(( Art. 8 bis 
 
 
         Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso 
 
  All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n.  152,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti   periodi:   «Detto
contributo,  parte  integrante  del  corrispettivo  di  vendita,   e'
assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in  modo  chiaro  e
distinto. Il  produttore  o  l'importatore  applicano  il  rispettivo
contributo vigente alla data  della  immissione  del  pneumatico  nel
mercato nazionale del ricambio. Il  contributo  rimane  invariato  in
tutte le successive fasi di commercializzazione  del  pneumatico  con
l'obbligo, per ciascun rivenditore, di  indicare  in  modo  chiaro  e
distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello
stesso». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  228  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  recante  "Norme  in
          materia ambientale." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
          aprile 2006, n. 88,  S.O.  n.  96,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "ART. 228 (Pneumatici fuori uso) 
              In vigore dal 10 febbraio 2012 
              1.  Fermo  restando  il  disposto  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto  di
          cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto,  al  fine
          di  garantire  il  perseguimento  di  finalita'  di  tutela
          ambientale  secondo  le  migliori   tecniche   disponibili,
          ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca,  sviluppo
          e formazione, il recupero dei pneumatici fuori  uso  e  per
          ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione  e'
          fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici  di
          provvedere,  singolarmente  o  in  forma  associata  e  con
          periodicita' almeno annuale, alla gestione di  quantitativi
          di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi  immessi
          sul  mercato  e  destinati  alla  vendita  sul   territorio
          nazionale,  provvedendo  anche  ad  attivita'  di  ricerca,
          sviluppo  e  formazione  finalizzata  ad   ottimizzare   la
          gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto  dell'  art.
          177, comma 1. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi nel termine di giorni  centoventi  dalla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          sono  disciplinati  i  tempi  e  le   modalita'   attuative
          dell'obbligo di cui al comma 1.  In  tutte  le  fasi  della
          commercializzazione dei pneumatici e' indicato  in  fattura
          il contributo a  carico  degli  utenti  finali  necessario,
          anche in relazione alle diverse  tipologie  di  pneumatici,
          per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui  al
          comma   1.   Detto   contributo,   parte   integrante   del
          corrispettivo di vendita, e'  assoggettato  ad  IVA  ed  e'
          riportato nelle fatture  in  modo  chiaro  e  distinto.  Il
          produttore  o   l'importatore   applicano   il   rispettivo
          contributo  vigente  alla   data   della   immissione   del
          pneumatico  nel  mercato   nazionale   del   ricambio.   Il
          contributo rimane invariato in tutte le successive fasi  di
          commercializzazione  del  pneumatico  con  l'obbligo,   per
          ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e  distinto
          in fattura  il  contributo  pagato  all'atto  dell'acquisto
          dello stesso. 
              3. Il trasferimento all'eventuale  struttura  operativa
          associata,  da  parte  dei  produttori  e  importatori   di
          pneumatici che ne fanno parte, delle  somme  corrispondenti
          al contributo per la gestione, calcolato  sul  quantitativo
          di pneumatici  immessi  sul  mercato  nell'anno  precedente
          costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1  con
          esenzione del produttore o  importatore  da  ogni  relativa
          responsabilita'. 
              3-bis. I produttori e gli importatori di  pneumatici  o
          le loro eventuali forme associate  determinano  annualmente
          l'ammontare  del  rispettivo  contributo   necessario   per
          l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli  obblighi
          di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31  ottobre  di
          ogni anno, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare anche specificando  gli  oneri  e  le
          componenti  di  costo  che  giustificano  l'ammontare   del
          contributo. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni
          e chiarimenti al fine di disporre della  completezza  delle
          informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale
          informatico entro il 31 dicembre del  rispettivo  anno.  E'
          fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in
          corso alla rideterminazione,  da  parte  dei  produttori  e
          degli importatori  di  pneumatici  o  le  rispettive  forme
          associate, del contributo richiesto per  l'anno  solare  in
          corso. 
              4.  I  produttori  e  gli  importatori  di   pneumatici
          inadempienti  agli  obblighi  di  cui  al  comma   1   sono
          assoggettati  ad  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          proporzionata alla  gravita'  dell'inadempimento,  comunque
          non superiore al doppio del  contributo  incassato  per  il
          periodo considerato."