Art. 17 
 
Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre  2010,  n.  190,  recante
  attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro  per
  l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
  - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del
  decreto  legislativo  3  aprile  2006,   n.   152,   e   successive
  modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680 
 
  1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
  (( 0a) all'articolo 5: 
  1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  Il  Comitato  delibera  a   maggioranza   dei   componenti
presenti»; 
  2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento,  adotta
un regolamento interno»; 
  3) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9.  Il  Comitato  riferisce  periodicamente  al  Parlamento  sulla
attivita'  svolta,  nonche'   sulle   risorse   utilizzate   per   il
conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto»; )) 
    a) all'articolo 6, comma 1,  dopo  le  parole:  «siano  posti  in
essere in modo  coerente  e  coordinato  presso  l'intera  regione  o
sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli
impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»; 
    b) all'articolo 8, comma 3, lettera  b),  le  parole:  «la  quale
tenga conto» sono sostituite con  le  seguenti:  «che  comprenda  gli
aspetti qualitativi e quantitativi  delle  diverse  pressioni  e  che
tenga conto»; 
    c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui
all'allegato III» sono aggiunte le seguenti:  «e  segnatamente  delle
caratteristiche  fisico  chimiche,  dei  tipi   di   habitat,   delle
caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle  tabelle
1 e 2 del medesimo allegato III»; 
    d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile
e  integrato  con  gli  altri  traguardi  ambientali  vigenti»,  sono
aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile,  tenuto  anche  conto
degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»; 
    e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita
con le seguenti: «elabora ed attua»; 
  (( e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei  programmi  di
monitoraggio,  puo'  stipulare  appositi  accordi  con   le   Agenzie
regionali per l'ambiente, anche in  forma  associata  o  consorziata,
nonche' con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche  in  forma
associata o consorziata. Dall'attuazione della presente  disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica»; )) 
    f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» e' sostituita con
la seguente: «attuazione»; 
    g) all'articolo 12, comma 2, lettera a): 
      1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono
aggiunte  le  seguenti:  «tenendo  conto  delle   pertinenti   misure
prescritte dalla legislazione dell'Unione  europea,  dalla  normativa
relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica
delle  acque  adottata   a   livello   comunitario   o   da   accordi
internazionali,»; 
      2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»; 
      3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»
sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  relativa  alla  gestione  della
qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 116, e dalla  normativa  relativa  a  standard  di
qualita' ambientale nel settore  della  politica  delle  acque  o  da
accordi internazionali.». 
  2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i
risultati  dell'attivita'   di   monitoraggio   condotta   ai   sensi
dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti
diffuse, le Autorita' competenti  individuano  misure  vincolanti  di
controllo  dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di  gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti  nell'acqua
o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione   preventiva   o   di
registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure  di
controllo  sono  riesaminate  periodicamente  e   aggiornate   quando
occorre.». 
  3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, alla  lettera  A.3.7  «Aree
protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico
delle acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre  2013»  sono
soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e
          12 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n, 190, recante
          "Attuazione della direttiva 2008/56/CE  che  istituisce  un
          quadro per l'azione comunitaria nel  campo  della  politica
          per  l'ambiente   marino.",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 2010, n. 270, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 5 Comitato tecnico 
              1. Il Comitato e' composto da: 
              a) tre rappresentanti del Ministero  dell'ambiente,  di
          cui uno con funzioni di presidente; 
              b) due rappresentanti  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali; 
              c)  un  rappresentante  per   ciascuno   dei   seguenti
          Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          Ministero della salute, Ministero della  difesa,  Ministero
          degli    affari    esteri,    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, Ministero per i beni e le
          attivita' culturali, Ministero dello sviluppo  economico  e
          Dipartimento per gli affari regionali; 
              d) un rappresentante per ciascuna Regione  e  Provincia
          autonoma; 
              e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia; 
              f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni
          Italiani. 
              2. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede  il
          Ministero dell'ambiente previa  designazione  da  parte  di
          ciascuna delle amministrazioni e  associazioni  di  cui  al
          comma 1; tali designazioni devono pervenire entro 30 giorni
          dalla richiesta da parte dell'autorita' competente. Decorso
          tale termine il Ministero dell'ambiente  provvede  comunque
          all'istituzione del Comitato. 
