Art. 9
Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza
1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi
dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie
aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con
lealta' e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le
dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del
procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in
tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento
non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni
rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le
disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si
estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto
applicabili.
(( 4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e
degli obblighi di lealta' e riservatezza di cui al comma 2
costituisce per l'avvocato illecito disciplinare. ))