Art. 93 
 
 
         Modifiche al codice penale in materia di filiazione 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, primo comma, numero 6), le parole:  "potesta'
dei  genitori"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "responsabilita'
genitoriale"; 
    b) all'articolo 32,  secondo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    c) all'articolo 34, nella rubrica e nel testo  dell'articolo,  le
parole: "potesta' dei genitori"  e  la  parola:  "potesta'",  ovunque
presenti,   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    d) all'articolo 98,  secondo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    e) all'articolo 111, secondo  comma,  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    f) all'articolo  112,  terzo  comma,  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    g) all'articolo 146, secondo  comma,  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    h) all'articolo  147,  terzo  comma,  la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    i) all'articolo 540, primo comma,  la  parola:  "illegittima"  e'
sostituita dalle  seguenti:  "fuori  del  matrimonio"  e  la  parola:
"legittima" e'  sostituita  dalle  seguenti:  "nel  matrimonio";  nel
secondo comma, la parola: "illegittima" e' sostituita dalle seguenti:
"fuori del matrimonio"; 
    l) all'articolo 564,  quarto  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    m)  nella  rubrica  dell'articolo  568  le   parole:   "fanciullo
legittimo o naturale riconosciuto" sono  sostituite  dalla  seguente:
"figlio";  al  primo  comma  le   parole:   "legittimo   o   naturale
riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti "nato nel  matrimonio  o
riconosciuto"; 
    n) all'articolo 569, le  parole:  "potesta'  dei  genitori"  sono
sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    o) all'articolo  570,  primo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    p) all'articolo  573,  primo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "responsabilita'
genitoriale"; 
    q) all'articolo  574,  primo  comma,  le  parole:  "potesta'  dei
genitori",  ovunque  presenti,  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"responsabilita' genitoriale"; 
    r) all'articolo 574-bis, le parole: "potesta' dei genitori" e  le
parole: "potesta' genitoriale",  ovunque  presenti,  sono  sostituite
dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    s) all'articolo 583-bis, quarto  comma,  numero  1),  le  parole:
"potesta'   del   genitore"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale"; 
    t) all'articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole:
"potesta'    genitoriale"    sono    sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale"; 
    u) all'articolo 609-nonies, primo comma, numero  1),  le  parole:
"potesta'   del   genitore"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"responsabilita' genitoriale". 
 
          Note all'art. 93: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  19  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 19. Pene accessorie: specie. 
              Le pene accessorie per i delitti sono: 
                1. l'interdizione dai pubblici uffici; 
                2. l'interdizione da una professione o da un'arte; 
                3. l'interdizione legale; 
                4.  l'interdizione  dagli  uffici   direttivi   delle
          persone giuridiche e delle imprese; 
                5.  l'incapacita'  di  contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione; 
                5-bis. l'estinzione del  rapporto  di  impiego  o  di
          lavoro; 
                6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della
          responsabilita' genitoriale. 
              Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 
                1. la sospensione dall'esercizio di una professione o
          di un'arte; 
                2.  la  sospensione  dagli  uffici  direttivi   delle
          persone giuridiche e delle imprese. 
              Pena   accessoria   comune   ai    delitti    e    alle
          contravvenzioni e' la pubblicazione della  sentenza  penale
          di condanna. 
              La legge penale determina gli altri casi  in  cui  pene
          accessorie  stabilite  per  i  delitti  sono  comuni   alle
          contravvenzioni.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 32. Interdizione legale. 
              Il condannato all'ergastolo e' in stato di interdizione
          legale. 
              La condanna all'ergastolo importa  anche  la  decadenza
          dalla responsabilita' genitoriale. 
              Il  condannato  alla  reclusione  per  un   tempo   non
          inferiore a cinque anni  e',  durante  la  pena,  in  stato
          d'interdizione  legale;  la  condanna   produce   altresi',
          durante  la  pena,  la  sospensione  dall'esercizio   della
          potesta'  dei  genitori,  salvo  che  il  giudice  disponga
          altrimenti. 
              Alla interdizione legale  si  applicano  per  cio'  che
          concerne la disponibilita' e  l'amministrazione  dei  beni,
          nonche' la rappresentanza negli atti ad  esse  relativi  le
          norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  34  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 34. Decadenza dalla  responsabilita'  genitoriale
          dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa. 
              La legge determina i casi nei quali la condanna importa
          la decadenza dalla responsabilita' genitoriale. 
              La  condanna  per  delitti  commessi  con  abuso  della
          responsabilita'   genitoriale   importa   la    sospensione
          dall'esercizio di essa per un  periodo  di  tempo  pari  al
          doppio della pena inflitta . 
