Art. 16 
 
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per  la
  protezione della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
  venatorio.  Procedura  di  infrazione  2014/2006,   Caso   EU-Pilot
  4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI  -  Modifiche  al  decreto
  legislativo 27  gennaio  2010,  n.  32,  recante  attuazione  della
  direttiva   2007/2/CE,   che   istituisce   un'infrastruttura   per
  l'informazione territoriale nella Comunita' europea. Caso  EU-Pilot
  4467/13/ENVI. (( Disposizioni  in  materia  di  partecipazione  del
  pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi  in  materia
  ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI) 
 
  1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma  3
e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai
fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti  della
cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti  da
personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto  superiore  per
la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione
di tali  impianti  e'  concessa  dalle  regioni  nel  rispetto  delle
condizioni e delle modalita' previste all'articolo 19-bis». 
  1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, previa acquisizione del  parere  dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti: 
  a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a
quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e  non  proibiti
dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 novembre 2009; 
  b) le regole e le  condizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  di
controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo
e occasionale; 
  c) le modalita' di costituzione di apposite banche dati regionali; 
  d)  i  criteri  per  l'impiego  misurato  e  la  definizione  delle
quantita'. 
  1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  predetto
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  le  regioni
adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto. 
  2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori  dei  fucili
ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati  nella  caccia
non possono  contenere  piu'  di  due  cartucce  durante  l'esercizio
dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a  cinque  cartucce
limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale ». )) 
  3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  lettera  bb)  le  parole:  «appartenenti   alla   fauna
selvatica,  che  non  appartengano  alle   seguenti   specie:»   sono
sostituite  dalle  seguenti:   «anche   se   importati   dall'estero,
appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi  naturalmente  allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione
europea, ad eccezione delle seguenti:»; 
    b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato  selvatico  nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione  europea  anche  se
importati dall'estero.». 
  (( 3-bis. All'articolo 21, comma 1,  lettera  m),  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157,  dopo  la  parola:  «Alpi»  sono  inserite  le
seguenti: «e  per  la  attuazione  della  caccia  di  selezione  agli
ungulati». )) 
  4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma  3,  lettera  b),  numero  2),  dopo  la
parola: «terzi,» sono inserite le  seguenti:  «che  possono  accedere
alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»; 
    b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «c-bis)  riguardano  un  territorio  soggetto  alla  sovranita'
italiana»; 
    c)  all'articolo  1,  comma  5,  le  parole:  «lettera  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettera b)»; 
    d) all'articolo 1, comma 7, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati  territoriali
detenuti dai comuni o per conto di essi  soltanto  nei  casi  in  cui
l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e'
espressamente previsto dalle norme vigenti.»; 
    e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  i)  e'  inserita  la
seguente: 
      «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa  da
un'autorita' pubblica»; 
    f) all'articolo 4, comma 1, dopo le  parole:  «i  metadati»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  conformita'  con  le  disposizioni   di
esecuzione adottate a livello europeo e»; 
    g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato; 
    h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo  7,  comma
1, lettera d), sono  combinati  con  gli  altri  servizi  di  cui  al
medesimo comma 1  in  modo  tale  che  tutti  i  servizi  operino  in
conformita'  alle  disposizioni  di  esecuzione  adottate  a  livello
europeo.»; 
    i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare,   sentita   la   Consulta   nazionale   per
l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11,  per
il  tramite  della  piattaforma  di  cui   all'articolo   23,   comma
12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  provvede
affinche'  le  informazioni,  compresi  i  dati,  i   codici   e   le
classificazioni tecniche, necessarie  per  garantire  la  conformita'
alle disposizioni di esecuzione di cui al  comma  1,  siano  messe  a
disposizione delle autorita' pubbliche o dei terzi a  condizioni  che
non ne limitino l'uso a tal fine.»; 
    l) all'articolo  7,  comma  4,  le  parole:  «Il  servizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «Un servizio»; 
    m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Tale  servizio  sara'  inoltre   reso   disponibile,   su
richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad  essi
relativi siano conformi alle disposizioni di  esecuzione  adottate  a
livello europeo che definiscono,  in  particolare,  gli  obblighi  in
materia di metadati, servizi di rete  e  interoperabilita',  comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
    n) all'articolo 8, comma 3, le parole da:  «in  coerenza  con  le
regole tecniche» a:  «legislazione  vigente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA  o  di  altra  struttura
tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione
vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai  decreti  di
cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, e  con  le  disposizioni  di  esecuzione  adottate  a  livello
europeo. In caso di disallineamento delle regole  tecniche  nazionali
rispetto  alle  disposizioni  di  esecuzione   europee   si   procede
all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di  cui  al  medesimo
articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
    o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli  accordi
o» sono sostituite dalla seguente: «alle»; 
    p) all'articolo 9, comma  5,  dopo  le  parole:  «la  limitazione
dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»; 
    q) all'articolo 9, comma 8,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, in  particolare  quando  sono  coinvolte
quantita'  particolarmente   consistenti   di   dati   frequentemente
aggiornati»; 
    r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le autorita' pubbliche di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli
altri Stati membri e alle istituzioni e organismi  europei  l'accesso
ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi  a  condizioni
armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a  livello
europeo. I set di dati territoriali e i  servizi  ad  essi  relativi,
forniti sia ai  fini  delle  funzioni  pubbliche  che  possono  avere
ripercussioni sull'ambiente sia al fine di  adempiere  agli  obblighi
informativi  in  virtu'  della  legislazione   europea   in   materia
ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»; 
    s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base reciproca  e
equivalente, agli organismi istituiti da  accordi  internazionali  di
cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di  dati
territoriali  e  ai  servizi  ad  essi  relativi.  I  set   di   dati
territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini  delle
funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente  sia
al fine di  adempiere  agli  obblighi  informativi  in  virtu'  della
legislazione europea in materia  ambientale,  non  sono  soggetti  ad
alcuna tariffa.»; 
    t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico»  sono
inserite le seguenti: «, in via permanente,»; 
    u) l'allegato IV e' abrogato. 
  5.  Sono  sempre  assicurati   la   partecipazione   del   pubblico
nell'elaborazione   e   istituzione    di    un'infrastruttura    per
l'informazione territoriale nell'Unione europea  e,  in  particolare,
l'accesso con le modalita' di cui al decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale. 
