Art. 17
Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante
attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
- Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680
1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate
le seguenti modifiche:
(( 0a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti
presenti»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta
un regolamento interno»;
3) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla
attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate per il
conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto»; ))
a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in
essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o
sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli
impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;
b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale
tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli
aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che
tenga conto»;
c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui
all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle
caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle
caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle
1 e 2 del medesimo allegato III»;
d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile
e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono
aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto
degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita
con le seguenti: «elabora ed attua»;
(( e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei programmi di
monitoraggio, puo' stipulare appositi accordi con le Agenzie
regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata,
nonche' con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma
associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»; ))
f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» e' sostituita con
la seguente: «attuazione»;
g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):
1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono
aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure
prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa
relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica
delle acque adottata a livello comunitario o da accordi
internazionali,»;
2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»;
3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»
sono aggiunte le seguenti: «nonche' relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di
qualita' ambientale nel settore della politica delle acque o da
accordi internazionali.».
2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il
seguente:
«2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i
risultati dell'attivita' di monitoraggio condotta ai sensi
dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti
diffuse, le Autorita' competenti individuano misure vincolanti di
controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua
o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di
registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di
controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando
occorre.».
3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 «Aree
protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico
delle acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre 2013» sono
soppresse.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e
12 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n, 190, recante
"Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica
per l'ambiente marino.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 2010, n. 270, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5 Comitato tecnico
1. Il Comitato e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di
cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti
Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero
degli affari esteri, Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, Ministero per i beni e le
attivita' culturali, Ministero dello sviluppo economico e
Dipartimento per gli affari regionali;
d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia
autonoma;
e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia;
f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni
Italiani.
2. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede il
Ministero dell'ambiente previa designazione da parte di
ciascuna delle amministrazioni e associazioni di cui al
comma 1; tali designazioni devono pervenire entro 30 giorni
dalla richiesta da parte dell'autorita' competente. Decorso
tale termine il Ministero dell'ambiente provvede comunque
all'istituzione del Comitato.
3. La segreteria del Comitato e' organizzata presso la
competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente,
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
4. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun
compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di
emolumento per tale partecipazione.
5. Il Comitato concorre alla definizione degli atti
inerenti la strategia dell'ambiente marino di cui all'art.
7.
5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei
componenti presenti.
6.Il Comitato, per semplificare il proprio
funzionamento, adotta un regolamento interno.
7. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno,
su convocazione del Presidente.
8. Il Comitato puo' avvalersi, ai fini dello
svolgimento dei compiti attribuiti, del supporto tecnico
scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni e
associazioni che compongono il Comitato medesimo. Alle
riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare
rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di
associazioni ambientaliste riconosciute e di associazioni
di categoria. Agli esperti ed ai rappresentanti degli enti,
degli istituti di ricerca e delle associazioni di cui al
presente comma non e' dovuto alcun compenso o rimborso
spese, ovvero altro tipo di emolumento per tale
partecipazione.
9.Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento
sulla attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate
per il conseguimento delle finalita' di cui al presente
decreto.".
"Art. 6 Cooperazione regionale
1. Il Ministero dell'ambiente individua, ove necessario
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le procedure
finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati
membri che hanno in comune con l'Italia una regione o
sottoregione marina al fine di consentire che gli
adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12 siano posti
in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera
regione o sottoregione e siano tenuti presenti gli impatti
e le caratteristiche transfrontaliere.
2. Ai fini previsti dal comma 1 si utilizzano anche,
ove opportuno, le sedi istituzionali esistenti in materia
di cooperazione regionale, incluse quelle previste nel
quadro delle convenzioni marittime regionali. Per gli
adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12, si deve fare
riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle
attivita' condotti nell'ambito di accordi internazionali.
3. Ai fini previsti dal comma 1, le procedure di
cooperazione sono estese, per quanto possibile, ai Paesi
terzi che esercitano la propria giurisdizione sulle acque
di una regione o sottoregione marina di cui all'art. 2 ed
all'art. 8, comma 6, in modo da coordinare i rispettivi
interventi.".
"Art. 8 Valutazione iniziale
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina,
avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello
stato ambientale attuale e dell'impatto delle attivita'
antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e
delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici
e privati che, nell'esercizio delle proprie attivita',
producono o detengono dati e informazioni utili ai fini
della valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su
richiesta del Ministero dell'ambiente, a metterli a
disposizione. Restano ferme le vigenti disposizioni che
prevedono l'invio o la messa a disposizione di tali dati e
informazioni.