              La decadenza dalla responsabilita' genitoriale  importa
          anche la privazione di ogni diritto che al genitore  spetti
          sui  beni  del  figlio  in  forza   della   responsabilita'
          genitoriale di cui al titolo IX  del  libro  I  del  codice
          civile. 
              La  sospensione  dall'esercizio  della  responsabilita'
          genitoriale  importa  anche  l'incapacita'  di  esercitare,
          durante la sospensione, qualsiasi diritto che  al  genitore
          spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX
          del libro I del codice civile. 
              Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia
          concessa la sospensione condizionale della pena,  gli  atti
          del  procedimento  vengono  trasmessi  al   tribunale   dei
          minorenni,  che  assume  i  provvedimenti  piu'   opportuni
          nell'interesse dei minori.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  98  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 98. Minore degli anni diciotto. 
              E' imputabile chi, nel momento in cui  ha  commesso  il
          fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non  ancora  i
          diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la
          pena e' diminuita . 
              Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque
          anni, o si tratta di pena  pecuniaria,  alla  condanna  non
          conseguono pene accessorie . Se  si  tratta  di  pena  piu'
          grave, la  condanna  importa  soltanto  l'interdizione  dai
          pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni,
          e,  nei  casi  stabiliti  dalla   legge,   la   sospensione
          dall'esercizio   della   responsabilita'   genitoriale    o
          dell'autorita' maritale .". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  111  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 111.  Determinazione  al  reato  di  persona  non
          imputabile o non punibile. 
              Chi ha determinato a commettere un  reato  una  persona
          non imputabile,  ovvero  non  punibile  a  cagione  di  una
          condizione o qualita'  personale,  risponde  del  reato  da
          questa commesso, e la pena e' aumentata. Se  si  tratta  di
          delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza,  la
          pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 
              Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e'
          il genitore esercente la  responsabilita'  genitoriale,  la
          pena e' aumentata fino  alla  meta'  o,  se  si  tratta  di
          delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza,  da
          un terzo a due terzi.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  112  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 112. Circostanze aggravanti. 
              La  pena  da  infliggere  per  il  reato  commesso   e'
          aumentata: 
              1. se il numero delle persone, che  sono  concorse  nel
          reato, e' di cinque o piu', salvo  che  la  legge  disponga
          altrimenti; 
              2. per chi, anche fuori  dei  casi  preveduti  dai  due
          numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione
          nel reato, ovvero diretto  l'attivita'  delle  persone  che
          sono concorse nel reato medesimo; 
              3.  per  chi,  nell'esercizio  della   sua   autorita',
          direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato
          persone ad esso soggette; 
              4. per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111,
          ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o
          una  persona  in  stato  di  infermita'  o  di   deficienza
          psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi o  con
          gli stessi ha partecipato nella commissione di  un  delitto
          per il quale e' previsto l'arresto in flagranza. 
              La pena e' aumentata fino alla  meta'  per  chi  si  e'
          avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione
          di una condizione o qualita' personale, o con la stessa  ha
          partecipato nella commissione di un delitto per il quale e'
          previsto l'arresto in flagranza. 
              Se chi ha determinato altri a commettere il reato o  si
          e' avvalso di altri  o  con  questi  ha  partecipato  nella
          commissione del delitto ne  e'  il  genitore  esercente  la
          responsabilita' genitoriale, nel caso previsto dal numero 4
          del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta'  e  in
          quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino
          a due terzi. 
              Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e  3
          di  questo  articolo  si  applicano  anche  se  taluno  dei
          partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  146  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 146. Rinvio  obbligatorio  dell'esecuzione  della
          pena. 
              L'esecuzione di una pena, che non  sia  pecuniaria,  e'
          differita : 
              1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 
              2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante
          di eta' inferiore ad anni uno; 
              3) se deve aver luogo nei confronti di persona  affetta
          da  AIDS  conclamata  o  da  grave  deficienza  immunitaria
          accertate ai sensi  dell'articolo  286-bis,  comma  2,  del
          codice  di  procedura  penale,  ovvero  da  altra  malattia
          particolarmente  grave  per  effetto  della  quale  le  sue
          condizioni di salute risultano incompatibili con  lo  stato
          di detenzione, quando la persona si trova in una fase della
          malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo  le
          certificazioni  del  servizio  sanitario  penitenziario   o
          esterno,  ai  trattamenti  disponibili   e   alle   terapie
          curative. 
              Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il
          differimento non opera o, se concesso, e'  revocato  se  la
          gravidanza  si  interrompe,  se  la  madre  e'   dichiarata
          decaduta dalla responsabilita' genitoriale  sul  figlio  ai
          sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore,
          viene abbandonato  ovvero  affidato  ad  altri,  sempreche'
          l'interruzione di gravidanza o il parto siano  avvenuti  da
          oltre due mesi.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  147  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 147.  Rinvio  facoltativo  dell'esecuzione  della
          pena. 