  (( 5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare  a  norma  delle
disposizioni di cui all'allegato  1  alla  direttiva  2003/35/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora  agli
stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del  presente  decreto,
l'autorita'  competente  all'elaborazione  e   all'approvazione   dei
predetti piani o programmi assicura la  partecipazione  del  pubblico
nel procedimento di elaborazione, di  modifica  e  di  riesame  delle
proposte degli stessi piani o programmi prima  che  vengano  adottate
decisioni sui medesimi piani o programmi. 
  1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al  comma  1-bis
l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel  proprio
sito web. La pubblicazione deve contenere  l'indicazione  del  titolo
del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi  ove
puo' essere presa visione del piano o  programma  e  delle  modalita'
dettagliate per la loro consultazione. 
  1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione  del
pubblico il piano o programma mediante il deposito  presso  i  propri
uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 
  1-quinquies. Entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  1-ter,  chiunque  puo'
prendere visione del piano o programma ed estrarne  copia,  anche  in
formato  digitale,  e  presentare  all'autorita'  competente  proprie
osservazioni o pareri in forma scritta. 
  1-sexies. L'autorita' procedente tiene  adeguatamente  conto  delle
osservazioni del pubblico presentate nei  termini  di  cui  al  comma
1-quinquies nell'adozione del piano o programma. 
  1-septies. Il piano o programma, dopo che sia  stato  adottato,  e'
pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente  ad  una
dichiarazione di sintesi nella quale  l'autorita'  stessa  da'  conto
delle considerazioni che sono state alla  base  della  decisione.  La
dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli  4,  13,  21,  della
          citata legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento 
              In vigore dal 10 febbraio 2002 
              1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la
          fauna selvatica,  possono  autorizzare  esclusivamente  gli
          istituti scientifici  delle  universita'  e  del  Consiglio
          nazionale delle ricerche e i musei di  storia  naturale  ad
          effettuare, a scopo di studio  e  ricerca  scientifica,  la
          cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli,  nonche'
          il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 
              2.    L'attivita'    di    cattura    temporanea    per
          l'inanellamento  degli  uccelli  a  scopo  scientifico   e'
          organizzata e coordinata sull'intero  territorio  nazionale
          dall'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica;   tale
          attivita' funge da schema  nazionale  di  inanellamento  in
          seno  all'Unione  europea  per  l'inanellamento   (EURING).
          L'attivita'   di   inanellamento   puo'    essere    svolta
          esclusivamente da  titolari  di  specifica  autorizzazione,
          rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto  nazionale
          per la fauna selvatica; l'espressione  di  tale  parere  e'
          subordinata  alla  partecipazione  a  specifici  corsi   di
          istruzione,  organizzati  dallo  stesso  Istituto,  ed   al
          superamento del relativo esame finale. 
              3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per  la
          cessione  ai  fini   di   richiamo   puo'   essere   svolta
          esclusivamente da impianti della cui  autorizzazione  siano
          titolari le province  e  che  siano  gestiti  da  personale
          qualificato e valutato idoneo dall'Istituto  superiore  per
          la protezione e  la  ricerca  ambientale.  L'autorizzazione
          alla gestione di tali impianti e'  concessa  dalle  regioni
          nel rispetto delle condizioni e  delle  modalita'  previste
          all'art. 19-bis». 
              1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  previa  acquisizione  del  parere   dell'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,  sono
          definiti: 
              a) i  criteri  per  autorizzare  mezzi  e  impianti  di
          cattura  conformi  a  quelli  utilizzati  in  altri   Paesi
          dell'Unione europea e non proibiti dall'allegato  IV  della
          direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 30 novembre 2009; 
              b)  le  regole  e   le   condizioni   per   l'esercizio
          dell'attivita' di controllo, con particolare riferimento al
          metodo di cattura selettivo e occasionale; 
              c) le modalita' di costituzione di apposite banche dati
          regionali; 
              d) i criteri per l'impiego misurato  e  la  definizione
          delle quantita'. 
              1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del predetto  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, le regioni adeguano  la  propria  normativa  alle
          disposizioni del medesimo decreto. 
              4. La cattura per la cessione a  fini  di  richiamo  e'
          consentita solo per esemplari  appartenenti  alle  seguenti
          specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo  bottaccio;
          merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti
          ad  altre  specie  eventualmente  catturati  devono  essere
          inanellati ed immediatamente liberati. 
              5. E' fatto  obbligo  a  chiunque  abbatte,  cattura  o
          rinviene uccelli inanellati di darne  notizia  all'Istituto
          nazionale per la  fauna  selvatica  o  al  comune  nel  cui
          territorio e' avvenuto  il  fatto,  il  quale  provvede  ad
          informare il predetto Istituto. 
              6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla
          detenzione temporanea  e  alla  successiva  liberazione  di
          fauna selvatica in difficolta'.". 
              "Art. 13 Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria 
              1. L'attivita' venatoria e' consentita  con  l'uso  del
          fucile con canna ad  anima  liscia  fino  a  due  colpi,  a
          ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non
          piu' di due cartucce,  di  calibro  non  superiore  al  12,
          nonche' con fucile con canna ad anima rigata a  caricamento
          singolo manuale o a ripetizione semiautomatica  di  calibro
          non inferiore a millimetri  5,6  con  bossolo  a  vuoto  di
          altezza non inferiore a millimetri  40.  I  caricatori  dei
          fucili  ad  anima  rigata  a   ripetizione   semiautomatica
          impiegati nella caccia non possono contenere  piu'  di  due
          cartucce durante  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  e
          possono contenere  fino  a  cinque  cartucce  limitatamente
          all'esercizio della caccia al cinghiale. 
                
              2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile  a  due  o
          tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia  di
          calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
          calibro non  inferiore  a  millimetri  5,6,  nonche'  l'uso
          dell'arco e del falco. 
              3. I bossoli delle cartucce  devono  essere  recuperati
          dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 
              4. Nella zona faunistica delle Alpi  e'  vietato  l'uso
          del  fucile  con  canna  ad  anima  liscia  a   ripetizione
          semiautomatica  salvo  che  il  relativo   caricatore   sia
          adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 
              5. Sono vietati tutte le  armi  e  tutti  i  mezzi  per
          l'esercizio  venatorio  non  esplicitamente   ammessi   dal
          presente articolo. 
              6. Il titolare della licenza di porto di  fucile  anche
          per  uso  di  caccia  e'   autorizzato,   per   l'esercizio
          venatorio, a  portare,  oltre  alle  armi  consentite,  gli
          utensili  da  punta  e  da  taglio   atti   alle   esigenze
          venatorie.". 
