Art. 16
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot
4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI - Modifiche al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della
direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea. Caso EU-Pilot
4467/13/ENVI. (( Disposizioni in materia di partecipazione del
pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia
ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI)
1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai
fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti della
cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da
personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione
di tali impianti e' concessa dalle regioni nel rispetto delle
condizioni e delle modalita' previste all'articolo 19-bis».
1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:
a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a
quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti
dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 novembre 2009;
b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attivita' di
controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo
e occasionale;
c) le modalita' di costituzione di apposite banche dati regionali;
d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle
quantita'.
1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni
adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.
2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili
ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia
non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio
dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce
limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale ». ))
3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna
selvatica, che non appartengano alle seguenti specie:» sono
sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero,
appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione
europea, ad eccezione delle seguenti:»;
b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se
importati dall'estero.».
(( 3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11
febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «Alpi» sono inserite le
seguenti: «e per la attuazione della caccia di selezione agli
ungulati». ))
4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la
parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere
alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;
b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranita'
italiana»;
c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
d) all'articolo 1, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali
detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui
l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e'
espressamente previsto dalle norme vigenti.»;
e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la
seguente:
«i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da
un'autorita' pubblica»;
f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono
inserite le seguenti: «in conformita' con le disposizioni di
esecuzione adottate a livello europeo e»;
g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato;
h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma
1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al
medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in
conformita' alle disposizioni di esecuzione adottate a livello
europeo.»;
i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per
l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per
il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma
12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede
affinche' le informazioni, compresi i dati, i codici e le
classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformita'
alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a
disposizione delle autorita' pubbliche o dei terzi a condizioni che
non ne limitino l'uso a tal fine.»;
l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono
sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;
m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Tale servizio sara' inoltre reso disponibile, su
richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi
relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a
livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in
materia di metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
n) all'articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le
regole tecniche» a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle
seguenti: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura
tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione
vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di
cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello
europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali
rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede
all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di cui al medesimo
articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;
o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi
o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione
dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;
q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte
quantita' particolarmente consistenti di dati frequentemente
aggiornati»;
r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli
altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso
ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni
armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello
europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi,
forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere
ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi
informativi in virtu' della legislazione europea in materia
ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;
s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base reciproca e
equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di
cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati
territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati
territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle
funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia
al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della
legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad
alcuna tariffa.»;
t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono
inserite le seguenti: «, in via permanente,»;
u) l'allegato IV e' abrogato.
5. Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare,
l'accesso con le modalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.
(( 5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle
disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli
stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto,
l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione dei
predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico
nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle
proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate
decisioni sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis
l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel proprio
sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo
del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove
puo' essere presa visione del piano o programma e delle modalita'
dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione del
pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri
uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque puo'
prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in
formato digitale, e presentare all'autorita' competente proprie
osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente conto delle
osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma
1-quinquies nell'adozione del piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, e'
pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente ad una
dichiarazione di sintesi nella quale l'autorita' stessa da' conto
delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La
dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 4, 13, 21, della
citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento
In vigore dal 10 febbraio 2002
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli
istituti scientifici delle universita' e del Consiglio
nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad
effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la
cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche'
il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. L'attivita' di cattura temporanea per
l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e'
organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale
attivita' funge da schema nazionale di inanellamento in
seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).
L'attivita' di inanellamento puo' essere svolta
esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione,
rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere e'
subordinata alla partecipazione a specifici corsi di
istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al
superamento del relativo esame finale.
3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la
cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta
esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano
titolari le province e che siano gestiti da personale
qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione
alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni
nel rispetto delle condizioni e delle modalita' previste
all'art. 19-bis».
1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono
definiti:
a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di
cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi
dell'Unione europea e non proibiti dall'allegato IV della
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009;
b) le regole e le condizioni per l'esercizio
dell'attivita' di controllo, con particolare riferimento al
metodo di cattura selettivo e occasionale;
c) le modalita' di costituzione di apposite banche dati
regionali;
d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione
delle quantita'.
1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, le regioni adeguano la propria normativa alle
disposizioni del medesimo decreto.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e'
consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti
specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio;
merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti
ad altre specie eventualmente catturati devono essere
inanellati ed immediatamente liberati.
5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o
rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto
nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui
territorio e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad
informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla
detenzione temporanea e alla successiva liberazione di
fauna selvatica in difficolta'.".
