Art. 3
Improcedibilita'
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di
veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra
parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo
stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo
precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di
pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila
euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e'
gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo
stesso modo provvede quando la negoziazione non e' stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica
alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da
contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita
e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la
condizione si considera avverata se l'invito non e' seguito da
adesione o e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua
ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di
procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei
casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti
urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque
denominati. (( Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette
ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai medesimi.
))
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e' condizione
di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto compenso
dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale
fine la parte e' tenuta a depositare all'avvocato apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche'
a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte
puo' stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia
decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.