              "Art. 21 Divieti 
              1. E' vietato a chiunque: 
              a)  l'esercizio  venatorio  nei  giardini,  nei  parchi
          pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei
          terreni adibiti ad attivita' sportive; 
              b) l'esercizio  venatorio  nei  parchi  nazionali,  nei
          parchi  naturali  regionali  e   nelle   riserve   naturali
          conformemente alla legislazione  nazionale  in  materia  di
          parchi e riserve naturali. Nei  parchi  naturali  regionali
          costituiti anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore
          della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la
          propria legislazione al disposto  dell'art.  22,  comma  6,
          della predetta legge entro il 31 gennaio 1997,  provvedendo
          nel frattempo  all'eventuale  riperimetrazione  dei  parchi
          naturali  regionali   anche   ai   fini   dell'applicazione
          dell'art. 32, comma 3, della legge medesima; 
              c) l'esercizio venatorio nelle  oasi  di  protezione  e
          nelle zone  di  ripopolamento  e  cattura,  nei  centri  di
          riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
          eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali,
          sentito il parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna
          selvatica,  non  presentino  condizioni   favorevoli   alla
          riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 
              d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere  di  difesa
          dello Stato ed ove il  divieto  sia  richiesto  a  giudizio
          insindacabile dell'autorita' militare, o dove esistano beni
          monumentali, purche' dette zone siano delimitate da tabelle
          esenti da tasse indicanti il divieto; 
              e) l'esercizio venatorio nelle  aie  e  nelle  corti  o
          altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone  comprese
          nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili
          adibiti ad abitazione o a posto  di  lavoro  e  a  distanza
          inferiore  a  cinquanta  metri  da  vie  di   comunicazione
          ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le  strade
          poderali ed interpoderali; 
              f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri
          con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da
          distanza corrispondente a meno di  una  volta  e  mezza  la
          gittata massima in caso di uso di altre armi, in  direzione
          di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
          posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria  e  di
          strade  carrozzabili,   eccettuate   quelle   poderali   ed
          interpoderali; di funivie, filovie  ed  altri  impianti  di
          trasporto a sospensione;  di  stabbi,  stazzi,  recinti  ed
          altre   aree   delimitate   destinate   al   ricovero    ed
          all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
          agro-silvo-pastorale; 
              g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle
          altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria,  ovvero  a
          bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei  giorni
          non consentiti per  l'esercizio  venatorio  dalla  presente
          legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo  per
          uso venatorio che non siano scariche e in custodia; 
              h) cacciare a rastrello in piu' di tre  persone  ovvero
          utilizzare,   a   scopo   venatorio,   scafandri   o   tute
          impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; 
              i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o
          da aeromobili; 
              l) cacciare a  distanza  inferiore  a  cento  metri  da
          macchine operatrici agricole in funzione; 
              m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior
          parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e
          per la attuazione della caccia di selezione  agli  ungulati
          secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate; 
              n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli  specchi
          d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte  coperti
          da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; 
              o) prendere e detenere uova, nidi  e  piccoli  nati  di
          mammiferi ed uccelli  appartenenti  alla  fauna  selvatica,
          salvo che nei casi previsti all'art. 4, comma  1,  o  nelle
          zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione
          di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli
          a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso,
          se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro  ore  successive
          alla competente amministrazione provinciale; distruggere  o
          danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare
          deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte  salve
          le attivita' previste dalla presente legge; 
              p) usare richiami vivi, al di fuori dei  casi  previsti
          dall'art. 5; 
              q) usare richiami vivi non provenienti  da  allevamento
          nella caccia agli acquatici; 
              r) usare a fini di richiamo  uccelli  vivi  accecati  o
          mutilati ovvero legati per le ali  e  richiami  acustici  a
          funzionamento      meccanico,      elettromagnetico       o
          elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; 
              s) cacciare  negli  specchi  d'acqua  ove  si  esercita
          l'industria della pesca o  dell'acquacoltura,  nonche'  nei
          canali delle  valli  da  pesca,  quando  il  possessore  le
          circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto
          di caccia; 
              t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da
          allevamenti  per  sagre  e   manifestazioni   a   carattere
          gastronomico; 
              u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
          usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre  sostanze
          adesive,  trappole,  reti,  tagliole,  lacci,  archetti   o
          congegni similari; fare impiego di civette; usare  armi  da
          sparo  munite  di  silenziatore  o  impostate  con   scatto
          provocato dalla preda; fare impiego di balestre; 
              v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti
          da uccellagione; 
              z) produrre, vendere e detenere trappole per  la  fauna
          selvatica; 
              aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo  su
          uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e); 
              bb) vendere,  detenere  per  vendere,  trasportare  per
          vendere, acquistare uccelli  vivi  o  morti,  nonche'  loro
          parti o prodotti derivati facilmente  riconoscibili,  anche
          se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di
          uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato  selvatico  nel
          territorio europeo degli Stati membri dell'Unione  europea,
          ad  eccezione   delle   seguenti:   germano   reale   (anas
          platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice  di
          Sardegna  (alectoris  barbara);  starna  (perdix   perdix);
          fagiano   (phasianus   colchicus);   colombaccio   (columba
          palumbus); 
              cc)  il  commercio  di  esemplari  vivi  di  specie  di
          avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti
          di  specie  di  uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato
          selvatico  nel  territorio  europeo  degli   Stati   membri
          dell'Unione europea anche se importati dall'estero. 
              dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere  inidonee
          al loro fine le tabelle  legittimamente  apposte  ai  sensi
          della presente  legge  o  delle  disposizioni  regionali  a
          specifici    ambiti    territoriali,     ferma     restando
          l'applicazione dell'art. 635 del codice penale; 
              ee) detenere, acquistare e vendere esemplari  di  fauna
          selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati  come  richiami
          vivi nel rispetto delle modalita' previste  dalla  presente
          legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui
          detenzione viene regolamentata dalle regioni anche  con  le
          norme sulla tassidermia; 
              ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 
              2. Se  le  regioni  non  provvedono  entro  il  termine
          previsto dall'art. 1, comma 5,  ad  istituire  le  zone  di
          protezione lungo le rotte di migrazione  dell'avifauna,  il
          Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  assegna  alle
          regioni  stesse  novanta  giorni  per  provvedere.  Decorso
          inutilmente tale  termine  e'  vietato  cacciare  lungo  le
          suddette rotte a meno  di  cinquecento  metri  dalla  costa
          marina del  continente  e  delle  due  isole  maggiori;  le
          regioni provvedono a  delimitare  tali  aree  con  apposite
          tabelle esenti da tasse. 