3. La valutazione iniziale deve includere:
a) un'analisi degli elementi, delle caratteristiche
essenziali e dello stato ambientale attuale della regione
marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi
riportati nella tabella 1 dell'allegato III;
b) un'analisi dei principali impatti e delle pressioni
che influiscono sullo stato ambientale della regione o
sottoregione marina, sulla base dell'elenco indicativo
degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, che
comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle
diverse pressioni e che tenga conto delle tendenze
rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e
sinergici, nonche' delle valutazioni pertinenti, effettuate
in base alla vigente legislazione comunitaria;
c) un'analisi degli aspetti socio-economici
dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo
degrado.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove necessario
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune
azioni nel contesto delle vigenti convenzioni marittime
regionali, affinche' ulteriori dati e informazioni utili ai
fini della valutazione di cui al comma 1 possano essere
ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni.
5. La valutazione e' effettuata in tempo utile per la
determinazione del buono stato ambientale di cui all'art. 9
e per la definizione dei traguardi ambientali di cui
all'art. 10.
6. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il
Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata,
stabilisce con apposito decreto, se, al fine di tenere
conto delle specificita' di zone particolari, le strategie
previste dal presente decreto devono essere definite e
adottate con riferimento ad una o piu' sottodivisioni
territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco delle
sottoregioni marine del Mare Mediterraneo. Il Ministero
dell'ambiente comunica tempestivamente tale decreto alla
Commissione europea.".
"Art. 9 Determinazione del buon stato ambientale
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Il buono stato ambientale e' determinato sulla base
dei descrittori qualitativi di cui all'allegato 1, ed e'
identificato quando:
a) la struttura, la funzione ed i processi degli
ecosistemi che compongono l'ambiente marino, unitamente ai
fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici,
consentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e di
mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale
dovuto all'attivita' umana;
b) le specie e gli habitat marini siano protetti in
modo tale da evitare la perdita di biodiversita' dovuta
all'attivita' umana e da consentire che le diverse
componenti biologiche funzionino in modo equilibrato;
c) le caratteristiche idromorfologiche e
fisico-chimiche degli ecosistemi, incluse le modifiche alle
stesse causate dalle attivita' umane nella zona
interessata, siano compatibili con le condizioni indicate
nelle lettere a) e b);
d) gli apporti di sostanze ed energia, compreso il
rumore, nell'ambiente marino, dovuti ad attivita' umane,
non causino effetti inquinanti.
2. Per conseguire un buono stato ambientale delle acque
marine si applica la gestione adattativa basata
sull'approccio ecosistemico.
3. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del
Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la
Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale
per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi
di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e
degli impatti di cui all'allegato III e segnatamente delle
caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle
caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui
alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III.
4. Ai fini della determinazione dei requisiti del buono
stato ambientale si applicano anche i criteri e gli
standard metodologici allo scopo adottati dalla Commissione
europea.
5. La determinazione dei requisiti del buono stato
ambientale e' effettuata entro il 15 luglio 2012.
6. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione
europea gli esiti della valutazione di cui all'art. 8 e
della determinazione del buono stato ambientale di cui al
presente articolo entro il 15 ottobre 2012.".
"Art. 10 Definizione dei traguardi ambientali
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Sulla base della valutazione iniziale di cui
all'art. 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del
Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la
Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli
indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon
stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli
impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e
dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate
nell'allegato IV.
2. Il Ministero dell'ambiente procede ad una
ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione
alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di
pianificazione e di programmazione esistenti a livello
regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine
di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo
compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali
vigenti e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli
impatti e delle caratteristiche transfrontalieri. ".
"Art. 11 Programmi di monitoraggio
1. Sulla base della valutazione iniziale di cui
all'art. 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del
Comitato, elabora ed attua, con apposito decreto, sentita
la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio
coordinati per la valutazione continua dello stato
ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi
ambientali previsti dall'art. 10, nonche' per
l'aggiornamento di tali traguardi.
2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti
tenendo conto:
a) degli elementi riportati negli elenchi degli
allegati III e V;
b) delle attivita' di monitoraggio effettuate dal
Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali,
della salute, delle infrastrutture e trasporti,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
dalle altre amministrazioni competenti.
3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei
programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una
ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio
ambientale esistenti a livello regionale, nazionale,
comunitario o internazionale in relazione alle acque
marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio
anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei
risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti
e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli
stessi.
3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei
programmi di monitoraggio, puo' stipulare appositi accordi
con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma
associata o consorziata, nonche' con soggetti pubblici
tecnici specializzati, anche in forma associata o
consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. L'elaborazione e l'attuazione dei programmi di
monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.
5. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione
europea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro
il 15 ottobre 2014.".
"Art. 12 Programmi di misure
In vigore dal 25 giugno 2014
1. A seguito della definizione dei traguardi ambientali
di cui all'art. 10, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi
del Comitato, elabora uno o piu' programmi di misure
finalizzati a conseguire o mantenere un buon stato
ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di
misure riportate all'allegato VI.
