Art. 8
Interruzione della prescrizione e della decadenza
1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una
convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione
della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale. Dalla stessa data e' impedita, per una sola
volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato
nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale
deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza
decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero
dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.