogato il comma 81  dell'art.  1  della
          legge 23 agosto 2004, n. 239. A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  i  titolari
          delle concessioni di coltivazione in  mare  sono  tenuti  a
          corrispondere annualmente l'aliquota  di  prodotto  di  cui
          all'art. 19, comma 1 del decreto  legislativo  25  novembre
          1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4%  al
          7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di  ciascuna
          concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti  al
          valore dell'incremento dell'aliquota ad  apposito  capitolo
          dell'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   per   essere
          interamente  riassegnate,  in  parti  uguali,  ad  appositi
          capitoli istituiti nello stato di previsione del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero dello sviluppo economico, per  assicurare  il
          pieno   svolgimento   rispettivamente   delle   azioni   di
          monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino  e  delle
          attivita' di vigilanza e controllo  della  sicurezza  anche
          ambientale degli impianti  di  ricerca  e  coltivazione  in
          mare. ". 
              "ART. 12 (Verifica di assoggettabilita') 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Nel caso di piani e programmi  di  cui  all'art.  6,
          commi  3  e   3-bis,   l'autorita'   procedente   trasmette
          all'autorita' competente, su supporto  informatico  ovvero,
          nei casi di  particolare  difficolta'  di  ordine  tecnico,
          anche  su  supporto  cartaceo,  un   rapporto   preliminare
          comprendente una descrizione del piano  o  programma  e  le
          informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
          significativi sull'ambiente  dell'attuazione  del  piano  o
          programma, facendo riferimento ai criteri  dell'allegato  I
          del presente decreto. 
              2.  L'autorita'  competente   in   collaborazione   con
          l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti  in
          materia  ambientale  da  consultare  e  trasmette  loro  il
          documento preliminare per acquisirne il parere.  Il  parere
          e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente  ed
          all'autorita' procedente. 
              3. Salvo quanto diversamente concordato  dall'autorita'
          competente   con   l'autorita'   procedente,    l'autorita'
          competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
          del presente decreto  e  tenuto  conto  delle  osservazioni
          pervenute, verifica se il piano  o  programma  possa  avere
          impatti significativi sull'ambiente. 
              4.   L'autorita'   competente,   sentita    l'autorita'
          procedente, tenuto conto dei  contributi  pervenuti,  entro
          novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
          il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo  il
          piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
          da 13  a  18  e,  se  del  caso,  definendo  le  necessarie
          prescrizioni. 
              5. Il risultato della  verifica  di  assoggettabilita',
          comprese le motivazioni, e'  pubblicato  integralmente  nel
          sito web dell'autorita' competente. 
              6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS
          relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
          attuativi   di   piani   o   programmi   gia'    sottoposti
          positivamente alla verifica  di  assoggettabilita'  di  cui
          all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da  12  a  17,  si
          limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che  non
          siano stati  precedentemente  considerati  dagli  strumenti
          normativamente sovraordinati.". 
              "ART. 17 (Informazione sulla decisione) 
              1.La decisione finale e' pubblicata nei siti web  delle
          autorita' interessate con indicazione del luogo in  cui  e'
          possibile prendere visione del piano o programma adottato e
          di tutta la documentazione oggetto  dell'istruttoria.  Sono
          inoltre rese pubbliche,  attraverso  la  pubblicazione  sui
          siti web delle autorita' interessate: 
              a)   il   parere   motivato   espresso   dall'autorita'
          competente; 
              b) una dichiarazione di sintesi in cui si  illustra  in
          che modo le considerazioni ambientali sono state  integrate
          nel piano o  programma  e  come  si  e'  tenuto  conto  del
          rapporto ambientale  e  degli  esiti  delle  consultazioni,
          nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano  o
          il  programma  adottato,  alla   luce   delle   alternative
          possibili che erano state individuate; 
              c) le misure adottate in merito al monitoraggio di  cui
          all'art. 18.". 