              3. La caccia e' vietata  su  tutti  i  valichi  montani
          interessati dalle rotte di  migrazione  dell'avifauna,  per
          una distanza di mille metri dagli stessi.". 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
          10 e 12 del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  32,
          recante  "Attuazione   della   direttiva   2007/2/CE,   che
          istituisce     un'infrastruttura     per     l'informazione
          territoriale   nella   Comunita'    europea    (INSPIRE).",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 9 marzo 2010,  n.  56,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 1 Finalita' e ambito di applicazione 
              1.   Il   presente   decreto   e'   finalizzato    alla
          realizzazione   di   una   infrastruttura   nazionale   per
          l'informazione territoriale e del  monitoraggio  ambientale
          che   consenta   allo   Stato   italiano   di   partecipare
          all'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella
          Comunita' europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi  delle
          politiche ambientali e delle politiche  o  delle  attivita'
          che possono avere ripercussioni sull'ambiente. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  presente
          decreto  stabilisce  norme  generali  per  lo  scambio,  la
          condivisione,  l'accesso  e  l'utilizzazione,  in   maniera
          integrata con le  realta'  regionali  e  locali,  dei  dati
          necessari per gli scopi delle politiche ambientali e  delle
          politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni
          sull'ambiente. 
              3. Il presente  decreto  si  applica  ai  set  di  dati
          territoriali che rispondono alle seguenti condizioni: 
              a) sono disponibili in formato elettronico; 
              b) sono detenuti da o per conto di: 
              1) un'autorita'  pubblica,  e  sono  stati  prodotti  o
          ricevuti  da  un'autorita'  pubblica  o  sono   gestiti   o
          aggiornati dalla medesima autorita' e rientrano nell'ambito
          dei compiti di servizio pubblico; 
              2) terzi, che  possono  accedere  alla  rete  ai  sensi
          dell'art. 7 e che  svolgono  attivita'  che  possono  avere
          ripercussioni sull'ambiente; 
              c) riguardano una  o  piu'  delle  categorie  tematiche
          elencate agli Allegati I, II e III; 
              c-bis)   riguardano   un   territorio   soggetto   alla
          sovranita' italiana. 
              4. Il presente decreto si applica altresi'  ai  servizi
          relativi ai dati territoriali concernenti  i  set  di  dati
          territoriali di cui al comma 3. 
              5. Per i set di dati territoriali che  rispondono  alle
          condizioni di cui al comma 3, lettera b), ma per i quali  i
          terzi detengano  i  diritti  di  proprieta'  intellettuale,
          l'autorita'  pubblica  puo'  intervenire  in   virtu'   del
          presente decreto solo previa  autorizzazione  dei  medesimi
          terzi. 
              6. Il presente decreto si applica  fatto  salvo  quanto
          disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,  e
          dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. 
              7. Il presente decreto non impone la raccolta di  nuovi
          dati territoriali. Il presente decreto si applica ai set di
          dati territoriali detenuti dai comuni o per conto  di  essi
          soltanto nei  casi  in  cui  l'obbligo  di  raccolta  o  di
          divulgazione da parte dei predetti  enti  e'  espressamente
          previsto dalle norme vigenti. ". 
              "Articolo 2 Definizioni 
              1. Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le
          seguenti definizioni: 
              a) infrastruttura  per  l'informazione  territoriale  -
          INSPIRE: i metadati; i set di dati territoriali e i servizi
          relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di
          rete; gli accordi in materia  di  condivisione,  accesso  e
          utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure
          di coordinamento e di  monitoraggio  stabilite,  attuate  o
          rese disponibili conformemente al presente decreto; 
              b)   dati   territoriali:   i   dati   che   attengono,
          direttamente o indirettamente, a una  localita'  o  un'area
          geografica specifica; 
              c) set di dati territoriali:  una  collezione  di  dati
          territoriali identificabili; 
              d) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni
          che   possono   essere   eseguite,   con    un'applicazione
          informatica, sui dati territoriali contenuti  nei  set  dei
          medesimi dati o sui metadati connessi; 
              e) oggetto territoriale: una rappresentazione  astratta
          di un fenomeno reale connesso con una localita'  o  un'area
          geografica specifica; 
              f) metadati: le informazioni che descrivono  i  set  di
          dati territoriali e  i  servizi  ad  essi  relativi  e  che
          consentono di ricercare,  repertoriare  e  utilizzare  tali
          dati e servizi; 
              g) interoperabilita': la possibilita' per i set di dati
          territoriali di  essere  combinati,  e  per  i  servizi  di
          interagire, senza interventi manuali  ripetitivi,  in  modo
          che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto  dei
          set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato; 
              h) geoportale INSPIRE: un sito internet, o equivalente,
          che fornisce l'accesso, a livello europeo,  ai  servizi  di
          cui all'art. 7; 
              i) autorita' pubblica: 
              1)  qualsiasi  amministrazione  pubblica,   a   livello
          statale,  regionale  o  locale,  le  aziende   autonome   e
          speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di  pubblici
          servizi, gli organi consultivi pubblici; 
              2) qualsiasi persona fisica o  giuridica  che  eserciti
          funzioni amministrative pubbliche,  ivi  compresi  compiti,
          attivita'  o  servizi  specifici   aventi   attinenza   con
          l'ambiente; 
              3) qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che  abbia
          responsabilita'  o  funzioni  pubbliche  o  presti  servizi
          pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo
          degli organi o delle persone di cui ai numeri 1) o 2); 
              i-bis) terzi:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica
          diversa da un'autorita' pubblica; 
              k) elenco ufficiale delle autorita' pubbliche: la fonte
          per l'individuazione  delle  autorita'  responsabili  della
          disponibilita' dei set di dati territoriali di cui all'art.
          1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi; 
              l) l'indice dei  cataloghi  pubblici  dell'informazione
          ambientale: la  base  dati  informatizzata  dei  cataloghi,
          disponibili con strumenti telematici, di cui  all'  art.  4
          del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, disponibili
          in formato elettronico; 
              m)  geoportale   nazionale:   un   sito   internet,   o
          equivalente, che fornisce accesso a  livello  nazionale  ai
          servizi di cui all'art. 7.". 
              "Articolo 4 Metadati 
              1. Le autorita' pubbliche che producono,  gestiscono  o
          aggiornano  i  set  dei  dati  territoriali  e  i   servizi
          corrispondenti  alle  categorie  tematiche  elencate   agli
          Allegati I, II e III  creano,  per  tali  set  di  dati,  i
          metadati in conformita' con le disposizioni  di  esecuzione
          adottate a livello europeo e secondo le modalita' esecutive
          e temporali di cui al presente articolo. 
