Art. 4 
 
           Non accettazione dell'invito e mancato accordo 
 
  1. L'invito a stipulare  la  convenzione  deve  indicare  l'oggetto
della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta
all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto  puo'
essere valutato dal giudice ai fini delle spese  del  giudizio  e  di
quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del  codice  di
procedura civile. 
  2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito
avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito. 
  3.  La  dichiarazione  di  mancato  accordo  e'  certificata  dagli
avvocati designati.