(( Art. 8 bis
Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso
All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Detto
contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e'
assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in modo chiaro e
distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo
contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel
mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in
tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con
l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e
distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello
stesso». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 228 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in
materia ambientale." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla
presente legge:
"ART. 228 (Pneumatici fuori uso)
In vigore dal 10 febbraio 2012
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di
cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine
di garantire il perseguimento di finalita' di tutela
ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo
e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per
ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di
provvedere, singolarmente o in forma associata e con
periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi
di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi
sul mercato e destinati alla vendita sul territorio
nazionale, provvedendo anche ad attivita' di ricerca,
sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la
gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell' art.
177, comma 1.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
sono disciplinati i tempi e le modalita' attuative
dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della
commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura
il contributo a carico degli utenti finali necessario,
anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al
comma 1. Detto contributo, parte integrante del
corrispettivo di vendita, e' assoggettato ad IVA ed e'
riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il
produttore o l'importatore applicano il rispettivo
contributo vigente alla data della immissione del
pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il
contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di
commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per
ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto
in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto
dello stesso.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa
associata, da parte dei produttori e importatori di
pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti
al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo
di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente
costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con
esenzione del produttore o importatore da ogni relativa
responsabilita'.
3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o
le loro eventuali forme associate determinano annualmente
l'ammontare del rispettivo contributo necessario per
l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi
di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di
ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare anche specificando gli oneri e le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del
contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni
e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle
informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale
informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E'
fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in
corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e
degli importatori di pneumatici o le rispettive forme
associate, del contributo richiesto per l'anno solare in
corso.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici
inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono
assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria
proporzionata alla gravita' dell'inadempimento, comunque
non superiore al doppio del contributo incassato per il
periodo considerato."