              2. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati
          territoriali detenute da piu'  autorita'  pubbliche  o  per
          conto di piu'  autorita'  pubbliche,  le  disposizioni  del
          presente  decreto  si  applicano  solo  alla  versione   di
          riferimento da cui derivano le  varie  copie.  La  Consulta
          nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di
          cui all' art. 11, individua la versione di riferimento  nel
          caso in cui quest'ultima non sia univocamente identificata. 
              3. I  metadati  contengono  informazioni  sui  seguenti
          aspetti: 
              a)  conformita'  dei  set  di  dati  territoriali  alle
          disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario; 
              b) condizioni applicabili  all'accesso  e  all'utilizzo
          dei set di dati territoriali e dei servizi relativi  e,  se
          del caso, corrispondenti canoni; 
              c) qualita' e validita' dei set di dati territoriali; 
              d) autorita' pubbliche  responsabili  della  creazione,
          gestione, manutenzione e  distribuzione  dei  set  di  dati
          territoriali e dei servizi; 
              e) limitazioni dell'accesso del pubblico  e  motivi  di
          tali limitazioni, a norma dell' art. 9, comma 4. 
              4. (abrogato) 
              5. Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o
          aggiornato set di  dati  territoriali  corrispondenti  alle
          categorie  tematiche  elencate  agli  Allegati   I   e   II
          forniscono  i  metadati  relativi  a  tali  set   di   dati
          territoriali  entro  il  24  dicembre  2010.  Le  autorita'
          pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato  set  di
          dati territoriali corrispondenti alle  categorie  tematiche
          elencate all' Allegato III forniscono i metadati relativi a
          tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013. 
              6. Le autorita' pubbliche che producono,  gestiscono  o
          aggiornano set di  dati  territoriali  corrispondenti  alle
          categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i
          metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi
          corrispondenti entro novanta giorni dal  collaudo  o  dalla
          validazione o dall'adozione dei set  di  dati  territoriali
          nuovi o aggiornati.". 
              "Articolo  6  Interoperabilita'   dei   set   di   dati
          territoriali e dei servizi ad essi relativi 
              1. Le autorita' pubbliche rendono disponibili i set  di
          dati territoriali conformi alle disposizioni di  esecuzione
          adottate a livello comunitario mediante un adeguamento  dei
          set di dati territoriali esistenti o attraverso  i  servizi
          di conversione di cui all' art. 7, comma 1, lettera d). 
              1-bis. I servizi di  conversione  di  cui  all'art.  7,
          comma 1, lettera d), sono combinati con gli  altri  servizi
          di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi
          operino in  conformita'  alle  disposizioni  di  esecuzione
          adottate a livello europeo. 
              2. Le autorita' pubbliche rendono  disponibili  set  di
          dati territoriali  raccolti  ex  novo  e/o  rielaborati  in
          maniera estensiva ed i  corrispondenti  servizi  entro  due
          anni  dall'adozione  delle  disposizioni  comunitarie.   Le
          autorita' pubbliche rendono disponibili i rimanenti set  di
          dati territoriali ed i servizi ad essi relativi  ancora  in
          uso  entro  sette   anni   dall'adozione   delle   predette
          disposizioni comunitarie di esecuzione. 
              3. Per garantire  la  coerenza  dei  dati  territoriali
          relativi  agli  elementi  geografici   che   si   estendono
          attraverso la linea di confine tra l'Italia ed uno  o  piu'
          Stati membri, l'autorita' competente, di cui all'  art.  3,
          comma 2, attiva e  perfeziona  con  le  analoghe  autorita'
          degli  altri  Stati  membri  le  procedure   di   decisione
          consensuale sulla rappresentazione  e  sulla  posizione  di
          tali  elementi  comuni,  informandone  preventivamente   il
          Ministero degli affari esteri. 
              3-bis. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, sentita la  Consulta  nazionale  per
          l'informazione territoriale e ambientale  di  cui  all'art.
          11, per il tramite della piattaforma di  cui  all'art.  23,
          comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, provvede affinche' le informazioni,  compresi
          i dati, i codici e le classificazioni tecniche,  necessarie
          per  garantire  la   conformita'   alle   disposizioni   di
          esecuzione di cui al comma 1, siano  messe  a  disposizione
          delle autorita' pubbliche o dei terzi a condizioni che  non
          ne limitino l'uso a tal fine. ". 
                
              "Articolo 7 Servizi di rete 
              1. Nell'ambito del sistema pubblico di connettivita'  e
          cooperazione sono erogati i seguenti servizi per i  set  di
          dati territoriali e del  monitoraggio  ambientale,  nonche'
          per i servizi ad essi  relativi  per  i  quali  sono  stati
          creati metadati a norma del presente decreto: 
              a) servizi di ricerca che consentano di cercare  i  set
          di dati territoriali e i servizi ad essi relativi  in  base
          al contenuto dei metadati corrispondenti e di  visualizzare
          il contenuto dei metadati; 
              b) servizi di consultazione che consentano di  eseguire
          almeno    le    seguenti    operazioni:    visualizzazione,
          navigazione,  variazione  della  scala  di  visualizzazione
          (zoom  in  e  zoom  out),  variazione  della  porzione   di
          territorio inquadrata (pan),  sovrapposizione  dei  set  di
          dati  territoriali  consultabili  e  visualizzazione  delle
          informazioni  contenute  nelle   legende   e   qualsivoglia
          contenuto pertinente dei metadati; 
              c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati  che
          permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o
          di una  parte  di  essi  e,  ove  fattibile,  di  accedervi
          direttamente; 
              d) servizi di conversione che consentano di trasformare
          i   set   di    dati    territoriali,    onde    conseguire
          l'interoperabilita'; 
              e) servizi che consentano  di  richiamare  servizi  sui
          dati territoriali. 
              2. I servizi di cui al  comma  1  tengono  conto  delle
          pertinenti esigenze  degli  utilizzatori,  sono  facili  da
          utilizzare, disponibili per il pubblico e  accessibili  via
          internet o  attraverso  altri  mezzi  di  telecomunicazione
          adeguati. 