              3. La segreteria del Comitato e' organizzata presso  la
          competente Direzione generale del Ministero  dell'ambiente,
          nei limiti delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente. 
              4. Ai componenti  del  Comitato  non  e'  dovuto  alcun
          compenso  o  gettone  di  presenza  ovvero  altro  tipo  di
          emolumento per tale partecipazione. 
              5. Il Comitato concorre  alla  definizione  degli  atti
          inerenti la strategia dell'ambiente marino di cui  all'art.
          7. 
              5-bis.  Il  Comitato   delibera   a   maggioranza   dei
          componenti presenti. 
              6.Il   Comitato,   per    semplificare    il    proprio
          funzionamento, adotta un regolamento interno. 
              7. Il Comitato si riunisce almeno due  volte  all'anno,
          su convocazione del Presidente. 
              8.  Il  Comitato  puo'   avvalersi,   ai   fini   dello
          svolgimento dei compiti attribuiti,  del  supporto  tecnico
          scientifico di esperti  indicati  dalle  amministrazioni  e
          associazioni che  compongono  il  Comitato  medesimo.  Alle
          riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare
          rappresentanti  di  enti  ed  istituti   di   ricerca,   di
          associazioni ambientaliste riconosciute e  di  associazioni
          di categoria. Agli esperti ed ai rappresentanti degli enti,
          degli istituti di ricerca e delle associazioni  di  cui  al
          presente comma non e'  dovuto  alcun  compenso  o  rimborso
          spese,  ovvero  altro   tipo   di   emolumento   per   tale
          partecipazione. 
              9.Il Comitato riferisce  periodicamente  al  Parlamento
          sulla attivita' svolta, nonche'  sulle  risorse  utilizzate
          per il conseguimento delle finalita'  di  cui  al  presente
          decreto.". 
                
              "Art. 6 Cooperazione regionale 
              1. Il Ministero dell'ambiente individua, ove necessario
          d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le procedure
          finalizzate ad assicurare la  cooperazione  con  gli  Stati
          membri che hanno in  comune  con  l'Italia  una  regione  o
          sottoregione  marina  al  fine  di   consentire   che   gli
          adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12  siano  posti
          in essere in modo coerente  e  coordinato  presso  l'intera
          regione o sottoregione e siano tenuti presenti gli  impatti
          e le caratteristiche transfrontaliere. 
              2. Ai fini previsti dal comma 1  si  utilizzano  anche,
          ove opportuno, le sedi istituzionali esistenti  in  materia
          di cooperazione  regionale,  incluse  quelle  previste  nel
          quadro  delle  convenzioni  marittime  regionali.  Per  gli
          adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12, si deve fare
          riferimento anche ai programmi, alle  valutazioni  ed  alle
          attivita' condotti nell'ambito di accordi internazionali. 
              3. Ai fini  previsti  dal  comma  1,  le  procedure  di
          cooperazione sono estese, per quanto  possibile,  ai  Paesi
          terzi che esercitano la propria giurisdizione  sulle  acque
          di una regione o sottoregione marina di cui all'art.  2  ed
          all'art. 8, comma 6, in modo  da  coordinare  i  rispettivi
          interventi.". 
              "Art. 8 Valutazione iniziale 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Il  Ministero  dell'ambiente  promuove  e  coordina,
          avvalendosi del Comitato,  la  valutazione  iniziale  dello
          stato ambientale attuale  e  dell'impatto  delle  attivita'
          antropiche sull'ambiente marino,  sulla  base  dei  dati  e
          delle  informazioni  esistenti,  inclusi  quelli  derivanti
          dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
              2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti  pubblici
          e privati  che,  nell'esercizio  delle  proprie  attivita',
          producono o detengono dati e  informazioni  utili  ai  fini
          della valutazione  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti,  su
          richiesta  del  Ministero  dell'ambiente,  a   metterli   a
          disposizione. Restano ferme  le  vigenti  disposizioni  che
          prevedono l'invio o la messa a disposizione di tali dati  e
          informazioni. 
