Art. 5 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, le  parole:  «,  e  si  avvalgono  del  supporto
organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta'  civili  e
l'immigrazione del Ministero  dell'interno.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «. Le Commissioni territoriali  sono  insediate  presso  le
prefetture che forniscono  il  necessario  supporto  organizzativo  e
logistico, con il coordinamento  del  Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»; 
      2) al comma 2, le parole: «nel numero massimo di  dieci.»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di venti.»; 
      3)  al  comma  2-bis,  il  secondo  e  il  terzo  periodo  sono
sostituiti (( dai seguenti )): «Le sezioni possono  essere  istituite
fino  a  un  numero  massimo  complessivo  di  trenta  per   l'intero
territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano
l'attivita' delle Commissioni territoriali. (( Il decreto di  cui  al
primo periodo puo' prevedere che  la  funzione  di  presidente  delle
sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.»; )) 
      4) al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «rappresentante
dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante designato
dall'ACNUR»; 
      (( 4-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Ogni Commissione  territoriale  e  ognuna  delle  sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.»; )) 
      5) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in  cui  nel  corso  della  procedura  si  rende  necessario  il
trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello  in  cui
e' accolto o trattenuto, la competenza  all'esame  della  domanda  e'
assunta dalla commissione nella cui  circoscrizione  territoriale  e'
collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento
il richiedente ha sostenuto il colloquio,  la  competenza  rimane  in
capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio.»; 
      6) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Fermo restando  in  ogni  caso  la  competenza  della
commissione  territoriale  innanzi  alla  quale  si  e'   svolto   il
colloquio,  la  competenza  all'esame  delle  domande  di  protezione
internazionale  puo'  essere  individuata,  con   provvedimento   del
Presidente della Commissione nazionale per il  diritto  di  asilo  in
deroga  al  comma  5,  tenendo  conto  del  numero  dei  procedimenti
assegnati a ciascuna Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o
domicilio comunicati  dall'interessato  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 2.»; 
    (( a-bis) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «dal Ministero
degli affari  esteri»  sono  inserite  le  seguenti:  «anche  con  la
collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei  diritti  umani
operanti a livello internazionale»; )) 
    b) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla  presenza  di  uno
solo dei componenti della Commissione, con  specifica  formazione  e,
ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente  che
effettua il colloquio sottopone la  proposta  di  deliberazione  alla
Commissione  che  decide  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  4.  Su
determinazione  del  Presidente,  o  su  richiesta  dell'interessato,
preventivamente  informato,  il  colloquio  si  svolge  innanzi  alla
Commissione.»; 
    (( b-bis) all'articolo 15: 
      1) al comma 1 e' premesso il seguente: 
      «01. I  componenti  effettivi  e  supplenti  delle  Commissioni
territoriali partecipano a  un  corso  di  formazione  iniziale  e  a
periodici  corsi  di  aggiornamento  organizzati  dalla   Commissione
nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis»; )) 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      (( «1-bis. La formazione di cui al comma 1 e' effettuata  anche
in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 maggio 2010»; 
    b-ter) all'articolo 17, comma 1, dopo  le  parole:  «informazioni
relative alla procedura» sono inserite le seguenti: «, alle fonti  di
prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati,»; 
    b-quater) all'articolo  27,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
    «1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di
impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni,  relative
alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione  del
richiedente,  che  ritiene  necessarie  a  integrazione  del   quadro
probatorio prospettato dal richiedente». )) 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e  3),
e' autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro
10.683.060, a decorrere dall'anno 2015. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 8, comma 3, 15,
          17 e 27, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio  2008,
          n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme
          minime per le procedure applicate  negli  Stati  membri  ai
          fini del riconoscimento e  della  revoca  dello  status  di
          rifugiato), come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali  per  il  riconoscimento   dello   status   di
          rifugiato, di cui all'articolo 1-quater  del  decreto-legge
          30 dicembre 1989, n. 416,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.   39,   assumono   la
          denominazione  di:   «Commissioni   territoriali   per   il
          riconoscimento   della   protezione   internazionale»,   di
          seguito:   «Commissioni   territoriali».   Le   Commissioni
          territoriali  sono  insediate  presso  le  prefetture   che
          forniscono   il   necessario   supporto   organizzativo   e
          logistico, con il coordinamento  del  Dipartimento  per  le
          liberta'   civili   e    l'immigrazione    del    Ministero
          dell'interno. 
              2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel  numero
          massimo di venti. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno
          sono individuate le sedi e le  circoscrizioni  territoriali
          in cui operano le commissioni. 
              2-bis. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  presso
          ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
          al verificarsi di un eccezionale incremento  delle  domande
          di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e  per
          il  tempo  strettamente  necessario  da  determinare  nello
          stesso decreto, una o  piu'  sezioni  composte  dai  membri
          supplenti delle Commissioni medesime.  Le  sezioni  possono
          essere istituite fino a un numero  massimo  complessivo  di
          trenta per l'intero territorio nazionale e operano in  base
          alle   disposizioni   che   regolano   l'attivita'    delle
          Commissioni  territoriali.  Il  decreto  di  cui  al  primo
          periodo puo' prevedere che la funzione di presidente  delle
          sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. 