"Art. 13 Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del
fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a
ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non
piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12,
nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento
singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro
non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di
altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei
fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica
impiegati nella caccia non possono contenere piu' di due
cartucce durante l'esercizio dell'attivita' venatoria e
possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente
all'esercizio della caccia al cinghiale.
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o
tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di
calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso
dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati
dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso
del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia
adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per
l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal
presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche
per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli
utensili da punta e da taglio atti alle esigenze
venatorie.".
"Art. 21 Divieti
1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi
pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei
terreni adibiti ad attivita' sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei
parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
conformemente alla legislazione nazionale in materia di
parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali
costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la
propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6,
della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo
nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi
naturali regionali anche ai fini dell'applicazione
dell'art. 32, comma 3, della legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di
riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali,
sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa
dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio
insindacabile dell'autorita' militare, o dove esistano beni
monumentali, purche' dette zone siano delimitate da tabelle
esenti da tasse indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o
altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese
nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza
inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade
poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri
con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da
distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la
gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione
di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di
strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di
trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed
altre aree delimitate destinate al ricovero ed
all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione
agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle
altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a
bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni
non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente
legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per
uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero
utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute
impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o
da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da
macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior
parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e
per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati
secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi
d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti
da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di
mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica,
salvo che nei casi previsti all'art. 4, comma 1, o nelle
zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione
di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli
a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso,
se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive
alla competente amministrazione provinciale; distruggere o
danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare
deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve
le attivita' previste dalla presente legge;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti
dall'art. 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento
nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o
mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a
funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita
l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei
canali delle valli da pesca, quando il possessore le
circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto
di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere
gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze
adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o
congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da
sparo munite di silenziatore o impostate con scatto
provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti
da uccellagione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna
selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su
uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per
vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche' loro
parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche
se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea,
ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas
platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di
Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix);
fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba
palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di
avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti
di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato
selvatico nel territorio europeo degli Stati membri
dell'Unione europea anche se importati dall'estero.
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee
al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi
della presente legge o delle disposizioni regionali a
specifici ambiti territoriali, ferma restando
l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna
selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami
vivi nel rispetto delle modalita' previste dalla presente
legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui
detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le
norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine
previsto dall'art. 1, comma 5, ad istituire le zone di
protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle
regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine e' vietato cacciare lungo le
suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa
marina del continente e delle due isole maggiori; le
regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite
tabelle esenti da tasse.
3. La caccia e' vietata su tutti i valichi montani
interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per
una distanza di mille metri dagli stessi.".
Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,
recante "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che
istituisce un'infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE).",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 9 marzo 2010, n. 56,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"Articolo 1 Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' finalizzato alla
realizzazione di una infrastruttura nazionale per
l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale
che consenta allo Stato italiano di partecipare
all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunita' europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle
politiche ambientali e delle politiche o delle attivita'
che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente
decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la
condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera
integrata con le realta' regionali e locali, dei dati
necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle
politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni
sull'ambiente.
3. Il presente decreto si applica ai set di dati
territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:
a) sono disponibili in formato elettronico;
b) sono detenuti da o per conto di:
1) un'autorita' pubblica, e sono stati prodotti o
ricevuti da un'autorita' pubblica o sono gestiti o
aggiornati dalla medesima autorita' e rientrano nell'ambito
dei compiti di servizio pubblico;
2) terzi, che possono accedere alla rete ai sensi
dell'art. 7 e che svolgono attivita' che possono avere
ripercussioni sull'ambiente;
c) riguardano una o piu' delle categorie tematiche
elencate agli Allegati I, II e III;
c-bis) riguardano un territorio soggetto alla
sovranita' italiana.
4. Il presente decreto si applica altresi' ai servizi
relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati
territoriali di cui al comma 3.
5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle
condizioni di cui al comma 3, lettera b), ma per i quali i
terzi detengano i diritti di proprieta' intellettuale,
l'autorita' pubblica puo' intervenire in virtu' del
presente decreto solo previa autorizzazione dei medesimi
terzi.
6. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto
disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e
dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
7. Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi
dati territoriali. Il presente decreto si applica ai set di
dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi
soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di
divulgazione da parte dei predetti enti e' espressamente
previsto dalle norme vigenti. ".
"Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le
seguenti definizioni:
a) infrastruttura per l'informazione territoriale -
INSPIRE: i metadati; i set di dati territoriali e i servizi
relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di
rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e
utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure
di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o
rese disponibili conformemente al presente decreto;
b) dati territoriali: i dati che attengono,
direttamente o indirettamente, a una localita' o un'area
geografica specifica;
c) set di dati territoriali: una collezione di dati
territoriali identificabili;
d) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni
che possono essere eseguite, con un'applicazione
informatica, sui dati territoriali contenuti nei set dei
medesimi dati o sui metadati connessi;
e) oggetto territoriale: una rappresentazione astratta
di un fenomeno reale connesso con una localita' o un'area
geografica specifica;
f) metadati: le informazioni che descrivono i set di
dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che
consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali
dati e servizi;
g) interoperabilita': la possibilita' per i set di dati
territoriali di essere combinati, e per i servizi di
interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo
che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei
set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;
h) geoportale INSPIRE: un sito internet, o equivalente,
che fornisce l'accesso, a livello europeo, ai servizi di
cui all'art. 7;
i) autorita' pubblica:
1) qualsiasi amministrazione pubblica, a livello
statale, regionale o locale, le aziende autonome e
speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici
servizi, gli organi consultivi pubblici;
2) qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti
funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti,
attivita' o servizi specifici aventi attinenza con
l'ambiente;
3) qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia
responsabilita' o funzioni pubbliche o presti servizi
pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo
degli organi o delle persone di cui ai numeri 1) o 2);
i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica
diversa da un'autorita' pubblica;
k) elenco ufficiale delle autorita' pubbliche: la fonte
per l'individuazione delle autorita' responsabili della
disponibilita' dei set di dati territoriali di cui all'art.
1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi;
l) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione
ambientale: la base dati informatizzata dei cataloghi,
disponibili con strumenti telematici, di cui all' art. 4
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, disponibili
in formato elettronico;
m) geoportale nazionale: un sito internet, o
equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai
servizi di cui all'art. 7.".
"Articolo 4 Metadati
1. Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o
aggiornano i set dei dati territoriali e i servizi
corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli
Allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i
metadati in conformita' con le disposizioni di esecuzione
adottate a livello europeo e secondo le modalita' esecutive
e temporali di cui al presente articolo.
2. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati
territoriali detenute da piu' autorita' pubbliche o per
conto di piu' autorita' pubbliche, le disposizioni del
presente decreto si applicano solo alla versione di
riferimento da cui derivano le varie copie. La Consulta
nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di
cui all' art. 11, individua la versione di riferimento nel
caso in cui quest'ultima non sia univocamente identificata.
3. I metadati contengono informazioni sui seguenti
aspetti:
a) conformita' dei set di dati territoriali alle
disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario;
b) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo
dei set di dati territoriali e dei servizi relativi e, se
del caso, corrispondenti canoni;
c) qualita' e validita' dei set di dati territoriali;
d) autorita' pubbliche responsabili della creazione,
gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati
territoriali e dei servizi;
e) limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di
tali limitazioni, a norma dell' art. 9, comma 4.
4. (abrogato)
5. Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o
aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle
categorie tematiche elencate agli Allegati I e II
forniscono i metadati relativi a tali set di dati
territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorita'
pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di
dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche
elencate all' Allegato III forniscono i metadati relativi a
tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013.
6. Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o
aggiornano set di dati territoriali corrispondenti alle
categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i
metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi
corrispondenti entro novanta giorni dal collaudo o dalla
validazione o dall'adozione dei set di dati territoriali
nuovi o aggiornati.".
"Articolo 6 Interoperabilita' dei set di dati
territoriali e dei servizi ad essi relativi
1. Le autorita' pubbliche rendono disponibili i set di
dati territoriali conformi alle disposizioni di esecuzione
adottate a livello comunitario mediante un adeguamento dei
set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi
di conversione di cui all' art. 7, comma 1, lettera d).
1-bis. I servizi di conversione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi
di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi
operino in conformita' alle disposizioni di esecuzione
adottate a livello europeo.
2. Le autorita' pubbliche rendono disponibili set di
dati territoriali raccolti ex novo e/o rielaborati in
maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due
anni dall'adozione delle disposizioni comunitarie. Le
autorita' pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di
dati territoriali ed i servizi ad essi relativi ancora in
uso entro sette anni dall'adozione delle predette
disposizioni comunitarie di esecuzione.
