Art. 6 Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati. 1. Al fine di favorire l'ampliamento del Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di euro 50.850.570 per l'anno 2014. 2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e' istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione e' effettuata (( entro il 31 dicembre 2014 )) con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalita' previste dall'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (( Entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui da' conto dell'utilizzo del Fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. )) (( 2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonche' alle modalita' di autorizzazione, all'entita' e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalita' della ricezione degli stessi. )) 3. All'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato): «Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da: a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro; b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea. 2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 14-bis (Fondo rimpatri). - 1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all' articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 203, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - (Omissis). 203. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (Omissis).».