              3.  Le  Commissioni  territoriali  sono  nominate   con
          decreto del Ministro dell'interno,  e  sono  composte,  nel
          rispetto del principio  di  equilibrio  di  genere,  da  un
          funzionario della carriera  prefettizia,  con  funzioni  di
          presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un
          rappresentante di  un  ente  territoriale  designato  dalla
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  da   un
          rappresentante  designato  dall'ACNUR.  In  situazioni   di
          urgenza, il Ministro dell'interno nomina il  rappresentante
          dell'ente locale, su indicazione  del  sindaco  del  comune
          presso cui ha sede la commissione territoriale,  e  ne  da'
          tempestiva comunicazione alla  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati  uno
          o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale
          ed e'  rinnovabile.  Le  Commissioni  territoriali  possono
          essere  integrate,  su  richiesta  del   presidente   della
          Commissione nazionale  per  il  diritto  di  asilo,  da  un
          funzionario  del  Ministero  degli  affari  esteri  con  la
          qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che
          sia necessario, in  relazione  a  particolari  afflussi  di
          richiedenti  protezione  internazionale,  in  ordine   alle
          domande  per  le  quali  occorre  disporre  di  particolari
          elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi
          di provenienza di competenza  del  Ministero  degli  affari
          esteri.  Ove  necessario,  le  Commissioni  possono  essere
          composte anche da personale in posizione di collocamento  a
          riposo  da   non   oltre   due   anni   appartenente   alle
          amministrazioni   o   agli   enti    rappresentati    nella
          Commissione. Al presidente ed  ai  componenti  effettivi  o
          supplenti,  per  ogni  partecipazione  alle  sedute   della
          Commissione,  e'  corrisposto  un  gettone   di   presenza.
          L'ammontare del gettone  di  presenza  e'  determinato  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
          sezioni  opera  con   indipendenza   di   giudizio   e   di
          valutazione. 
              4.  Le  Commissioni   territoriali   sono   validamente
          costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
          e  deliberano  con  il  voto  favorevole  di   almeno   tre
          componenti.  In  caso  di  parita'  prevale  il  voto   del
          presidente. 
              5. Salvo quanto previsto dall'articolo  7  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n.  140,  la  competenza  delle
          Commissioni territoriali e' determinata  sulla  base  della
          circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda
          ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti
          accolti o trattenuti ai sensi degli articoli  20  e  21  la
          competenza  e'  determinata  in  base  alla  circoscrizione
          territoriale in cui e' collocato il centro. Nel caso in cui
          nel  corso  della  procedura   si   rende   necessario   il
          trasferimento del  richiedente  ad  un  centro  diverso  da
          quello in  cui  e'  accolto  o  trattenuto,  la  competenza
          all'esame della domanda e' assunta dalla commissione  nella
          cui circoscrizione territoriale e' collocato il  centro  di
          nuova  destinazione.  Se   prima   del   trasferimento   il
          richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
          in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
          e' svolto il colloquio. 
              5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza  della
          commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
          colloquio,  la  competenza  all'esame  delle   domande   di
          protezione  internazionale  puo'  essere  individuata,  con
          provvedimento del Presidente  della  Commissione  nazionale
          per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
          del  numero   dei   procedimenti   assegnati   a   ciascuna
          Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o  domicilio
          comunicati  dall'interessato  ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 2. 
              6. Le attivita'  di  supporto  delle  commissioni  sono
          svolte dal personale  in  servizio  appartenente  ai  ruoli
          dell'Amministrazione civile dell'interno.» 
              «Art. 8 (Criteri applicabili all'esame delle  domande).
          - (Omissis). 
              3.  Ciascuna  domanda  e'  esaminata   alla   luce   di
          informazioni  precise  e  aggiornate  circa  la  situazione
          generale esistente nel Paese  di  origine  dei  richiedenti
          asilo  e,  ove  occorra,  dei  Paesi  in  cui  questi  sono
          transitati, elaborate  dalla  Commissione  nazionale  sulla
          base dei  dati  forniti  dall'ACNUR,  dal  Ministero  degli
          affari esteri anche con la collaborazione di altre  agenzie
          ed enti di tutela dei  diritti  umani  operanti  a  livello
          internazionale,  o  comunque  acquisite  dalla  Commissione
          stessa.  La  Commissione  nazionale   assicura   che   tali
          informazioni,  costantemente  aggiornate,  siano  messe   a
          disposizione delle  Commissioni  territoriali,  secondo  le
          modalita' indicate dal  regolamento  da  emanare  ai  sensi
          dell'articolo 38  e  siano  altresi'  fornite  agli  organi
          giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni  di
          decisioni negative.» 