              3. La valutazione iniziale deve includere: 
              a) un'analisi  degli  elementi,  delle  caratteristiche
          essenziali e dello stato ambientale attuale  della  regione
          marina, sulla base dell'elenco  indicativo  degli  elementi
          riportati nella tabella 1 dell'allegato III; 
              b) un'analisi dei principali impatti e delle  pressioni
          che influiscono sullo  stato  ambientale  della  regione  o
          sottoregione  marina,  sulla  base  dell'elenco  indicativo
          degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, che
          comprenda gli  aspetti  qualitativi  e  quantitativi  delle
          diverse  pressioni  e  che  tenga  conto   delle   tendenze
          rilevabili e consideri i principali  effetti  cumulativi  e
          sinergici, nonche' delle valutazioni pertinenti, effettuate
          in base alla vigente legislazione comunitaria; 
              c)    un'analisi    degli    aspetti    socio-economici
          dell'utilizzo dell'ambiente marino  e  dei  costi  del  suo
          degrado. 
              4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove  necessario
          d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune
          azioni nel contesto  delle  vigenti  convenzioni  marittime
          regionali, affinche' ulteriori dati e informazioni utili ai
          fini della valutazione di cui al  comma  1  possano  essere
          ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni. 
              5. La valutazione e' effettuata in tempo utile  per  la
          determinazione del buono stato ambientale di cui all'art. 9
          e per  la  definizione  dei  traguardi  ambientali  di  cui
          all'art. 10. 
              6. A seguito della valutazione di cui al  comma  1,  il
          Ministero dell'ambiente, sentita la  Conferenza  unificata,
          stabilisce con apposito decreto,  se,  al  fine  di  tenere
          conto delle specificita' di zone particolari, le  strategie
          previste dal presente  decreto  devono  essere  definite  e
          adottate con  riferimento  ad  una  o  piu'  sottodivisioni
          territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco delle
          sottoregioni marine del  Mare  Mediterraneo.  Il  Ministero
          dell'ambiente comunica tempestivamente  tale  decreto  alla
          Commissione europea.". 
              "Art. 9 Determinazione del buon stato ambientale 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Il buono stato ambientale e' determinato sulla  base
          dei descrittori qualitativi di cui all'allegato  1,  ed  e'
          identificato quando: 
              a) la  struttura,  la  funzione  ed  i  processi  degli
          ecosistemi che compongono l'ambiente marino, unitamente  ai
          fattori fisiografici, geografici,  geologici  e  climatici,
          consentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e  di
          mantenere la loro resilienza ad un  cambiamento  ambientale
          dovuto all'attivita' umana; 
              b) le specie e gli habitat  marini  siano  protetti  in
          modo tale da evitare la  perdita  di  biodiversita'  dovuta
          all'attivita'  umana  e  da  consentire  che   le   diverse
          componenti biologiche funzionino in modo equilibrato; 
              c)    le     caratteristiche     idromorfologiche     e
          fisico-chimiche degli ecosistemi, incluse le modifiche alle
          stesse   causate   dalle   attivita'   umane   nella   zona
          interessata, siano compatibili con le  condizioni  indicate
          nelle lettere a) e b); 
              d) gli apporti di  sostanze  ed  energia,  compreso  il
          rumore, nell'ambiente marino, dovuti  ad  attivita'  umane,
          non causino effetti inquinanti. 
              2. Per conseguire un buono stato ambientale delle acque
          marine   si   applica   la   gestione   adattativa   basata
          sull'approccio ecosistemico. 
              3.  Il   Ministero   dell'ambiente,   avvalendosi   del
          Comitato,  determina,  con  apposito  decreto,  sentita  la
          Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale
          per le acque marine sulla base dei descrittori  qualitativi
          di cui all'allegato I e  tenuto  conto  delle  pressioni  e
          degli impatti di cui all'allegato III e segnatamente  delle
          caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle
          caratteristiche biologiche  e  dell'idromorfologia  di  cui
          alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III. 
              4. Ai fini della determinazione dei requisiti del buono
          stato  ambientale  si  applicano  anche  i  criteri  e  gli
          standard metodologici allo scopo adottati dalla Commissione
          europea. 
              5. La determinazione  dei  requisiti  del  buono  stato
          ambientale e' effettuata entro il 15 luglio 2012. 
              6. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione
          europea gli esiti della valutazione di  cui  all'art.  8  e
          della determinazione del buono stato ambientale di  cui  al
          presente articolo entro il 15 ottobre 2012.". 
