Art. 6 
 
Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la
  protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati. 
  1. Al fine di favorire  l'ampliamento  del  Sistema  di  protezione
finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla  tutela  dei
rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di  protezione
umanitaria,  il  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i   servizi
dell'asilo  di  cui  all'articolo  1-septies  del  decreto-legge   30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di euro 50.850.570  per  l'anno
2014. 
  2. Al fine  di  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  connesse
all'eccezionale afflusso di stranieri  sul  territorio  nazionale  e'
istituito per le esigenze del  Ministero  dell'interno  nel  relativo
stato di previsione un Fondo con una dotazione  finanziaria  di  euro
62.700.000 per l'anno 2014, la  cui  ripartizione  e'  effettuata  ((
entro il 31 dicembre 2014 )) con decreto del  Ministro  dell'interno,
previa intesa con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  anche
tenendo conto delle  finalita'  previste  dall'articolo  14-bis,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ((  Entro  il  30  giugno
2015, il Ministro  dell'interno  invia  alle  competenti  Commissioni
parlamentari una relazione in cui da' conto dell'utilizzo  del  Fondo
di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel  fronteggiare
l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. )) 
  ((  2-bis.  Entro  il  30  giugno  di  ogni   anno,   il   Ministro
dell'interno, coordinandosi con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  presenta  alle  Camere   una   relazione   in   merito   al
funzionamento del sistema  di  accoglienza  predisposto  al  fine  di
fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  connesse   all'eccezionale
afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2.  La
prima relazione  deve  riferirsi  al  periodo  intercorrente  tra  il
novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione  deve  contenere  dati
relativi al numero delle  strutture,  alla  loro  ubicazione  e  alle
caratteristiche   di   ciascuna,   nonche'    alle    modalita'    di
autorizzazione, all'entita' e all'utilizzo  effettivo  delle  risorse
finanziarie erogate e alle modalita' della ricezione degli stessi. )) 
  3. All'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole: « e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n.  183,
che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma  11,
del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e all'articolo 12 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma  11,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  iscritto  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo1-septies   del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39  (Norme
          urgenti  in  materia  di  asilo  politico,  di  ingresso  e
          soggiorno    dei    cittadini    extracomunitari    e    di
          regolarizzazione dei cittadini extracomunitari  ed  apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato): 
              «Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche  e  i
          servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del  finanziamento  delle
          attivita' e degli interventi di cui all'articolo  1-sexies,
          presso il Ministero dell'interno,  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  la  cui
          dotazione e' costituita da: 
                a) le risorse iscritte  nell'unita'  previsionale  di
          base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati»  -  capitolo
          2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
          per l'anno 2002, gia'  destinate  agli  interventi  di  cui
          all'articolo 1-sexies e corrispondenti a  5,16  milioni  di
          euro; 
                b) le assegnazioni annuali del Fondo  europeo  per  i
          rifugiati, ivi comprese quelle gia'  attribuite  all'Italia
          per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di  accreditamento
          al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; 
                c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
          da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali,  e
          da altri organismi dell'Unione europea. 
              2. Le somme di cui al comma 1, lettere b)  e  c),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis, del decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero): 
              «Art. 14-bis  (Fondo  rimpatri).  -  1.  E'  istituito,
          presso  il  Ministero  dell'interno,  un   Fondo   rimpatri
          finalizzato a finanziare le spese per  il  rimpatrio  degli
          stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
              2. Nel Fondo di cui al comma 1  confluiscono  la  meta'
          del  gettito  conseguito  attraverso  la  riscossione   del
          contributo di cui all' articolo 5, comma 2-ter,  nonche'  i
          contributi eventualmente disposti dall'Unione  europea  per
          le finalita' del  Fondo  medesimo.  La  quota  residua  del
          gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma  2-ter,
          e'  assegnata  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'interno,  per  gli  oneri  connessi   alle   attivita'
          istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del  permesso
          di soggiorno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 203, della
          citata legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              203. La dotazione del fondo  di  cui  all'articolo  23,
          comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012,  n.  135,  e'  incrementata  complessivamente  di  40
          milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di  euro
          a valere sul Fondo  di  solidarieta'  comunale,  che  viene
          conseguentemente ridotto, e 10 milioni  di  euro  a  valere
          sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di
          cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011,
          n. 183,  che  a  tal  fine  sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo
          di cui all'articolo  23,  comma  11,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto  2012,  n.  135,  iscritto  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. 
              (Omissis).».