              «Art. 15 (Formazione delle commissioni  territoriali  e
          del personale). - 01. I componenti  effettivi  e  supplenti
          delle Commissioni territoriali partecipano a  un  corso  di
          formazione iniziale e a periodici  corsi  di  aggiornamento
          organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei  commi
          1 e 1-bis. 
              1. La Commissione nazionale cura la  formazione  ed  il
          periodico aggiornamento dei propri componenti e  di  quelli
          delle Commissioni territoriali, anche al fine di  garantire
          che abbiano la competenza necessaria perche'  il  colloquio
          si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale  o
          generale  in  cui  nasce  la  domanda,  compresa  l'origine
          culturale  o  la   vulnerabilita'   del   richiedente.   La
          Commissione nazionale cura  altresi'  la  formazione  degli
          interpreti  di  cui  si  avvalgono  le   Commissioni,   per
          assicurare una comunicazione adeguata in sede di  colloquio
          e  la  formazione   del   personale   di   supporto   delle
          Commissioni. 
              1-bis. La formazione di cui al comma  1  e'  effettuata
          anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo
          di sostegno per l'asilo  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
          439/2010 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19
          maggio 2010.» 
              «Art. 17  (Ambito  di  applicazione  dell'assistenza  e
          della rappresentanza legali). - 1. Al cittadino straniero o
          al suo  legale  rappresentante,  nonche'  all'avvocato  che
          eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso a tutte le
          informazioni relative alla procedura, alle fonti  di  prova
          utilizzate e agli  elementi  di  valutazione  adottati  che
          potrebbero formare oggetto di giudizio in sede  di  ricorso
          avverso la decisione della Commissione territoriale o della
          Commissione nazionale, con le modalita' di cui all'articolo
          18.» 
              «Art. 27 (Procedure  di  esame).  -  1.  L'esame  della
          domanda  di  protezione  internazionale  e'  svolto   dalle
          Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali  e
          le garanzie di cui al capo II. 
              1-bis. La Commissione territoriale, ovvero  il  giudice
          in caso di impugnazione, acquisisce,  anche  d'ufficio,  le
          informazioni, relative alla situazione del Paese di origine
          e alla specifica condizione del  richiedente,  che  ritiene
          necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato
          dal richiedente. 
              2. La Commissione territoriale  provvede  al  colloquio
          con il richiedente  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
          della  domanda  e  decide  entro  i  tre   giorni   feriali
          successivi. 
              3.  Qualora  la  Commissione   territoriale,   per   la
          sopravvenuta esigenza  di  acquisire  nuovi  elementi,  non
          abbia potuto adottare la decisione entro i termini  di  cui
          al comma  2,  informa  del  ritardo  il  richiedente  e  la
          questura competente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 del sopra citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 12 (Colloquio personale).  -  1.  La  Commissione
          nazionale  e   le   Commissioni   territoriali   dispongono
          l'audizione    dell'interessato    tramite    comunicazione
          effettuata dalla questura territorialmente competente. 
              1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di
          uno solo dei componenti della  Commissione,  con  specifica
          formazione  e,  ove  possibile,  dello  stesso  sesso   del
          richiedente.  Il  componente  che  effettua  il   colloquio
          sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
          decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione
          del   Presidente,   o   su   richiesta    dell'interessato,
          preventivamente informato, il colloquio si  svolge  innanzi
          alla Commissione. 
              2.   La   Commissione   territoriale   puo'    omettere
          l'audizione  del  richiedente  quando  ritiene   di   avere
          sufficienti   motivi   per   accogliere   la   domanda   di
          riconoscimento dello status di rifugiato in relazione  agli
          elementi forniti dal richiedente ai sensi  dell'articolo  3
          del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  ed  in
          tutti i casi in cui  risulti  certificata  dalla  struttura
          sanitaria pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il
          Servizio    sanitario     nazionale     l'incapacita'     o
          l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale. 
              3.  Il  colloquio  puo'  essere  rinviato  qualora   le
          condizioni di salute del cittadino  straniero,  certificate
          ai sensi del comma 2,  non  lo  rendano  possibile,  ovvero
          qualora l'interessato richieda ed  ottenga  il  rinvio  per
          gravi motivi. 
              4.  Se  il  cittadino  straniero  benche'  regolarmente
          convocato non si presenta al colloquio senza  aver  chiesto
          il rinvio, l'autorita' decidente decide  sulla  base  della
          documentazione disponibile. 
              5. Nel caso la convocazione non  sia  stata  portata  a
          conoscenza  del  richiedente  asilo  non   ospitato   nelle
          strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia  gia'
          stata emessa nei suoi confronti decisione  di  accoglimento
          della  relativa  istanza,   la   Commissione   territoriale
          competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola
          volta ed entro dieci giorni dalla  cessazione  della  causa
          che non ha consentito lo  svolgimento  del  colloquio,  una
          nuova convocazione dell'interessato, secondo  le  modalita'
          di cui al  comma  1,  al  fine  della  riattivazione  della
          procedura.».