              "Art. 10 Definizione dei traguardi ambientali 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1.  Sulla  base  della  valutazione  iniziale  di   cui
          all'art. 8, il  Ministero  dell'ambiente,  avvalendosi  del
          Comitato,  definisce,  con  apposito  decreto,  sentita  la
          Conferenza  unificata,  i  traguardi   ambientali   e   gli
          indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon
          stato ambientale, tenendo conto  delle  pressioni  e  degli
          impatti  di  cui  alla  tabella  2  dell'allegato   III   e
          dell'elenco  indicativo  delle  caratteristiche   riportate
          nell'allegato IV. 
              2.  Il   Ministero   dell'ambiente   procede   ad   una
          ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione
          alle acque marine dai  vigenti  strumenti  normativi  o  di
          pianificazione e  di  programmazione  esistenti  a  livello
          regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine
          di individuare i traguardi  di  cui  al  comma  1  in  modo
          compatibile e integrato con gli altri traguardi  ambientali
          vigenti e, per quanto possibile, tenuto anche  conto  degli
          impatti e delle caratteristiche transfrontalieri. ". 
              "Art. 11 Programmi di monitoraggio 
              1.  Sulla  base  della  valutazione  iniziale  di   cui
          all'art. 8, il  Ministero  dell'ambiente,  avvalendosi  del
          Comitato, elabora ed attua, con apposito  decreto,  sentita
          la  Conferenza   unificata,   programmi   di   monitoraggio
          coordinati  per  la  valutazione   continua   dello   stato
          ambientale delle acque marine, in  funzione  dei  traguardi
          ambientali   previsti    dall'art.    10,    nonche'    per
          l'aggiornamento di tali traguardi. 
              2. I programmi  previsti  dal  comma  1  sono  definiti
          tenendo conto: 
              a)  degli  elementi  riportati  negli   elenchi   degli
          allegati III e V; 
              b)  delle  attivita'  di  monitoraggio  effettuate  dal
          Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali,
          della   salute,   delle   infrastrutture    e    trasporti,
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
          dalle altre amministrazioni competenti. 
              3. Il Ministero dell'ambiente, per la  definizione  dei
          programmi di  cui  al  comma  1,  procede  inoltre  ad  una
          ricognizione  degli  attuali  programmi   di   monitoraggio
          ambientale  esistenti  a  livello   regionale,   nazionale,
          comunitario  o  internazionale  in  relazione  alle   acque
          marine, al fine di elaborare i  programmi  di  monitoraggio
          anche attraverso l'integrazione  ed  il  coordinamento  dei
          risultati degli altri programmi di  monitoraggio  esistenti
          e, comunque,  in  modo  compatibile  e  integrato  con  gli
          stessi. 
              3-bis. L'Autorita'  competente,  per  l'attuazione  dei
          programmi di monitoraggio, puo' stipulare appositi  accordi
          con le Agenzie regionali per  l'ambiente,  anche  in  forma
          associata o  consorziata,  nonche'  con  soggetti  pubblici
          tecnici  specializzati,  anche   in   forma   associata   o
          consorziata. Dall'attuazione  della  presente  disposizione
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica. 
              4.  L'elaborazione  e  l'attuazione  dei  programmi  di
          monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014. 
              5. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione
          europea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro
          il 15 ottobre 2014.". 
              "Art. 12 Programmi di misure 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. A seguito della definizione dei traguardi ambientali
          di cui all'art. 10, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi
          del Comitato,  elabora  uno  o  piu'  programmi  di  misure
          finalizzati  a  conseguire  o  mantenere  un   buon   stato
          ambientale. A tal fine,  tiene  conto  delle  tipologie  di
          misure riportate all'allegato VI. 
