Art. 11
Raccolta dei dati
1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a
seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al
Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e' stato
raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno
degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al
monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette
i dati al Ministero della giustizia.
(( 2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con
cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle
disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i
dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di
controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte
a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per
tipologia. ))