Art. 5 
 
 
         Criteri metodologici per il trasferimento dei beni 
             e delle risorse strumentali e organizzative 
 
  1. I beni del demanio provinciale sono trasferiti  al  valore  loro
attribuito come indicato nell'ultimo bilancio approvato dall'ente che
trasferira' il bene stesso o eventualmente  attribuibile  sulla  base
dei principi contabili nazionali  in  materia  di  valutazione  degli
immobili e tenuto conto  della  capitalizzazione  degli  investimenti
effettuati su di essi. I beni del demanio culturale  sono  trasferiti
con le procedure previste dalla legge. 
  2. I beni del patrimonio immobiliare sono trasferiti al loro  costo
storico desumibile  dall'ultimo  inventario  dell'ente,  attualizzato
alla fine dell'esercizio antecedente il trasferimento e aumentato  di
eventuali capitalizzazioni  intervenute  nel  corso  degli  anni  sui
medesimi immobili. 
  3. I beni mobili sono trasferiti al loro costo storico al netto del
relativo  fondo  di   ammortamento,   come   risultante   dall'ultimo
inventario dell'ente. Ai fini del trasferimento, si tiene  conto  del
loro valore contabile. 
  4. Le partecipazioni aventi valore  economico  sono  trasferite  al
valore del patrimonio netto, asseverato dal collegio sindacale  della
societa'. 
  5. Il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali
proventi da essi ricavati, e  parimenti  degli  oneri  finanziari  di
qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti. 
  6. Per quanto riguarda le societa' o  altri  enti  partecipati  che
esercitano tutta o parte  delle  funzioni  oggetto  di  riordino,  le
relative partecipazioni sono trasferite, ai  sensi  dell'art.  2  del
presente  decreto,  e  nel  rispetto   di   quanto   previsto   dalle
disposizioni  di  legge  e  statutarie.  Le  societa'  o  altri  enti
partecipati che risultano in fase di scioglimento o  in  liquidazione
al momento del trasferimento della funzione o per i quali  sussistano
i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione non sono
soggetti al subentro dell'ente cui la funzione e' trasferita. 
  7. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono  effettuati  nel
rispetto di quanto previsto dalla lett. b) del comma 96  dell'art.  1
della legge. 
  8. La mappatura dei beni e delle partecipazioni in societa' di  cui
al presente articolo e' fatta  dall'ente,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 2 del presente decreto,  con  riferimento
alla situazione esistente alla  data  della  entrata  in  vigore  del
presente decreto.