              2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi  di  cui  al
          comma 1, il Ministero dell'ambiente: 
              a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure,
          tenendo conto  delle  pertinenti  misure  prescritte  dalla
          legislazione dell'Unione europea, dalla normativa  relativa
          a  standard  di  qualita'  ambientale  nel  settore   della
          politica delle acque adottata a livello  comunitario  o  da
          accordi internazionali,  anche  con  finalita'  diverse  da
          quelle   ambientali,   esistenti   a   livello   regionale,
          nazionale, comunitario o internazionale in  relazione  alle
          acque  marine,  nonche'  delle  autorita'  competenti  alla
          relativa elaborazione  ed  attuazione,  tenendo  conto,  in
          particolare,  degli  strumenti  di  pianificazione   e   di
          programmazione aventi rilievo per le acque marine  previsti
          dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, nonche' relativa alla gestione  della  qualita'  delle
          acque di balneazione, prevista dal decreto  legislativo  30
          maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a  standard
          di qualita' ambientale nel  settore  della  politica  delle
          acque o da accordi internazionali; 
              b) comunica al Comitato l'esito della  ricognizione  di
          cui alla  lettera  a)  e  promuove  la  partecipazione  dei
          soggetti cui alla  stessa  lettera  a)  alle  riunioni  del
          Comitato, affinche' i programmi di misure di cui al comma 1
          possano essere elaborati anche attraverso il  coordinamento
          con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in
          modo compatibile e integrato con gli stessi. 
              3. I programmi di misure di cui al comma  1,  elaborati
          nel rispetto delle competenze istituzionali previste  dalla
          legge,  sono  approvati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata. 
              4. Il Ministero dell'ambiente assicura che i  programmi
          di misure di cui al comma 1 siano conformi ai  principi  di
          precauzione,  azione  preventiva,  limitazione  del   danno
          ambientale e «chi inquina paga». 
              5.  Nell'istruttoria   diretta   all'elaborazione   dei
          programmi di misure di cui al comma 1  si  deve  tenere  in
          debita   considerazione   il   principio   dello   sviluppo
          sostenibile    ed,    in    particolare,    agli    impatti
          socio-economici   delle   misure.   I   programmi    devono
          individuare   misure   efficaci   rispetto   ai   costi   e
          tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di  impatto
          che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di
          ciascuna misura. 
              6. I programmi di cui al comma 1 indicano le  modalita'
          attraverso cui si prevede che le misure  contribuiscano  al
          rispetto dei traguardi ambientali di cui all'art. 10. 
              7.  Nell'istruttoria   diretta   all'elaborazione   dei
          programmi di misure di cui al  comma  1  si  deve  valutare
          anche l'incidenza prodotta sulle  acque  situate  oltre  le
          acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine
          di minimizzare il  rischio  di  danni  e  di  produrre,  se
          possibile, un effetto positivo su tali acque. 
              8. All'elaborazione dei programmi di misure di  cui  al
          comma 1 si procede entro il  31  dicembre  2015.  All'avvio
          dell'attuazione si provvede entro un anno da tale data. 
              9. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione
          europea ed agli Stati membri che condividono  con  l'Italia
          la stessa regione o sottoregione  marina,  i  programmi  di
          misure di cui al  comma  1  entro  il  31  marzo  2016.  Si
          procede, ove necessario, d'intesa con  il  Ministero  degli
          affari esteri. 
              10. I programmi di cui  al  comma  1,  ove  necessario,
          includono anche le seguenti misure: 
              a)  salvaguardia,  risanamento,  restauro   ambientale,
          ripopolamento  e  monitoraggio  in  relazione  alle   acque
          marine; tutela degli habitat e della biodiversita'; 
              b) condizioni, limiti  e  divieti  per  l'esercizio  di
          attivita'  aventi  incidenza   sull'ambiente   marino,   da
          inserire negli  strumenti  di  pianificazione,  gestione  e
          sviluppo territoriale di competenza di autorita' nazionali,
          regionali  o  locali.  Le  autorita'  che  elaborano   tali
          strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione
          le misure previste dai programmi di cui al comma 1; 
              c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli  atti
          di autorizzazione, di concessione, di assenso  o  di  nulla
          osta previsti dalla vigente normativa  per  l'esercizio  di
          attivita'  aventi  incidenza   sull'ambiente   marino,   di
          competenza di autorita' nazionali, regionali o  locali.  Le
          autorita' che rilasciano tali atti devono in tutti  i  casi
          prendere in considerazione le misure previste dai programmi
          di cui al comma 1; 
              d) condizioni,  limiti  e  divieti  da  inserire  nelle
          ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente  normativa
          per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente
          marino, di competenza di autorita' nazionali,  regionali  o
          locali; 
              e) indicazione di misure atte a prevenire, eliminare  e
          porre  rimedio  ai  danni   causati   all'ambiente   marino
          dall'inquinamento tellurico, prioritariamente causato dallo
          sversamento in mare  di  reflui  urbani  non  adeguatamente
          trattati  a  causa,  in  particolare,   dell'assenza,   del
          malfunzionamento o del fermo degli impianti di depurazione; 
              f) indicazione di misure di gestione  volte  a  rendere
          economicamente  conveniente  per  gli  utilizzatori   degli
          ecosistemi marini l'adozione di  comportamenti  finalizzati
          al conseguimento dell'obiettivo del buon stato ambientale. 