2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al
comma 1, il Ministero dell'ambiente:
a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure,
tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla
legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa
a standard di qualita' ambientale nel settore della
politica delle acque adottata a livello comunitario o da
accordi internazionali, anche con finalita' diverse da
quelle ambientali, esistenti a livello regionale,
nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle
acque marine, nonche' delle autorita' competenti alla
relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in
particolare, degli strumenti di pianificazione e di
programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti
dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonche' relativa alla gestione della qualita' delle
acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard
di qualita' ambientale nel settore della politica delle
acque o da accordi internazionali;
b) comunica al Comitato l'esito della ricognizione di
cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei
soggetti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del
Comitato, affinche' i programmi di misure di cui al comma 1
possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento
con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in
modo compatibile e integrato con gli stessi.
3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati
nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla
legge, sono approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura che i programmi
di misure di cui al comma 1 siano conformi ai principi di
precauzione, azione preventiva, limitazione del danno
ambientale e «chi inquina paga».
5. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei
programmi di misure di cui al comma 1 si deve tenere in
debita considerazione il principio dello sviluppo
sostenibile ed, in particolare, agli impatti
socio-economici delle misure. I programmi devono
individuare misure efficaci rispetto ai costi e
tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di impatto
che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di
ciascuna misura.
6. I programmi di cui al comma 1 indicano le modalita'
attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al
rispetto dei traguardi ambientali di cui all'art. 10.
7. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei
programmi di misure di cui al comma 1 si deve valutare
anche l'incidenza prodotta sulle acque situate oltre le
acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine
di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se
possibile, un effetto positivo su tali acque.
8. All'elaborazione dei programmi di misure di cui al
comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2015. All'avvio
dell'attuazione si provvede entro un anno da tale data.
9. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione
europea ed agli Stati membri che condividono con l'Italia
la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di
misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016. Si
procede, ove necessario, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri.
10. I programmi di cui al comma 1, ove necessario,
includono anche le seguenti misure:
a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale,
ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque
marine; tutela degli habitat e della biodiversita';
b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di
attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, da
inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e
sviluppo territoriale di competenza di autorita' nazionali,
regionali o locali. Le autorita' che elaborano tali
strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione
le misure previste dai programmi di cui al comma 1;
c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti
di autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla
osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di
attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, di
competenza di autorita' nazionali, regionali o locali. Le
autorita' che rilasciano tali atti devono in tutti i casi
prendere in considerazione le misure previste dai programmi
di cui al comma 1;
d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle
ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa
per l'esercizio di attivita' aventi incidenza sull'ambiente
marino, di competenza di autorita' nazionali, regionali o
locali;
e) indicazione di misure atte a prevenire, eliminare e
porre rimedio ai danni causati all'ambiente marino
dall'inquinamento tellurico, prioritariamente causato dallo
sversamento in mare di reflui urbani non adeguatamente
trattati a causa, in particolare, dell'assenza, del
malfunzionamento o del fermo degli impianti di depurazione;
f) indicazione di misure di gestione volte a rendere
economicamente conveniente per gli utilizzatori degli
ecosistemi marini l'adozione di comportamenti finalizzati
al conseguimento dell'obiettivo del buon stato ambientale.
11. I programmi di cui al comma 1 prevedono anche
misure di protezione spaziale che contribuiscano ad
organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine
protette, previste dalla legislazione comunitaria o
nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate
oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono
essere tali da riflettere in modo idoneo la diversita'
degli ecosistemi.
12. Nel caso in cui, alla luce della valutazione
iniziale di cui all'art. 8 e dei programmi di monitoraggio
di cui all'art. 11, risulti che la gestione delle attivita'
umane a livello comunitario o internazionale possa avere un
impatto significativo sull'ambiente marino ed in
particolare sulle zone previste dal comma 11, il Ministero
dell'ambiente, ove necessario d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, promuove le opportune iniziative
presso i competenti organismi internazionali al fine di
valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie al
rispetto delle finalita' del presente decreto. Tali misure
devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od
il ripristino dell'integrita', della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi.
13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone di
cui ai commi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione o
sottoregione marina, sono messe a disposizione del
pubblico, nei modi previsti dall'art. 16, entro il 2013.".
"ART. 117 (Piani di gestione e registro delle aree
protette)
1. Per ciascun distretto idrografico e' adottato un
Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna
del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il
Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del
Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le
procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le
Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei
Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di
tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico
settore.
2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi
indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici,
adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono
riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni sei anni.
2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'art.
118 e i risultati dell'attivita' di monitoraggio condotta
ai sensi dell'art. 120 evidenzino impatti antropici
significativi da fonti diffuse, le Autorita' competenti
individuano misure vincolanti di controllo
dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti
nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione
preventiva o di registrazione in base a norme generali e
vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre.
3. L'Autorita' di bacino, sentite le Autorita' d'ambito
del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base
delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro
delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza
del presente decreto, designate dalle autorita' competenti
ai sensi della normativa vigente.
3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma
3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto
idrografico. ".
Il citato d.lgs. 3-4-2006 n. 152
Norme in materia ambientale e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.
88, S.O. n. 96.