Art. 6
Convenzione di negoziazione assistita da (( uno o piu' avvocati ))
per le soluzioni consensuali di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio,
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
Convenzione di negoziazione assistita da (( uno o piu' avvocati ))
per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio
1. La convenzione di negoziazione assistita (( da almeno un
avvocato per parte )) puo' essere conclusa tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2),
lettera b), della legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, e successive
modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
2. (( In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non
autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di
figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero
economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il
termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde
all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo
non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica
lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che
fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti
e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma
3. ))
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono,
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. (( Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato
di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di
esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato
le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati
con ciascuno dei genitori. )) L'avvocato della parte e' obbligato a
trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello
stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o
trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito
delle certificazioni di cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, (( terzo
periodo, )) e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria (( da
euro 2.000 ad euro 10.000 )). Alla irrogazione della sanzione di cui
al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere
eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. (( Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la
seguente:
"g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento
del matrimonio";
b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la
seguente:
"h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al
fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio";
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente:
"d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio". ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 49, commi
1 e 2 dell'articolo 63 e dell'articolo 69, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo
2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), come
modificati dalla presente legge:
"Art. 49. Annotazioni.
1. Negli atti di nascita si annotano:
a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione
dell'affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della
tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del
curatore provvisorio in pendenza del giudizio di
interdizione o di inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e
quelle di revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali
risulta l'esistenza del matrimonio;
g) le sentenze che pronunciano la nullita', lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere
una soluzione consensuale di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;
g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale
dello stato civile;
h) i provvedimenti della corte di appello previsti
nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le
sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della
trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un
ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto,
la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza
italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte
presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del
codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui
era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la
morte;
k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale,
in qualunque forma effettuati;
l) le domande di impugnazione del riconoscimento,
quando ne e' ordinata l'annotazione, e le relative sentenze
di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullita' o
l'annullamento dell'atto di riconoscimento;
n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per
provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le
relative impugnazioni;
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la
filiazione legittima;
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la
modifica del nome cognome relativi alla persona cui l'atto
si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la
modifica del cognome relativi alla persona da cui
l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i
casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si
sia avvalso della facolta' di poter mantenere il cognome
precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno
pseudonimo;
r) gli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano
l'atto gia' iscritto o trascritto nei registri.
(Omissis)."
"Art. 63. Iscrizioni e trascrizioni.
1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale
dello stato civile iscrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui;
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa
comunale a norma dell'articolo 110 del codice civile;
c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di
imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi
dell'articolo 101 del codice civile;
d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai
sensi dell'articolo 109 del codice civile;
e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
f) gli atti del matrimoni ai quali, per la
particolarita' del caso, non si adattano le formule
stabilite;
g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati
manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo
157 del codice civile;
g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
g-ter) gli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile
trascrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune
davanti ai ministri di culto;
b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi
dell'articolo 109 del codice civile, trasmessi
all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza
degli sposi;
c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;
d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi
all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia
fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in
materia;
e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni
celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno
degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del
codice della navigazione;
f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del
matrimonio;
g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia
all'estero la nullita', lo scioglimento, la cessazione
degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica
in qualsiasi modo un atto di matrimonio gia' iscritto o
trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;
h) le sentenze della corte di appello previste
dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e
dall'articolo 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla
legge 25 marzo I985, n. 121.
h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi
tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio.
3. (Omissis). "
"Art. 69. Annotazioni.
1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:
a) della trasmissione al ministro di culto della
comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di
matrimonio da lui celebrato;
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative
modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui
all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di
separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del
codice civile, e della scelta della legge applicabile ai
loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma
1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, e delle relative
pronunce;
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di
quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia
straniera di nullita' o di scioglimento del matrimonio; di
quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia
dell'autorita' ecclesiastica di nullita' del matrimonio; e
di quelle che pronunciano la separazione personale dei
coniugi o l'omologazione di quella consensuale;
d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere
una soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio;
d-ter) degli accordi di separazione personale, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
e) delle sentenze con le quali si pronuncia
l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati
manifestano la loro riconciliazione;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte
presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano
l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la
morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o
la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei
provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione.".