              3. Ai fini dei servizi  di  ricerca  cui  al  comma  1,
          lettera a), e' applicata almeno la combinazione di  criteri
          di ricerca indicata di seguito: 
              a) parole chiave; 
              b) classificazione dei dati territoriali e dei  servizi
          ad essi relativi; 
              c) qualita' e validita' dei set di dati territoriali; 
              d) grado di conformita' alle disposizioni di esecuzione
          adottate a livello comunitario; 
              e) localizzazione geografica; 
              f) condizioni applicabili  all'accesso  e  all'utilizzo
          dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; 
              g) autorita' pubbliche  responsabili  dell'istituzione,
          della gestione, della manutenzione  e  della  distribuzione
          dei  set  di  dati  territoriali  e  dei  servizi  ad  essi
          relativi. 
              4. Un  servizio  di  ricerca  di  cui  al  comma  1  e'
          garantito sulla base  del  repertorio  nazionale  dei  dati
          territoriali di cui all' art.  59,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 82 del 2005. 
              5. Al fine di ridurre il proliferare  della  spesa  per
          sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente
          disponibili  i  dati  atti  all'analisi   delle   politiche
          ambientali e delle politiche o delle attivita' che  possono
          avere ripercussioni sull'ambiente, a decorrere dall'entrata
          in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma restando  la
          proprieta' e la responsabilita' del  dato  da  parte  delle
          altre autorita' pubbliche, cura la progressiva integrazione
          dei  set  di  dati  territoriali  nell'ambito  del  Sistema
          informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il  tramite
          della  rete  SINAnet.  Tale  servizio  sara'  inoltre  reso
          disponibile, su richiesta, ai  terzi  i  cui  set  di  dati
          territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle
          disposizioni di esecuzione adottate a livello  europeo  che
          definiscono, in particolare, gli  obblighi  in  materia  di
          metadati, servizi di  rete  e  interoperabilita',  comunque
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              "Articolo 8 Geoportale nazionale 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto il Portale cartografico  nazionale  assume
          la denominazione di 'Geoportale nazionale'.  Il  Geoportale
          nazionale  sostituisce,  ad  ogni   effetto,   il   Sistema
          cartografico cooperativo - Portale cartografico  nazionale.
          Il Geoportale nazionale consente ai  soggetti  interessati,
          pubblici e privati, di avere contezza della  disponibilita'
          dell'informazione territoriale e ambientale. 
              2. Il Geoportale nazionale e' punto di accesso  per  le
          finalita' del presente decreto, per il livello nazionale: 
              a) ai servizi di rete di cui all' art. 7, relativamente
          ai set di dati di cui all' art.  5,  comma  2,  tramite  il
          repertorio nazionale dei dati territoriali; 
              b) ai cataloghi delle autorita' pubbliche di  cui  all'
          art. 2, comma 1, lettera l); 
              c) alla rete SINAnet, per le finalita' di cui all' art.
          7, comma 5; 
              3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare   adegua,   sulla   scorta   delle
          infrastrutture gia' esistenti presso lo  stesso  Ministero,
          lo sviluppo del  Geoportale  nazionale,  anche  avvalendosi
          dell'ISPRA o di altra  struttura  tecnica  dedicata,  sulla
          base delle risorse disponibili a legislazione  vigente,  in
          coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui
          all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a
          livello europeo. In caso di  disallineamento  delle  regole
          tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione
          europee si procede all'aggiornamento dei  decreti,  con  le
          modalita' di cui al medesimo  articolo  59,  comma  5,  del
          decreto legislativo n. 82 del 2005.". 
                
              "Articolo 9 Accesso al pubblico 
              1.   Le   autorita'   pubbliche   responsabili    della
          produzione,  della  gestione,  dell'aggiornamento  e  della
          distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad
          essi relativi consentono l'accesso del pubblico ai  servizi
          di cui al  comma  1  dell'  art.  7,  tenendo  conto  delle
          pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso  servizi
          facili  da  utilizzare,  disponibili  per  il  pubblico   e
          accessibili via internet. 
              2. I servizi di cui all' art. 7, comma 1, lettere a)  e
          b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico. 
              3. In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai  set
          di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi  tramite
          i servizi di ricerca di cui all' art. 7, comma  1,  lettera
          a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo
          art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), e'  escluso  qualora
          l'accesso a tali  servizi  possa  recare  pregiudizio  alle
          relazioni internazionali, alla pubblica  sicurezza  o  alla
          difesa nazionale. 
              4.  In  deroga  al  comma  1,  le  autorita'  pubbliche
          escludono  l'accesso  del   pubblico   ai   set   di   dati
          territoriali e  ai  servizi  ad  essi  relativi  tramite  i
          servizi di cui all'art. 7, comma 1, lettere da b) ad e),  o
          ai servizi di commercio elettronico  di  cui  al  comma  12
          qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio: 
              a) alla riservatezza delle deliberazioni interne  delle
          autorita' pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto; 
              b)  alle  relazioni  internazionali,   alla   sicurezza
          pubblica o alla difesa nazionale; 
              c) allo svolgimento di  procedimenti  giudiziari,  alla
          possibilita' per ogni persona di avere un processo  equo  o
          alla possibilita'  per  l'autorita'  pubblica  di  svolgere
          indagini di carattere penale o disciplinare; 
              d) alla riservatezza delle informazioni  commerciali  o
          industriali  qualora  la  riservatezza  sia  prevista   dal
          diritto nazionale o comunitario per tutelare  un  legittimo
          interesse  economico,  compreso  l'interesse  pubblico   di
          mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale; 
              e) ai diritti di proprieta' intellettuale; 
              f) alla riservatezza  dei  dati  personali  ovvero  dei
          fascicoli riguardanti  una  persona  fisica,  qualora  tale
          persona   non   abbia   acconsentito   alla    divulgazione
          dell'informazione al pubblico, laddove  detta  riservatezza
          sia prevista dal diritto  nazionale  o  comunitario,  anche
          tenuto  conto  dei  requisiti  previsti   dalla   direttiva
          95/46/CE; 
              g) agli interessi o alla protezione di  chiunque  abbia
          fornito le informazioni richieste di sua propria  volonta',
          senza  che  sussistesse  alcun  obbligo  legale   reale   o
          potenziale in tal senso, a meno che la persona  interessata
          abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni  in
          questione; 
              h)  alla  tutela   dell'ambiente   cui   si   riferisce
          l'informazione, come nel  caso  dell'ubicazione  di  specie
          rare. 
              5.   I   motivi   che   giustificano   la   limitazione
          dell'accesso  di  cui  al  comma  3  e  al  comma  4   sono
          interpretati in modo restrittivo, tenendo  conto  nel  caso
          specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla  fornitura
          del medesimo accesso. 
              6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f),  g)
          ed  h),  non  si  applicano  in  caso   di   accesso   alle
          informazioni sulle emissioni nell'ambiente. 
