Art. 2 
 
    Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati 
 
  1. La convenzione di  negoziazione  assistita  da  ((  uno  o  piu'
avvocati )) e' un accordo mediante il quale le  parti  convengono  di
cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole
la controversia tramite l'assistenza di  avvocati  iscritti  all'albo
anche ai sensi dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  2  febbraio
2001, n. 96. 
  (( 1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  di  affidare  la  convenzione  di  negoziazione  alla   propria
avvocatura, ove presente. )) 
  2. La convenzione di negoziazione deve precisare: 
    a) il termine concordato dalle  parti  per  l'espletamento  della
procedura, in ogni caso non inferiore a un mese (( e non superiore  a
tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo  tra  le
parti )); 
    b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare  diritti
indisponibili (( o vertere in materia di lavoro )). 
  3. La convenzione e' conclusa per un periodo di  tempo  determinato
dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). 
  4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena  di  nullita',
in forma scritta. 
  5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di  ((  uno  o  piu'
avvocati )). 
  6.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  sottoscrizioni
apposte   alla   convenzione   sotto   la   propria   responsabilita'
professionale. 
  7. E' dovere  deontologico  degli  avvocati  informare  il  cliente
all'atto  del  conferimento  dell'incarico  della   possibilita'   di
ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 1. Finalita' ed ambito di  applicazione  (Art.  1
          del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          d.lgs n. 80 del 1998) 
              1.(Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. (Omissis).".