3. Per garantire la coerenza dei dati territoriali
relativi agli elementi geografici che si estendono
attraverso la linea di confine tra l'Italia ed uno o piu'
Stati membri, l'autorita' competente, di cui all' art. 3,
comma 2, attiva e perfeziona con le analoghe autorita'
degli altri Stati membri le procedure di decisione
consensuale sulla rappresentazione e sulla posizione di
tali elementi comuni, informandone preventivamente il
Ministero degli affari esteri.
3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per
l'informazione territoriale e ambientale di cui all'art.
11, per il tramite della piattaforma di cui all'art. 23,
comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, provvede affinche' le informazioni, compresi
i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie
per garantire la conformita' alle disposizioni di
esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione
delle autorita' pubbliche o dei terzi a condizioni che non
ne limitino l'uso a tal fine. ".
"Articolo 7 Servizi di rete
1. Nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' e
cooperazione sono erogati i seguenti servizi per i set di
dati territoriali e del monitoraggio ambientale, nonche'
per i servizi ad essi relativi per i quali sono stati
creati metadati a norma del presente decreto:
a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set
di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base
al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare
il contenuto dei metadati;
b) servizi di consultazione che consentano di eseguire
almeno le seguenti operazioni: visualizzazione,
navigazione, variazione della scala di visualizzazione
(zoom in e zoom out), variazione della porzione di
territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di
dati territoriali consultabili e visualizzazione delle
informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia
contenuto pertinente dei metadati;
c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che
permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o
di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi
direttamente;
d) servizi di conversione che consentano di trasformare
i set di dati territoriali, onde conseguire
l'interoperabilita';
e) servizi che consentano di richiamare servizi sui
dati territoriali.
2. I servizi di cui al comma 1 tengono conto delle
pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da
utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via
internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione
adeguati.
3. Ai fini dei servizi di ricerca cui al comma 1,
lettera a), e' applicata almeno la combinazione di criteri
di ricerca indicata di seguito:
a) parole chiave;
b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi
ad essi relativi;
c) qualita' e validita' dei set di dati territoriali;
d) grado di conformita' alle disposizioni di esecuzione
adottate a livello comunitario;
e) localizzazione geografica;
f) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo
dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
g) autorita' pubbliche responsabili dell'istituzione,
della gestione, della manutenzione e della distribuzione
dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi
relativi.
4. Un servizio di ricerca di cui al comma 1 e'
garantito sulla base del repertorio nazionale dei dati
territoriali di cui all' art. 59, comma 3, del decreto
legislativo n. 82 del 2005.
5. Al fine di ridurre il proliferare della spesa per
sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente
disponibili i dati atti all'analisi delle politiche
ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono
avere ripercussioni sull'ambiente, a decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma restando la
proprieta' e la responsabilita' del dato da parte delle
altre autorita' pubbliche, cura la progressiva integrazione
dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema
informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite
della rete SINAnet. Tale servizio sara' inoltre reso
disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati
territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle
disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che
definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di
metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
"Articolo 8 Geoportale nazionale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Portale cartografico nazionale assume
la denominazione di 'Geoportale nazionale'. Il Geoportale
nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema
cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale.
Il Geoportale nazionale consente ai soggetti interessati,
pubblici e privati, di avere contezza della disponibilita'
dell'informazione territoriale e ambientale.
2. Il Geoportale nazionale e' punto di accesso per le
finalita' del presente decreto, per il livello nazionale:
a) ai servizi di rete di cui all' art. 7, relativamente
ai set di dati di cui all' art. 5, comma 2, tramite il
repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) ai cataloghi delle autorita' pubbliche di cui all'
art. 2, comma 1, lettera l);
c) alla rete SINAnet, per le finalita' di cui all' art.
7, comma 5;
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adegua, sulla scorta delle
infrastrutture gia' esistenti presso lo stesso Ministero,
lo sviluppo del Geoportale nazionale, anche avvalendosi
dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla
base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in
coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui
all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a
livello europeo. In caso di disallineamento delle regole
tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione
europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le
modalita' di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del
decreto legislativo n. 82 del 2005.".
"Articolo 9 Accesso al pubblico
1. Le autorita' pubbliche responsabili della
produzione, della gestione, dell'aggiornamento e della
distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad
essi relativi consentono l'accesso del pubblico ai servizi
di cui al comma 1 dell' art. 7, tenendo conto delle
pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi
facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e
accessibili via internet.
2. I servizi di cui all' art. 7, comma 1, lettere a) e
b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico.
3. In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai set
di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite
i servizi di ricerca di cui all' art. 7, comma 1, lettera
a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo
art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), e' escluso qualora
l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle
relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla
difesa nazionale.
