Art. 9
Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici
scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa
stradale
1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta
milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso
agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa
vigente in materia di immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche' di
edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza
energetica degli edifici scolastici, (( ivi inclusi gli asili nido,
)) e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della
Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto
fondo. (( La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti
tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui comma 8 del
presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione
delle domande. ))
2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono
concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica
la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre
2009.
(( 4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per
l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli
asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite
delle risorse ivi previste, puo' altresi' concedere finanziamenti a
tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di
investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai
sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui
attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione
dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I progetti
di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza
pubblica da parte dell'ente proprietario, sono presentati da fondi
immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e
devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori
di intervento; ))
5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e
4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di
certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un
miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di
almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. (( Tale
miglioramento e' oggetto di certificazione da parte di un
professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto
nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo
dell'intervento realizzato. )) La mancata produzione di idonea
certificazione attestante la riduzione del consumo energetico
determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo non potra' essere superiore a venti anni. (( Per gli
interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad
analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del
finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento
non puo' essere superiore a trentamila euro per singolo edificio.
L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e
certificazione, non puo' essere superiore a un milione di euro per
interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di
euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione
energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro. ))
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, (( anche al fine del raggiungimento entro il 2020
degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto
clima-energia, )) con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione e
di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi e ((
dei progetti di investimento )) che si intendono realizzare ai sensi
del comma 4 al fine della compatibilita' delle stesse con gli
equilibri di finanza pubblica.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia
scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, e'
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di
missione, alle cui attivita' si fa fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
"1. 1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1°
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e'
istituito un Fondo rotativo. ".
Si riporta il testo dell'art. 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.:
"Articolo 204 Regole particolari per l'assunzione di
mutui
In vigore dal 1 gennaio 2014
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'art.
203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad
altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle
aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a
decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi
tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio
seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
il rispetto delle predette modalita' di utilizzo. ".
Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, recante, "Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155.:
"Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare
In vigore dal 1 gennaio 2014
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' costituita una societa' di gestione del
risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione
di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o piu'
fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi
d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da
regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o
associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da societa'
interamente partecipate dai predetti enti, al fine di
valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare
disponibile. Per le stesse finalita' di cui al primo
periodo e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'anno 2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo
ad ogni adempimento di legge. Il capitale della societa' di
gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente
comma e' detenuto interamente dal Ministero dell'economia e
delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione
del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle
finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai
sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero
trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con
le procedure dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o
trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di
utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Societa' di gestione del
risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti
privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal
comma 4, dell'art. 3 del citato decreto legislativo puo'
essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai
fondi di cui al presente comma. E' abrogato l'art. 6 del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti
indicati all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti
fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli
enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per
gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione
delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
del piano di impiego di cui al precedente periodo e'
destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in
favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio
di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche'
l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85.
6. All'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati
ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato
s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle
finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
di proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il
processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora
inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e
sviluppo del territorio. Le azioni della societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere
trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio.
Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e
l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima
utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di
spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione del risparmio o delle societa', per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni della
societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente
articolo.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 4
del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con
le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al
presente comma possono conferire beni anche i soggetti di
cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con
apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni
urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli
immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali
trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata
alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del
debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a
spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'art. 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono
attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono
assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli
strumenti previsti dall'art. 33-bis, rientrano nella
disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del
supporto tecnico specialistico della societa' Difesa
Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo
gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 4 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9,
10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e
del successivo art. 33-bis, sono svolte da quest'ultima a
titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con le
parti interessate.
8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono
soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti. ".