              "ART. 20 (Verifica di assoggettabilita') 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Il proponente trasmette all'autorita' competente  il
          progetto preliminare, lo studio preliminare  ambientale  in
          formato  elettronico,  ovvero  nei  casi   di   particolare
          difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto  cartaceo,
          nel caso di progetti: 
              a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente
          o essenzialmente per lo sviluppo ed il  collaudo  di  nuovi
          metodi o prodotti e non sono utilizzati  per  piu'  di  due
          anni; 
              b) inerenti le  modifiche  o  estensioni  dei  progetti
          elencati   all'Allegato    II    la    cui    realizzazione
          potenzialmente   puo'   produrre   effetti    negativi    e
          significativi sull'ambiente; 
              c) elencati  nell'allegato  IV,  secondo  le  modalita'
          stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome,  tenendo
          conto dei commi successivi del presente articolo. 
              2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato
          sintetico avviso nel sito  web  dell'autorita'  competente.
          Tale forma di pubblicita' tiene luogo  delle  comunicazioni
          di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo  8  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono  indicati  il
          proponente, la procedura, la  data  di  trasmissione  della
          documentazione di cui al  comma  1,  la  denominazione  del
          progetto, la localizzazione, una  breve  descrizione  delle
          sue  caratteristiche,  le  sedi  e  le  modalita'  per   la
          consultazione degli atti nella loro interezza ed i  termini
          entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni
          caso copia integrale degli  atti  e'  depositata  presso  i
          comuni  ove  il  progetto  e'  localizzato.  Nel  caso  dei
          progetti  di  competenza  statale  la   documentazione   e'
          depositata anche presso  la  sede  delle  regioni  e  delle
          province ove il progetto e' localizzato. L'intero  progetto
          preliminare, esclusi  eventuali  dati  coperti  da  segreto
          industriale, disponibile in formato digitale  e  lo  studio
          preliminare  ambientale,  sono  pubblicati  nel  sito   web
          dell'autorita' competente. 
              3.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione
          dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo'
          far pervenire le proprie osservazioni. 
              4. L'autorita' competente nei successivi quarantacinque
          giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del
          presente  decreto  e  tenuto   conto   delle   osservazioni
          pervenute, verifica se il progetto abbia possibili  effetti
          negativi e significativi sull'ambiente. Entro  la  scadenza
          del   termine   l'autorita'   competente   deve    comunque
          esprimersi.  L'autorita'  competente  puo',  per  una  sola
          volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al
          proponente, entro il termine previsto dal comma 3.  In  tal
          caso, il proponente provvede a depositare la documentazione
          richiesta presso gli uffici di cui ai commi  1  e  2  entro
          trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
          L'Autorita' competente si  pronuncia  entro  quarantacinque
          giorni dalla scadenza del termine previsto per il  deposito
          della documentazione da parte  del  proponente.  La  tutela
          avverso il silenzio  dell'Amministrazione  e'  disciplinata
          dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 
              5.  Se  il  progetto  non   ha   impatti   negativi   e
          significativi sull'ambiente, l'autorita'  compente  dispone
          l'esclusione dalla procedura di valutazione  ambientale  e,
          se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. 
              6. Se il  progetto  ha  possibili  impatti  negativi  e
          significativi sull'ambiente si  applicano  le  disposizioni
          degli articoli da 21 a 28. 
              7. Il provvedimento di assoggettabilita',  comprese  le
          motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente
          mediante: 
              a)  un  sintetico  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana ovvero  nel  Bollettino
          Ufficiale della regione o della provincia autonoma; 
              b)  con  la  pubblicazione  integrale  sul   sito   web
          dell'autorita' competente.". 
              "ART. 24 (Consultazione) 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Contestualmente alla presentazione di  cui  all'art.
          23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a  mezzo
          stampa e su sito web dell'autorita' competente. Tali  forme
          di pubblicita' tengono luogo  delle  comunicazioni  di  cui
          all'art. 7 ed ai commi 3 e 4  dell'art.  8  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              2. Le pubblicazioni a mezzo  stampa  vanno  eseguite  a
          cura e spese  del  proponente.  Nel  caso  di  progetti  di
          competenza statale, la  pubblicazione  va  eseguita  su  un
          quotidiano a diffusione nazionale  e  su  un  quotidiano  a
          diffusione  regionale  per  ciascuna  regione  direttamente
          interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza
          allo svolgimento della valutazione ambientale  spetta  alle
          regioni,  si  provvedera'  con  la  pubblicazione   su   un
          quotidiano a diffusione regionale o provinciale. 
