Art. 7 
 
 
Riduzione degli obiettivi del  patto  di  stabilita'  interno  per  i
               comuni interessati da flussi migratori 
 
  1.  Nell'anno  2014,  per   i   comuni   di   Agrigento,   Augusta,
Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo,  Porto  Empedocle,
Pozzallo,  Ragusa,  Siculiana,  Siracusa  e   Trapani,   maggiormente
interessati  dalla  pressione  migratoria,  le  spese  connesse  alla
predetta pressione migratoria sono escluse dal  patto  di  stabilita'
interno nei limiti complessivi dell'importo  commisurato  al  50  per
cento degli effetti finanziari  determinati  dall'applicazione  della
sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183.  La  riduzione  degli  obiettivi  2014  dei
comuni di cui all'articolo 1, comma  122,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, e' conseguentemente rideterminata. Entro il 15  ottobre
2014, con decreto del Ministero dell'interno e' definito per  ciascun
comune  interessato  l'importo  della  esclusione  di  cui  al  primo
periodo, tenuto  conto  delle  spese  sostenute  e  delle  dimensioni
demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera  delle
cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 26, della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2012): 
              «Art.  31  (Patto  di  stabilita'  interno  degli  enti
          locali). - (Omissis).; 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
                a)  e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
                b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
                c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento  per  gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
                d) non puo' procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
                e)  e'  tenuto  a  rideterminare  le  indennita'   di
          funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
          del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del
          30 per cento rispetto all'ammontare  risultante  alla  data
          del 30 giugno 2010. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 122, della
          legge  13  dicembre  2010,  n.  220  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2011): 
              «Art.  1  (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con   le
          regioni.  Risultati  differenziali.  Fondi  e  tabelle).  -
          (Omissis). 
              122. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con
          apposito  decreto,  emanato  d'intesa  con  la   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali,  autorizza  la  riduzione
          degli obiettivi  annuali  degli  enti  assoggettabili  alla
          sanzione di cui al periodo successivo in  base  ai  criteri
          definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione
          complessiva per  comuni  e  province  e'  commisurato  agli
          effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione   della
          sanzione  operata  a  valere  sul  fondo  sperimentale   di
          riequilibrio  e  sul   fondo   perequativo,   nonche'   sui
          trasferimenti erariali destinati ai  comuni  della  Regione
          Siciliana  e   della   Sardegna,   in   caso   di   mancato
          raggiungimento  dell'obiettivo  del  patto  di   stabilita'
          interno. 
              (Omissis).».