              7. I dati messi a disposizione mediante  i  servizi  di
          consultazione di cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),
          possono essere presentati in una forma che ne impedisca  il
          riutilizzo a fini commerciali. 
              8. In deroga ai commi 1  e  2,  per  esigenze  di  auto
          finanziamento delle autorita' pubbliche che  producono  set
          di dati territoriali, con decreti dei Ministri  competenti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, sono determinati  l'ammontare  delle
          tariffe al pubblico e le relative  modalita'  di  pagamento
          per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi
          ai sensi dell' art. 7, comma  1,  lettere  b),  c)  ed  e),
          quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set  di
          dati territoriali  e  dei  servizi  ad  essi  relativi,  in
          particolare quando sono coinvolte quantita' particolarmente
          consistenti di  dati  frequentemente  aggiornati.  Ai  fini
          della determinazione delle tariffe si applica  l'  art.  7,
          commi 2 e 3, del decreto legislativo 24  gennaio  2006,  n.
          36. Sono fatte salve le disposizioni  dell'art.  59,  comma
          7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              9. I decreti di cui al comma 8  sono  pubblicati  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   e   resi
          altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione  competente,
          ove possibile, sul proprio sito istituzionale. 
              10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma  8  sono
          versati all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere
          riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge  18
          aprile  2005,  n.  62,  allo  stato  di  previsione   delle
          Amministrazioni interessate. 
              11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi
          pubblici   determinano,   rispettivamente    con    proprie
          disposizioni o  propri  atti  deliberativi,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, gli importi delle tariffe e le relative  modalita'
          di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8  e
          9. 
              12. Qualora le autorita' pubbliche  applichino  tariffe
          per i servizi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c) ed
          e), rendono disponibili servizi di  commercio  elettronico.
          Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della
          responsabilita', licenze  on-line  (click-licenses)  o,  se
          necessario, licenze.". 
              "Articolo  10  Condivisione  e  riutilizzo   dei   dati
          nell'ambito delle autorita' pubbliche 
              1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni che possono
          avere ripercussioni sull'ambiente, le  autorita'  pubbliche
          hanno libero accesso ai  set  di  dati  territoriali  e  ai
          servizi ad essi relativi. Le autorita' pubbliche consentono
          ad altre autorita' pubbliche lo scambio e il riutilizzo  di
          tali dati e servizi senza nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. E' preclusa  ogni  limitazione  che
          possa determinare ostacoli pratici, al punto  di  utilizzo,
          alla condivisione  dei  set  di  dati  territoriali  e  dei
          servizi ad essi relativi. 
              2. Qualora le condizioni per la  messa  a  disposizione
          dei dati e dei servizi fra pubbliche amministrazioni  siano
          fissate  in  appositi  accordi,   questi   sono   trasmessi
          all'Autorita' competente di cui all'art. 3, comma 2. 
              3. Le autorita' pubbliche di cui all'art. 2,  comma  1,
          lettera i), numeri  1)  e  2),  forniscono  alle  autorita'
          pubbliche degli altri Stati membri  e  alle  istituzioni  e
          organismi europei l'accesso ai set di dati  territoriali  e
          servizi ad essi relativi a condizioni  armonizzate  secondo
          le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I
          set di dati territoriali e  i  servizi  ad  essi  relativi,
          forniti sia ai fini delle funzioni  pubbliche  che  possono
          avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di  adempiere
          agli obblighi  informativi  in  virtu'  della  legislazione
          europea in materia ambientale, non sono soggetti ad  alcuna
          tariffa. 
              3-bis.  Le  autorita'  pubbliche  forniscono,  su  base
          reciproca  e  equivalente,  agli  organismi  istituiti   da
          accordi internazionali di cui l'Unione europea  o  l'Italia
          sono parte, l'accesso ai set  di  dati  territoriali  e  ai
          servizi ad essi relativi. I set di dati  territoriali  e  i
          servizi  ad  essi  relativi,  forniti  sia  ai  fini  delle
          funzioni  pubbliche   che   possono   avere   ripercussioni
          sull'ambiente  sia  al  fine  di  adempiere  agli  obblighi
          informativi in virtu' della legislazione europea in materia
          ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa. 
              4. Quando un'istituzione  o  un  organismo  comunitario
          chiede la disponibilita' dell'accesso ad  un  set  di  dati
          territoriali o ad un servizio ad essi relativo, l'autorita'
          pubblica mette  a  disposizione,  su  richiesta,  anche  le
          informazioni, a fini di  valutazione  e  di  utilizzo,  sui
          meccanismi di rilevamento, di trattamento,  di  produzione,
          di controllo qualita'  e  di  ottenimento  dell'accesso  ai
          suddetti set di dati territoriali e servizi,  qualora  tali
          informazioni  supplementari   siano   disponibili   e   sia
          ragionevolmente possibile estrarle e fornirle. 
              5. Quando un'autorita' pubblica  fornisce  ad  un'altra
          autorita' pubblica, ivi comprese le autorita' pubbliche  di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2),  degli
          altri Stati membri, set di dati territoriali e  servizi  ad
          essi relativi, richiesti per l'adempimento di  obblighi  di
          informazione ai sensi  della  legislazione  comunitaria  in
          materia ambientale, tali set di dati territoriali e servizi
          ad essi relativi non sono soggetti ad alcuna tariffa. 
              6. Per i set di dati territoriali gia' acquisiti,  alla
          data dell'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sotto
          condizioni di licenza d'uso, le  autorita'  pubbliche  sono
          autorizzate a fornire i set  di  dati  e  servizi  ad  essi
          relativi secondo licenza. 
              7. In deroga ai commi 1  e  5,  per  esigenze  di  auto
          finanziamento delle autorita'  pubbliche  che  producono  o
          forniscono i set di dati territoriali e i servizi  ad  essi
          relativi,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   dei   Ministri
          competenti, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   sentita   la
          Consulta  nazionale  per  l'informazione  territoriale   ed
          ambientale  di  cui  all'art.  11,  sono   individuate   le
          autorita' pubbliche autorizzate ad applicare tariffe per la
          fornitura  dei  dati  territoriali   ad   altre   autorita'
          pubbliche  attraverso  i  servizi  individuati   ai   sensi
          dell'art. 7, comma 1, lettere c) ed  e).  Con  il  medesimo
          provvedimento sono determinati  l'ammontare  delle  tariffe
          stesse e le relative modalita'  di  pagamento.  Sono  fatte
          salve  le  disposizioni  dell'art.  59,  comma  7-bis,  del
          decreto  legislativo  n.  82  del  2005.  Ai   fini   della
          determinazione dell'importo delle  tariffe  si  applica  l'
          art. 7, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo  24  gennaio
          2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
          scambio di documenti di cui all' art. 10,  comma  1,  dello
          stesso decreto legislativo n. 36 del 2006. 