              3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare  il
          proponente,  la  procedura,  la   data   di   presentazione
          dell'istanza,   la   denominazione   del    progetto,    la
          localizzazione ed una breve descrizione del progetto e  dei
          suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e  le
          modalita'  per  la  consultazione  degli  atti  nella  loro
          interezza e i termini entro i quali e' possibile presentare
          osservazioni. 
              4.  Entro  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla
          presentazione di cui all'art. 23, chiunque abbia  interesse
          puo' prendere visione del progetto e  del  relativo  studio
          ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo
          nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
              5.  Il  provvedimento   di   valutazione   dell'impatto
          ambientale deve tenere in conto le osservazioni  pervenute,
          considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi. 
              6.  L'autorita'  competente  puo'   disporre   che   la
          consultazione   avvenga   mediante   lo   svolgimento    di
          un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio  di  impatto
          ambientale,   dei   pareri    forniti    dalle    pubbliche
          amministrazioni e delle osservazioni dei  cittadini,  senza
          che cio' comporti interruzioni o  sospensioni  dei  termini
          per l'istruttoria. 
              7. L'inchiesta di cui al comma 6 si  conclude  con  una
          relazione sui lavori svolti ed un  giudizio  sui  risultati
          emersi,  che  sono  acquisiti  e  valutati  ai   fini   del
          provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. 
              8. Il proponente, qualora non abbia  luogo  l'inchiesta
          di cui al comma 6, puo', anche su propria richiesta, essere
          chiamato,   prima   della   conclusione   della   fase   di
          valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti
          che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale  del
          contraddittorio  e'  acquisito  e  valutato  ai  fini   del
          provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. 
              9. Entro trenta giorni  successivi  alla  scadenza  del
          termine di cui al comma 4, il proponente puo'  chiedere  di
          modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o
          di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica  o  del
          contraddittorio di cui al comma 8. Se  accoglie  l'istanza,
          l'autorita'  competente  fissa  per  l'acquisizione   degli
          elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni,
          prorogabili su  istanza  del  proponente  per  giustificati
          motivi,  ed  emette   il   provvedimento   di   valutazione
          dell'impatto  ambientale   entro   novanta   giorni   dalla
          presentazione degli elaborati modificati. 
              9-bis.  L'autorita'  competente,  ove  ritenga  che  le
          modifiche apportate siano sostanziali e  rilevanti  per  il
          pubblico, dispone che il proponente ne  depositi  copia  ai
          sensi dell'art. 23, comma 3 e, contestualmente, dia  avviso
          dell'avvenuto deposito secondo le modalita' di cui ai commi
          2  e  3.  Entro  il  termine  di  sessanta   giorni   dalla
          pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma  9,
          chiunque abbia interesse puo' prendere visione del progetto
          e  del  relativo  studio  ambientale,  presentare   proprie
          osservazioni, anche fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi
          conoscitivi e valutativi in relazione alle  sole  modifiche
          apportate agli elaborati ai sensi del comma  9.  In  questo
          caso, l'autorita' competente esprime  il  provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni
          dalla scadenza del termine previsto  per  la  presentazione
          delle osservazioni. 
              10. Sul suo sito web, l'autorita'  competente  pubblica
          la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni,
          le eventuali controdeduzioni e le  modifiche  eventualmente
          apportate al progetto, disciplinate dai commi 4,  8,  9,  e
          9-bis.". 
              "ART. 32 (Consultazioni transfrontaliere) 
              1. In caso di piani, programmi, progetti e impianti che
          possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di  un  altro
          Stato,  o  qualora  un  altro  Stato  cosi'  richieda,   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, d'intesa con il Ministero per i beni e  le  attivita'
          culturali e con il Ministero degli affari esteri e per  suo
          tramite,  ai  sensi  della  Convenzione  sulla  valutazione
          dell'impatto ambientale in  un  contesto  transfrontaliero,
          fatta a Espoo il 25  febbraio  1991,  ratificata  ai  sensi
          della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi
          previste dalle  procedure  di  cui  ai  titoli  II,  III  e
          III-bis, provvede alla notifica dei progetti  di  tutta  la
          documentazione concernente il piano, programma, progetto  o
          impianto. Nell'ambito della notifica e' fissato il termine,
          non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il  proprio
          interesse  alla  partecipazione   alla   procedura.   Della
          notifica e' data evidenza pubblica attraverso il  sito  web
          dell'autorita' competente. 
