Art. 10
Antiriciclaggio
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza
sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento,» sono
inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione
assistita (( da uno o piu' avvocati )) ai sensi di legge,».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 12
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Professionisti
(Omissis).
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di
cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati
nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni
che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo
allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica
del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa
o di rappresentanza del medesimo in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un
procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge, ove
tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante
o dopo il procedimento stesso.
(Omissis).".