              8. Gli introiti delle tariffe di cui al comma  7,  sono
          versati all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere
          riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge  18
          aprile  2005,  n.  62,  allo  stato  di  previsione   delle
          Amministrazioni interessate. 
              9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed  organismi
          pubblici   determinano,   rispettivamente    con    proprie
          disposizioni o  propri  atti  deliberativi,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, gli importi delle tariffe e le relative  modalita'
          di pagamento, sulla base dei criteri indicati al comma 7. 
              10. Le  tariffe  di  cui  al  comma  7  possono  essere
          applicate soltanto qualora, in relazione alla tipologia  di
          dati territoriali per i quali si  chiede  l'accesso,  siano
          disponibili   servizi   di   commercio   elettronico,   con
          l'eventuale previsione  di  clausole  di  esclusione  della
          responsabilita', licenze  online  (click-licenses),  ovvero
          licenze  o  accordi  quadro  che  escludono  ogni  ostacolo
          temporale e amministrativo per l'accesso al servizio. 
              11.  In  deroga  al  presente  articolo,  le  autorita'
          pubbliche originatrici dei set di dati possono limitare  la
          condivisione ove esse ritengano che questa  comprometta  il
          corso della giustizia, la  pubblica  sicurezza,  la  difesa
          nazionale  o   le   relazioni   internazionali.   Di   tale
          limitazione e' data comunicazione attraverso i metadati  di
          cui all'art. 4.". 
              "Articolo 12 Monitoraggio e rendicontazione 
              1. Anche ai fini delle attivita' di monitoraggio  e  di
          rendicontazione, e' redatto l'elenco in formato elettronico
          dei  set  di  dati  territoriali  e  dei  relativi  servizi
          corrispondenti  alle  categorie  tematiche  di   cui   agli
          Allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica  e
          per Allegato, e dei servizi di  rete  di  cui  all'art.  7,
          raggruppati per tipo di servizio. 
              2. L'elenco e'  pubblicato  annualmente,  entro  il  30
          aprile, sul sito internet  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
              3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro
          il  15  maggio  2013  e,   successivamente,   con   cadenza
          triennale, entro il 15  maggio,  una  relazione  contenente
          informazioni su: 
              a) le modalita' di coordinamento dei fornitori pubblici
          di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi,
          degli utilizzatori di tali set di  dati  e  servizi,  degli
          organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi
          e dell'organizzazione della garanzia di qualita'; 
              b) il contributo delle autorita' pubbliche o dei  terzi
          al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per
          l'informazione territoriale; 
              c) l'utilizzo  dell'infrastruttura  per  l'informazione
          territoriale; 
              d) gli accordi di condivisione dei dati  stipulati  tra
          autorita' pubbliche; 
              e) i costi e i benefici connessi  all'attuazione  della
          presente direttiva. 
              4. Ai fini della raccolta dei dati per il  monitoraggio
          e per la rendicontazione il Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare si avvale  dell'ISPRA,  in
          raccordo  con  la  Consulta  nazionale  per  l'informazione
          territoriale ed ambientale. 
              5. I risultati del monitoraggio e della rendicontazione
          sono messi a disposizione del pubblico, in via  permanente,
          tramite il sito  internet  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare.". 
              L'allegato IV al citato decreto l.vo n.  32  del  2010,
          abrogato dalla presente legge, recava: "Allegato IV - (art.
          4, comma  4)  -  Regole  tecniche  per  quanto  riguarda  i
          metadati". 
              Il decreto legislativo 19-8-2005 n. 195 
              (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale.) e' 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2005,
          n. 222. 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  3-sexies  del  d.lgs.
          3-4-2006 n. 152 
              Norme in materia ambientale, 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006,  n.
          88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge: 
              "ART. 3-sexies (Diritto di  accesso  alle  informazioni
          ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo) 
              In vigore dal 13 febbraio 2008 
              1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive  modificazioni,   e   delle   previsioni   della
          Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la  legge
          16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del  decreto  legislativo
          19 agosto 2005, n. 195, chiunque,  senza  essere  tenuto  a
          dimostrare la sussistenza di  un  interesse  giuridicamente
          rilevante, puo' accedere alle  informazioni  relative  allo
          stato  dell'ambiente  e  del   paesaggio   nel   territorio
          nazionale. 
              1-bis. Nel caso di piani o  programmi  da  elaborare  a
          norma  delle  disposizioni  di  cui  all'allegato  1   alla
          direttiva  2003/35/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi  non  si
          applichi  l'art.  6,  comma  2,   del   presente   decreto,
          l'autorita' competente all'elaborazione e  all'approvazione
          dei predetti piani o programmi assicura  la  partecipazione
          del pubblico nel procedimento di elaborazione, di  modifica
          e di riesame delle proposte degli stessi piani o  programmi
          prima che vengano adottate decisioni sui medesimi  piani  o
          programmi. 
              1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di  cui  al
          comma 1-bis  l'autorita'  procedente  da'  avviso  mediante
          pubblicazione nel proprio sito web. La  pubblicazione  deve
          contenere  l'indicazione  del  titolo  del  piano   o   del
          programma, dell'autorita' competente, delle sedi  ove  puo'
          essere  presa  visione  del  piano  o  programma  e   delle
          modalita' dettagliate per la loro consultazione. 
              1-quater.  L'autorita'  competente  mette  altresi'   a
          disposizione del pubblico il piano o programma mediante  il
          deposito presso i propri  uffici  e  la  pubblicazione  nel
          proprio sito web. 
              1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni  dalla
          data di pubblicazione dell'avviso di cui  al  comma  1-ter,
          chiunque puo' prendere visione del  piano  o  programma  ed
          estrarne copia, anche in  formato  digitale,  e  presentare
          all'autorita' competente proprie osservazioni o  pareri  in
          forma scritta. 
              1-sexies. L'autorita'  procedente  tiene  adeguatamente
          conto  delle  osservazioni  del  pubblico  presentate   nei
          termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano
          o programma. 
              1-septies. Il piano o programma,  dopo  che  sia  stato
          adottato,  e'  pubblicato  nel  sito   web   dell'autorita'
          competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella
          quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che
          sono state alla  base  della  decisione.  La  dichiarazione
          contiene altresi'  informazioni  sulla  partecipazione  del
          pubblico.".