              2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare  alla
          procedura, gli Stati consultati  trasmettono  all'autorita'
          competente i  pareri  e  le  osservazioni  delle  autorita'
          pubbliche  e  del  pubblico  entro  novanta  giorni   dalla
          comunicazione  della  dichiarazione   di   interesse   alla
          partecipazione alla procedura ovvero secondo  le  modalita'
          ed i termini concordati dagli Stati membri interessati,  in
          modo da consentire comunque che le autorita'  pubbliche  ed
          il pubblico  degli  Stati  consultati  siano  informati  ed
          abbiano l'opportunita' di esprimere il  loro  parere  entro
          termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di
          trasmettere  agli  Stati  membri  consultati  le  decisioni
          finali  e  tutte  le  informazioni  gia'  stabilite   dagli
          articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto. 
              3.  Fatto   salvo   quanto   previsto   dagli   accordi
          internazionali, le regioni o le province autonome nel  caso
          in cui i  piani,  i  programmi,  i  progetti  od  anche  le
          modalita' di esercizio di un impianto o di parte  di  esso,
          con  esclusione  di  quelli  previsti  dall'allegato   XII,
          possano   avere    effetti    transfrontalieri    informano
          immediatamente il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e collaborano per lo  svolgimento
          delle fasi procedurali di applicazione della convenzione. 
              4.  La  predisposizione  e   la   distribuzione   della
          documentazione necessaria sono a cura del proponente o  del
          gestore o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi
          su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita'
          previste dai titoli II, III o III-bis del presente  decreto
          ovvero concordate dall'autorita'  competente  e  gli  Stati
          consultati. 
              5.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare,  il  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e il  Ministero  degli  affari  esteri,
          d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i  Paesi
          aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie
          fasi al  fine  di  semplificare  e  rendere  piu'  efficace
          l'attuazione della convenzione. 
              5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1
          e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di
          cui all'art. 26, comma 1, e' prorogato di 90 giorni  o  del
          diverso termine concordato ai sensi del comma 2. 
              5-ter. Gli Stati  membri  interessati  che  partecipano
          alle  consultazioni  ai  sensi  del  presente  articolo  ne
          fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli. ". 
              Allegati alla Parte Seconda 
              Allegato II - Progetti di competenza statale 
              (omissis) 
              3) Impianti destinati: 
              - al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; 
              - alla produzione o all'arricchimento  di  combustibili
          nucleari; 
              - al trattamento di combustibile nucleare  irradiato  o
          di residui altamente radioattivi; 
              - allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari
          irradiati; 
              - esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui
          radioattivi; 
              - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu'  di
          dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui
          radioattivi in un sito diverso da quello di produzione; 
              -  al  trattamento  ed  allo  stoccaggio   di   residui
          radioattivi  (impianti  non  compresi   tra   quelli   gia'
          individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito
          della verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 20. 
                
              (omissis) 
              7-ter)  Attivita'  di  esplorazione  in  mare  e  sulla
          terraferma per  lo  stoccaggio  geologico  di  biossido  di
          carbonio di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  h),  del
          decreto  legislativo  14  settembre  2011,   n.   162,   di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE   relativa   allo
          stoccaggio geologico del biossido di carbonio. 
              (omissis) 
              10) Opere relative a: 
              - tronchi ferroviari per il traffico a grande  distanza
          nonche' aeroporti con  piste  di  atterraggio  superiori  a
          1.500 metri di lunghezza; 
              -  autostrade  e  strade  riservate  alla  circolazione
          automobilistica  o  tratti  di   esse,   accessibili   solo
          attraverso svincoli  o  intersezioni  controllate  e  sulle
          quali sono vietati tra l'altro  l'arresto  e  la  sosta  di
          autoveicoli; 
              - strade a quattro o piu' corsie o  raddrizzamento  e/o
          allargamento di strade esistenti a due  corsie  al  massimo
          per renderle a quattro o piu' corsie, sempre che  la  nuova
          strada o il tratto  di  strada  raddrizzato  e/o  allargato
          abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km; 
              -  parcheggi  interrati   che   interessano   superfici
          superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in  aree
          soggette  a  vincoli  paesaggistici  decretati   con   atti
          ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO. 
