Art. 5
Esecutivita' dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e
trascrizione
1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti
e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la
conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
(( 2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente
trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma,
del codice di procedura civile. ))
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o
compiono uno degli atti (( soggetti a trascrizione )), per procedere
alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale
di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio'
autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un
accordo alla cui redazione ha partecipato.
(( 4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente
trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma,
del codice di procedura civile". ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 480
del codice di procedura civile:
" Art. 480. Forma del precetto.
(Omissis).
Il precetto deve contenere a pena di nullita'
l'indicazione delle parti, della data di notificazione del
titolo esecutivo, se questa e' fatta separatamente, o la
trascrizione integrale del titolo stesso, quando e'
richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale
giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve
certificare di aver riscontrato che la trascrizione
corrisponde esattamente al titolo originale.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12. Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato
sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati
costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli
obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la
conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine
pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve
essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura
civile. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al
verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente del tribunale, previo accertamento della
regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e
dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere
di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il
verbale e' omologato dal Presidente del tribunale nel cui
circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. (Omissis).".