              11. I programmi di  cui  al  comma  1  prevedono  anche
          misure  di  protezione  spaziale  che   contribuiscano   ad
          organizzare reti coerenti e rappresentative di aree  marine
          protette,  previste  dalla   legislazione   comunitaria   o
          nazionale o dagli  accordi  internazionali,  anche  situate
          oltre il confine delle acque territoriali. Le  reti  devono
          essere tali da riflettere  in  modo  idoneo  la  diversita'
          degli ecosistemi. 
              12. Nel  caso  in  cui,  alla  luce  della  valutazione
          iniziale di cui all'art. 8 e dei programmi di  monitoraggio
          di cui all'art. 11, risulti che la gestione delle attivita'
          umane a livello comunitario o internazionale possa avere un
          impatto   significativo   sull'ambiente   marino   ed    in
          particolare sulle zone previste dal comma 11, il  Ministero
          dell'ambiente, ove necessario  d'intesa  con  il  Ministero
          degli  affari  esteri,  promuove  le  opportune  iniziative
          presso i competenti organismi  internazionali  al  fine  di
          valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie  al
          rispetto delle finalita' del presente decreto. Tali  misure
          devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od
          il  ripristino  dell'integrita',  della  struttura  e   del
          funzionamento degli ecosistemi. 
              13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone  di
          cui ai commi 11 e 12, in relazione  a  ciascuna  regione  o
          sottoregione  marina,  sono  messe   a   disposizione   del
          pubblico, nei modi previsti dall'art. 16, entro il 2013.". 
              "ART. 117 (Piani di  gestione  e  registro  delle  aree
          protette) 
              1. Per ciascun distretto  idrografico  e'  adottato  un
          Piano di gestione, che  rappresenta  articolazione  interna
          del Piano di bacino distrettuale di  cui  all'art.  65.  Il
          Piano di gestione costituisce pertanto piano  stralcio  del
          Piano di bacino e viene adottato  e  approvato  secondo  le
          procedure  stabilite  per  quest'ultimo  dall'art.  66.  Le
          Autorita' di bacino,  ai  fini  della  predisposizione  dei
          Piani di gestione, devono garantire  la  partecipazione  di
          tutti i soggetti istituzionali competenti  nello  specifico
          settore. 
              2. Il Piano di  gestione  e'  composto  dagli  elementi
          indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
          presente decreto. 
              2-bis. I Piani di gestione dei  distretti  idrografici,
          adottati  ai  sensi   dell'art.   1,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,  sono
          riesaminati e aggiornati  entro  il  22  dicembre  2015  e,
          successivamente, ogni sei anni. 
              2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi  dell'art.
          118 e i risultati dell'attivita' di  monitoraggio  condotta
          ai  sensi  dell'art.  120  evidenzino   impatti   antropici
          significativi da fonti  diffuse,  le  Autorita'  competenti
          individuano     misure     vincolanti     di      controllo
          dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di   gestione
          prevedono misure che vietano l'introduzione  di  inquinanti
          nell'acqua  o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione
          preventiva o di registrazione in base a  norme  generali  e
          vincolanti. Dette  misure  di  controllo  sono  riesaminate
          periodicamente e aggiornate quando occorre. 
              3. L'Autorita' di bacino, sentite le Autorita' d'ambito
          del servizio idrico integrato, istituisce  entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore della  presente  norma,  sulla  base
          delle informazioni trasmesse  dalle  regioni,  un  registro
          delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte  terza
          del presente decreto, designate dalle autorita'  competenti
          ai sensi della normativa vigente. 
              3-bis. Il registro delle aree protette di cui al  comma
          3 deve  essere  tenuto  aggiornato  per  ciascun  distretto
          idrografico. ". 
              Il citato d.lgs. 3-4-2006 n. 152 
              Norme in materia ambientale e' 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006,  n.
          88, S.O. n. 96.