4. In deroga al comma 1, le autorita' pubbliche
escludono l'accesso del pubblico ai set di dati
territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i
servizi di cui all'art. 7, comma 1, lettere da b) ad e), o
ai servizi di commercio elettronico di cui al comma 12
qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle
autorita' pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto;
b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza
pubblica o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla
possibilita' per ogni persona di avere un processo equo o
alla possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere
indagini di carattere penale o disciplinare;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali qualora la riservatezza sia prevista dal
diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo
interesse economico, compreso l'interesse pubblico di
mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali ovvero dei
fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale
persona non abbia acconsentito alla divulgazione
dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza
sia prevista dal diritto nazionale o comunitario, anche
tenuto conto dei requisiti previsti dalla direttiva
95/46/CE;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia
fornito le informazioni richieste di sua propria volonta',
senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o
potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata
abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in
questione;
h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce
l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie
rare.
5. I motivi che giustificano la limitazione
dell'accesso di cui al comma 3 e al comma 4 sono
interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso
specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura
del medesimo accesso.
6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g)
ed h), non si applicano in caso di accesso alle
informazioni sulle emissioni nell'ambiente.
7. I dati messi a disposizione mediante i servizi di
consultazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
possono essere presentati in una forma che ne impedisca il
riutilizzo a fini commerciali.
8. In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto
finanziamento delle autorita' pubbliche che producono set
di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono determinati l'ammontare delle
tariffe al pubblico e le relative modalita' di pagamento
per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi
ai sensi dell' art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e),
quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di
dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, in
particolare quando sono coinvolte quantita' particolarmente
consistenti di dati frequentemente aggiornati. Ai fini
della determinazione delle tariffe si applica l' art. 7,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
36. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 59, comma
7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi
altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione competente,
ove possibile, sul proprio sito istituzionale.
10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18
aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle
Amministrazioni interessate.
11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi
pubblici determinano, rispettivamente con proprie
disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalita'
di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e
9.
12. Qualora le autorita' pubbliche applichino tariffe
per i servizi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c) ed
e), rendono disponibili servizi di commercio elettronico.
Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della
responsabilita', licenze on-line (click-licenses) o, se
necessario, licenze.".
"Articolo 10 Condivisione e riutilizzo dei dati
nell'ambito delle autorita' pubbliche
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni che possono
avere ripercussioni sull'ambiente, le autorita' pubbliche
hanno libero accesso ai set di dati territoriali e ai
servizi ad essi relativi. Le autorita' pubbliche consentono
ad altre autorita' pubbliche lo scambio e il riutilizzo di
tali dati e servizi senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. E' preclusa ogni limitazione che
possa determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo,
alla condivisione dei set di dati territoriali e dei
servizi ad essi relativi.
2. Qualora le condizioni per la messa a disposizione
dei dati e dei servizi fra pubbliche amministrazioni siano
fissate in appositi accordi, questi sono trasmessi
all'Autorita' competente di cui all'art. 3, comma 2.
3. Le autorita' pubbliche di cui all'art. 2, comma 1,
lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita'
pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e
organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e
servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo
le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I
set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi,
forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono
avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere
agli obblighi informativi in virtu' della legislazione
europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna
tariffa.
3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base
reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da
accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia
sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai
servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i
servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle
funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni
sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi
informativi in virtu' della legislazione europea in materia
ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.
4. Quando un'istituzione o un organismo comunitario
chiede la disponibilita' dell'accesso ad un set di dati
territoriali o ad un servizio ad essi relativo, l'autorita'
pubblica mette a disposizione, su richiesta, anche le
informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui
meccanismi di rilevamento, di trattamento, di produzione,
di controllo qualita' e di ottenimento dell'accesso ai
suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali
informazioni supplementari siano disponibili e sia
ragionevolmente possibile estrarle e fornirle.
5. Quando un'autorita' pubblica fornisce ad un'altra
autorita' pubblica, ivi comprese le autorita' pubbliche di
cui all'art. 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), degli
altri Stati membri, set di dati territoriali e servizi ad
essi relativi, richiesti per l'adempimento di obblighi di
informazione ai sensi della legislazione comunitaria in
materia ambientale, tali set di dati territoriali e servizi
ad essi relativi non sono soggetti ad alcuna tariffa.
6. Per i set di dati territoriali gia' acquisiti, alla
data dell'entrata in vigore del presente decreto, sotto
condizioni di licenza d'uso, le autorita' pubbliche sono
autorizzate a fornire i set di dati e servizi ad essi
relativi secondo licenza.