              (omissis) 
              17)  Stoccaggio  di  gas   combustibile   in   serbatoi
          sotterranei  naturali  in  unita'  geologiche  profonde   e
          giacimenti esauriti di idrocarburi,  nonche'  siti  per  lo
          stoccaggio  geologico  del  biossido  di  carbonio  di  cui
          all'articolo  3,  comma  1,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della
          direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del
          biossido di carbonio.". 
              "Allegati alla Parte Seconda 
              Allegato IV -  Progetti  sottoposti  alla  verifica  di
          assoggettabilita'  di  competenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano 
              (omissis) 
              7. Progetti di infrastrutture 
              a)  Progetti  di  sviluppo  di   zone   industriali   o
          produttive con una superficie interessata superiore  ai  40
          ettari; 
              b) progetti di sviluppo di  aree  urbane,  nuove  o  in
          estensione, interessanti superfici superiori ai 40  ettari;
          progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno
          di  aree  urbane  esistenti   che   interessano   superfici
          superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di
          cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114  "Riforma
          della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
          dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo  1997,  n.  59";
          parcheggi di uso pubblico con  capacita'  superiori  a  500
          posti auto; 
              c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km  o  che
          impegnano una  superficie  superiore  a  5  ettari  nonche'
          impianti meccanici di risalita, escluse  le  sciovie  e  le
          monofuni  a  collegamento   permanente   aventi   lunghezza
          inclinata non superiore a 500  metri,  con  portata  oraria
          massima superiore a 1.800 persone; 
              d) derivazione di acque superficiali ed opere  connesse
          che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al  secondo
          o di acque sotterranee che prevedano derivazioni  superiori
          a 50 litri al secondo, nonche' le trivellazioni finalizzate
          alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori
          a 50 litri al secondo; 
              e)  interporti,  piattaforme  intermodali  e  terminali
          intermodali; 
              f) porti e  impianti  portuali  marittimi,  fluviali  e
          lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili; 
              g) strade extraurbane secondarie; 
              h) costruzione di strade urbane  di  scorrimento  o  di
          quartiere  ovvero  potenziamento  di  strade  esistenti   a
          quattro o piu' corsie  con  lunghezza,  in  area  urbana  o
          extraurbana, superiore a 1500 metri; 
              i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; 
              l) sistemi di trasporto a guida  vincolata  (tramvie  e
          metropolitane),  funicolari  o   linee   simili   di   tipo
          particolare, esclusivamente  o  principalmente  adibite  al
          trasporto di passeggeri; 
              m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; 
              n) opere costiere destinate a combattere  l'erosione  e
          lavori marittimi volti a modificare la costa,  mediante  la
          costruzione di dighe, moli ed altri lavori  di  difesa  del
          mare; 
              o) opere di canalizzazione e di regolazione  dei  corsi
          d'acqua; 
              p) aeroporti; 
              q) porti turistici e da  diporto,  quando  lo  specchio
          d'acqua e' inferiore o uguale a 10 ettari, le aree  esterne
          interessate non superano i  5  ettari  e  i  moli  sono  di
          lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonche'  progetti
          di intervento su porti gia' esistenti; 
              r)  impianti  di  smaltimento  di  rifiuti  urbani  non
          pericolosi,  mediante  operazioni  di  incenerimento  o  di
          trattamento,  con  capacita'  complessiva  superiore  a  10
          t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da
          D8 a D11, della parte  quarta  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152); impianti di  smaltimento  di  rifiuti
          non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o  di
          ricondizionamento  preliminari,   con   capacita'   massima
          complessiva superiore a  20  t/giorno  (operazioni  di  cui
          all'Allegato B, lettere D13 e D14 del  decreto  legislativo
          n. 152/2006); 
              s) impianti di  smaltimento  di  rifiuti  speciali  non
          pericolosi,  con  capacita'  complessiva  superiore  a   10
          t/giorno,  mediante  operazioni  di  incenerimento   o   di
          trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e
          da D8 a D11, della parte quarta del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152); 
              t) impianti di  smaltimento  di  rifiuti  speciali  non
          pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare  con
          capacita'  massima  superiore  a  30.000  m³   oppure   con
          capacita'  superiore  a  40  t/giorno  (operazioni  di  cui
          all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
              u) discariche di  rifiuti  urbani  non  pericolosi  con
          capacita' complessiva inferiore ai 100.000  m³  (operazioni
          di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte  quarta
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
              v)   impianti   di   depurazione   delle   acque    con
          potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti; 
              z) elettrodotti  aerei  esterni  per  il  trasporto  di
          energia elettrica, non facenti parte della  rete  elettrica
          di trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore
          a 100 kV e con tracciato di lunghezza  superiore  a  3  km.
