(( Art. 17 bis
Disposizioni in materia di societa' cooperative di consumo e loro
consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura di
cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008
1. Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi, la quota
di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini
delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013.
2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le societa'
cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualita'
prevalente la quota di cui al periodo precedente e' stabilita nella
misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».
3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca
d'Italia ad un periodo di operativita' prevalente a favore di
soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai fini
delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate
cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente, a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale e'
trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione,
relativamente ai periodi d'imposta in cui non e' ripristinata
l'operativita' prevalente a favore dei soci.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2, pari a 4,8
milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di
natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce
le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore
a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli
di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della societa'.
6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:
a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio
della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la
loro pubblicazione integrale nel sito internet della societa';
b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle
assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva
dell'ordine del giorno e la previsione della possibilita' di
formulare domande sugli argomenti da trattare;
c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di
amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione
dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.
7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533
del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio
che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la
cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un
periodo significativo di almeno un anno.
8. Le societa' cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio
statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro
il 31 dicembre 2015. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 31 gennaio
1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di societa'
cooperative.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
febbraio 1992, n. 31, S.O:
"Art. 7 (Rivalutazione delle quote o delle azioni)
1. Le societa' cooperative e i loro consorzi possono
destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento
gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In
tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui
all'art. 3, purche' nei limiti delle variazioni dell'indice
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo
corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli
utili stessi sono stati prodotti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle azioni e alle quote dei soci sovventori.
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale
sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a
formare il reddito imponibile ai fini delle imposte
dirette; il rimborso del capitale e' soggetto a imposta, ai
sensi del settimo comma dell'art. 20 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a
carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il
rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare
imputato ad aumento delle quote o delle azioni."
Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis", e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L/352/1 del
24.12.2013
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 464, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"464. A decorrere dall'esercizio in corso al 31
dicembre 2004, in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, per le societa' cooperative e loro consorzi
diverse da quelle a mutualita' prevalente l'applicabilita'
dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e'
limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti
annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una
riserva indivisibile prevista dallo statuto. Per le
societa' cooperative di consumo e loro consorzi diverse da
quelle a mutualita' prevalente la quota di cui al periodo
precedente e' stabilita nella misura del 23 per cento.
Resta ferma la limitazione di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.".
Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia.", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O:
"Art. 35 Operativita'
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il
credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca
d'Italia puo' autorizzare, per periodi determinati, le
singole banche di credito cooperativo a una operativita'
prevalente a favore di soggetti diversi dai soci,
unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle
attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e alla
competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri
fissati dalla Banca d'Italia.".
Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto
legge 29 novembre 2004, n. 282, recante "Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n.
280:
"10.Proroga di termini in materia di definizione di
illeciti edilizi.
(omissis)
4. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo dell'art. 2533 del codice civile:
"Art. 2533.
Esclusione del socio.
L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato
all'art. 2531, puo' aver luogo:
1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che
derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal
regolamento o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la
partecipazione alla societa';
4) nei casi previsti dall'art. 2286;
5) nei casi previsti dell'art. 2288, primo comma.
L'esclusione deve essere deliberata dagli
amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede,
dall'assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio puo'
proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione.
Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo
scioglimento del rapporto sociale determina anche la
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.".