7. In deroga ai commi 1 e 5, per esigenze di auto
finanziamento delle autorita' pubbliche che producono o
forniscono i set di dati territoriali e i servizi ad essi
relativi, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed
ambientale di cui all'art. 11, sono individuate le
autorita' pubbliche autorizzate ad applicare tariffe per la
fornitura dei dati territoriali ad altre autorita'
pubbliche attraverso i servizi individuati ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettere c) ed e). Con il medesimo
provvedimento sono determinati l'ammontare delle tariffe
stesse e le relative modalita' di pagamento. Sono fatte
salve le disposizioni dell'art. 59, comma 7-bis, del
decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini della
determinazione dell'importo delle tariffe si applica l'
art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
scambio di documenti di cui all' art. 10, comma 1, dello
stesso decreto legislativo n. 36 del 2006.
8. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 7, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18
aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle
Amministrazioni interessate.
9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi
pubblici determinano, rispettivamente con proprie
disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalita'
di pagamento, sulla base dei criteri indicati al comma 7.
10. Le tariffe di cui al comma 7 possono essere
applicate soltanto qualora, in relazione alla tipologia di
dati territoriali per i quali si chiede l'accesso, siano
disponibili servizi di commercio elettronico, con
l'eventuale previsione di clausole di esclusione della
responsabilita', licenze online (click-licenses), ovvero
licenze o accordi quadro che escludono ogni ostacolo
temporale e amministrativo per l'accesso al servizio.
11. In deroga al presente articolo, le autorita'
pubbliche originatrici dei set di dati possono limitare la
condivisione ove esse ritengano che questa comprometta il
corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa
nazionale o le relazioni internazionali. Di tale
limitazione e' data comunicazione attraverso i metadati di
cui all'art. 4.".
"Articolo 12 Monitoraggio e rendicontazione
1. Anche ai fini delle attivita' di monitoraggio e di
rendicontazione, e' redatto l'elenco in formato elettronico
dei set di dati territoriali e dei relativi servizi
corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli
Allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e
per Allegato, e dei servizi di rete di cui all'art. 7,
raggruppati per tipo di servizio.
2. L'elenco e' pubblicato annualmente, entro il 30
aprile, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro
il 15 maggio 2013 e, successivamente, con cadenza
triennale, entro il 15 maggio, una relazione contenente
informazioni su:
a) le modalita' di coordinamento dei fornitori pubblici
di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi,
degli utilizzatori di tali set di dati e servizi, degli
organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi
e dell'organizzazione della garanzia di qualita';
b) il contributo delle autorita' pubbliche o dei terzi
al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per
l'informazione territoriale;
c) l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione
territoriale;
d) gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra
autorita' pubbliche;
e) i costi e i benefici connessi all'attuazione della
presente direttiva.
4. Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio
e per la rendicontazione il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in
raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione
territoriale ed ambientale.
5. I risultati del monitoraggio e della rendicontazione
sono messi a disposizione del pubblico, in via permanente,
tramite il sito internet del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.".
L'allegato IV al citato decreto l.vo n. 32 del 2010,
abrogato dalla presente legge, recava: "Allegato IV - (art.
4, comma 4) - Regole tecniche per quanto riguarda i
metadati".
Il decreto legislativo 19-8-2005 n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005,
n. 222.
Si riporta il testo dell'art. 3-sexies del d.lgs.
3-4-2006 n. 152
Norme in materia ambientale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.
88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge:
"ART. 3-sexies (Diritto di accesso alle informazioni
ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo)
In vigore dal 13 febbraio 2008
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e delle previsioni della
Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge
16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente
rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo
stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio
nazionale.
1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a
norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla
direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si
applichi l'art. 6, comma 2, del presente decreto,
l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione
dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione
del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica
e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi
prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o
programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al
comma 1-bis l'autorita' procedente da' avviso mediante
pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve
contenere l'indicazione del titolo del piano o del
programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove puo'
essere presa visione del piano o programma e delle
modalita' dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a
disposizione del pubblico il piano o programma mediante il
deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel
proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter,
chiunque puo' prendere visione del piano o programma ed
estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare
all'autorita' competente proprie osservazioni o pareri in
forma scritta.
1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente
conto delle osservazioni del pubblico presentate nei
termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano
o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato
adottato, e' pubblicato nel sito web dell'autorita'
competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella
quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che
sono state alla base della decisione. La dichiarazione
contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico.".