Art. 2
Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati
1. La convenzione di negoziazione assistita da (( uno o piu'
avvocati )) e' un accordo mediante il quale le parti convengono di
cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole
la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo
anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96.
(( 1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria
avvocatura, ove presente. ))
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della
procedura, in ogni caso non inferiore a un mese (( e non superiore a
tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le
parti ));
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti
indisponibili (( o vertere in materia di lavoro )).
3. La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo determinato
dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena di nullita',
in forma scritta.
5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di (( uno o piu'
avvocati )).
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni
apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita'
professionale.
7. E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente
all'atto del conferimento dell'incarico della possibilita' di
ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1.(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. (Omissis).".