          (1271) 
              za) Impianti  di  smaltimento  e  recupero  di  rifiuti
          pericolosi, mediante  operazioni  di  cui  all'Allegato  B,
          lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato  C,  lettere
          da R2 a R9, della parte quarta del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. 
              zb) Impianti di smaltimento e recupero di  rifiuti  non
          pericolosi,  con  capacita'  complessiva  superiore  a   10
          t/giorno,  mediante  operazioni  di  cui  all'Allegato   C,
          lettere  da  R1  a  R9,  della  parte  quarta  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              8. Altri progetti 
              a) Villaggi  turistici  di  superficie  superiore  a  5
          ettari,   centri   residenziali   turistici   ed   esercizi
          alberghieri con oltre 300 posti-letto  o  volume  edificato
          superiore  a  25.000  m³  o  che  occupano  una  superficie
          superiore  ai   20   ettari,   esclusi   quelli   ricadenti
          all'interno di centri abitati; 
              b) piste permanenti per corse e  prove  di  automobili,
          motociclette ed altri veicoli a motore; 
              c) centri di raccolta,  stoccaggio  e  rottamazione  di
          rottami di  ferro,  autoveicoli  e  simili  con  superficie
          superiore a 1 ettaro; 
              d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando
          l'area impegnata supera i 500 m²; 
              e) fabbricazione  di  fibre  minerali  artificiali  che
          superino 5.000 m² di superficie impegnata  o  50.000  m³ di
          volume; 
              f) fabbricazione, condizionamento, carico  o  messa  in
          cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno  di
          materie prime lavorate; 
              g)  stoccaggio  di  petrolio,   prodotti   petroliferi,
          petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
          maggio  1974,  n.  256,  e  successive  modificazioni,  con
          capacita' complessiva superiore a 1.000 m³; 
              h) recupero di suoli dal mare per  una  superficie  che
          superi i 10 ettari; 
              i) cave e torbiere; 
              l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
          prodotti chimici  per  una  capacita'  superiore  a  10.000
          t/anno di materie prime lavorate; 
              m)  produzione  di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,
          pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
          produttivi di capacita' superiore  alle  10.000  t/anno  in
          materie prime lavorate; 
              n) depositi  di  fanghi,  compresi  quelli  provenienti
          dagli impianti di trattamento delle  acque  reflue  urbane,
          con capacita' superiore a 10.000 metri cubi; 
              o)  impianti  per  il  recupero  o  la  distruzione  di
          sostanze esplosive; 
              p)  stabilimenti  di  squartamento  con  capacita'   di
          produzione superiore a 50 tonnellate al giorno; 
              q)  terreni  da  campeggio  e  caravaning  a  carattere
          permanente con capacita' superiore  a  300  posti  roulotte
          caravan o di superficie superiore a 5 ettari; 
              r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; 
              s)  progetti  di  cui  all'Allegato  III,  che  servono
          esclusivamente o  essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il
          collaudo  di  nuovi  metodi  o  prodotti  e  che  non  sono
          utilizzati per piu' di due anni; 
              t)  modfiiche  o  estensioni   di   progetti   di   cui
          all'Allegato  III  o  all'Allegato  IV  gia'   autorizzati,
          realizzati o in fase di realizzazione,  che  possono  avere
          notevoli ripercussioni negative sull'ambiente  (modifica  o
          estensione non inclusa nell'Allegato III).". 
              L'art. 23 della legge 6 agosto 2013,  n.  97,  abrogato
          dalla presente legge, recava: 
              "Art. 23 Disposizioni in materia  di  assoggettabilita'
          alla procedura di valutazione di impatto  ambientale  volte
          al recepimento della direttiva 2011/92/UE del  13  dicembre
          2011. Procedura di infrazione 2009/2086.".