Art. 4
Non accettazione dell'invito e mancato accordo
1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto
della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta
all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo'
essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di
quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di
procedura civile.
2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito
avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli
avvocati designati.