              L'esecuzione di una pena puo' essere differita: 
              1. se e' presentata domanda di grazia,  e  l'esecuzione
          della pena non deve esser differita a  norma  dell'articolo
          precedente; 
              2. se una pena  restrittiva  della  liberta'  personale
          deve essere eseguita contro chi si trova in  condizioni  di
          grave infermita' fisica; 
              3. se una pena  restrittiva  della  liberta'  personale
          deve essere eseguita nei confronti di  madre  di  prole  di
          eta' inferiore a tre anni. 
              Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non
          puo'   essere   differita   per   un   periodo    superiore
          complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in  cui
          la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se  la  domanda
          di grazia e' successivamente rinnovata. 
              Nel caso indicato nel numero  3)  del  primo  comma  il
          provvedimento e' revocato, qualora la madre sia  dichiarata
          decaduta dalla responsabilita' genitoriale  sul  figlio  ai
          sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia,
          venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. 
              Il provvedimento di cui al primo comma non puo'  essere
          adottato  o,  se  adottato,  e'  revocato  se  sussiste  il
          concreto pericolo della commissione di delitti.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  540  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 540. Rapporto di parentela. 
              Agli effetti della legge penale, quando il rapporto  di
          parentela e' considerato come elemento costitutivo  o  come
          circostanza aggravante o attenuante o  come  causa  di  non
          punibilita',  la  filiazione  fuori   dal   matrimonio   e'
          equiparata alla filiazione nel matrimonio. 
              Il rapporto  di  filiazione  fuori  dal  matrimonio  e'
          stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge
          civile anche se per effetti diversi dall'accertamento dello
          stato delle persone.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  564  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 564. Incesto. 
              Chiunque, in modo  che  ne  derivi  pubblico  scandalo,
          commette incesto con un discendente o un ascendente, o  con
          un affine in linea retta,  ovvero  con  una  sorella  o  un
          fratello, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
              La pena e' della reclusione da due a otto anni nel caso
          di relazione incestuosa. 
              Nei casi preveduti dalle  disposizioni  precedenti,  se
          l'incesto e' commesso  da  persona  maggiore  di  eta'  con
          persona minore degli anni diciotto, la  pena  e'  aumentata
          per la persona maggiorenne. 
              La condanna pronunciata contro il genitore  importa  la
          perdita della responsabilita' genitoriale.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  568  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 568. Occultamento di stato di un figlio. 
              Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia'  iscritto
          nei registri  dello  stato  civile  come  figlio  nato  nel
          matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in
          un altro luogo di beneficenza, occultandone  lo  stato,  e'
          punito con la reclusione da uno a cinque anni.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  569  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 569. Pena accessoria. 
              La condanna pronunciata contro il genitore  per  alcuno
          dei delitti preveduti da questo  capo  importa  la  perdita
          della responsabilita' genitoriale.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  570  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 570.  Violazione  degli  obblighi  di  assistenza
          familiare. 
              Chiunque,  abbandonando  il  domicilio   domestico,   o
          comunque serbando una condotta contraria all'ordine o  alla
          morale  delle  famiglie,  si  sottrae  agli   obblighi   di
          assistenza inerenti  alla  responsabilita'  genitoriale,  o
          alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione  fino
          a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
              Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 
              1. malversa o dilapida i beni del figlio minore  o  del
          pupillo o del coniuge; 
              2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti  di
          eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al
          coniuge, il quale  non  sia  legalmente  separato  per  sua
          colpa. 
              Il delitto e' punibile a querela della  persona  offesa
          salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato  e'
          commesso  nei  confronti  dei  minori,  dal  numero  2  del
          precedente comma. 
              Le disposizioni di questo articolo non si applicano  se
          il fatto e' preveduto come piu'  grave  reato  da  un'altra
          disposizione di legge .". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  573  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 573. Sottrazione consensuale di minorenni. 
              Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni
          quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la
          responsabilita' genitoriale o al tutore, ovvero lo  ritiene
          contro la volonta'  del  medesimo  genitore  o  tutore,  e'
          punito, a querela di questo, con la reclusione fino  a  due
          anni . 
              La pena e' diminuita, se il fatto e' commesso per  fine
          di matrimonio; e' aumentata , se e' commesso  per  fine  di
          libidine. 
              Si applicano  le  disposizioni  degli  articoli  525  e
          544.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  574  del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 574. Sottrazione di persone incapaci. 
              Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un
          infermo di mente, al genitore esercente la  responsabilita'
          genitoriale, al tutore, o al curatore , o a chi ne abbia la
          vigilanza o  la  custodia,  ovvero  lo  ritiene  contro  la
          volonta' dei medesimi, e' punito, a  querela  del  genitore
          esercente la  potesta'  dei  genitori,  del  tutore  o  del
          curatore, con la reclusione da uno a tre anni . 
              Alla stessa  pena  soggiace,  a  querela  delle  stesse
          persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto
          gli anni quattordici, senza il consenso di  esso  per  fine
          diverso da quello di libidine o di matrimonio. 
              Si applicano  le  disposizioni  degli  articoli  525  e
          544.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 574-bis del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 574-bis. Sottrazione e  trattenimento  di  minore
          all'estero. 
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  sottrae  un  minore  al  genitore  esercente   la
          responsabilita' genitoriale o  al  tutore,  conducendolo  o
          trattenendolo all'estero contro la  volonta'  del  medesimo
          genitore o tutore, impedendo  in  tutto  o  in  parte  allo
          stesso l'esercizio della  responsabilita'  genitoriale,  e'
          punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
              Se il fatto di cui  al  primo  comma  e'  commesso  nei
          confronti  di  un  minore  che  abbia  compiuto  gli   anni
          quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della
          reclusione da sei mesi a tre anni. 
              Se i fatti  di  cui  al  primo  e  secondo  comma  sono
          commessi da un genitore in  danno  del  figlio  minore,  la
          condanna  comporta  la  sospensione  dall'esercizio   della
          responsabilita' genitoriale.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 574-bis del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 583-bis. Pratiche  di  mutilazione  degli  organi
          genitali femminili. 
              Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche,  cagiona
          una mutilazione degli organi genitali femminili  e'  punito
          con la reclusione da quattro a dodici  anni.  Ai  fini  del
          presente  articolo,   si   intendono   come   pratiche   di
          mutilazione   degli   organi    genitali    femminili    la
          clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi
          altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. 
              Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca,
          al fine di menomare  le  funzioni  sessuali,  lesioni  agli
          organi genitali femminili diverse  da  quelle  indicate  al
          primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo  o  nella
          mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni.  La
          pena e' diminuita fino a due terzi  se  la  lesione  e'  di
          lieve entita'. 
              La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche  di
          cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un
          minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro. 
              La  condanna  ovvero  l'applicazione  della   pena   su
          richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del  codice
          di procedura  penale  per  il  reato  di  cui  al  presente
          articolo  comporta,  qualora  il  fatto  sia  commesso  dal
          genitore o dal tutore, rispettivamente: 
              1) la decadenza  dall'esercizio  della  responsabilita'
          genitoriale; 
              2)  l'interdizione  perpetua   da   qualsiasi   ufficio
          attinente alla tutela, alla curatela e  all'amministrazione
          di sostegno. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          altresi'  quando  il  fatto  e'  commesso   all'estero   da
          cittadino italiano o  da  straniero  residente  in  Italia,
          ovvero in  danno  di  cittadino  italiano  o  di  straniero
          residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito  a
          richiesta del Ministro della giustizia.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  600-septies.2  del
          codice penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 600-septies.2. Pene accessorie. 
              Alla  condanna  o  all'applicazione   della   pena   su
          richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del  codice
          di procedura penale per i delitti previsti  dalla  presente
          sezione e per il delitto di cui  all'articolo  414-bis  del
          presente codice conseguono: 
              1) la perdita della responsabilita' genitoriale, quando
          la qualita'  di  genitore  e'  prevista  quale  circostanza
          aggravante del reato; 
              2)  l'interdizione  perpetua   da   qualsiasi   ufficio
          attinente alla tutela, alla curatela o  all'amministrazione
          di sostegno; 
              3) la perdita del diritto agli alimenti e  l'esclusione
          dalla successione della persona offesa; 
              4)  l'interdizione  temporanea  dai  pubblici   uffici;
          l'interdizione dai pubblici uffici per la  durata  di  anni
          cinque in seguito alla condanna alla reclusione  da  tre  a
          cinque  anni,  ferma  restando,  comunque,   l'applicazione
          dell'articolo  29,  primo  comma,  quanto  all'interdizione
          perpetua. 
              La condanna o l'applicazione della  pena  su  richiesta
          delle  parti  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di
          procedura  penale  per  uno  dei  delitti  previsti   dalla
          presente sezione e  per  il  delitto  di  cui  all'articolo
          414-bis del presente codice, quando commessi  in  danno  di
          minori, comporta in ogni caso  l'interdizione  perpetua  da
          qualunque incarico nelle scuole di  ogni  ordine  e  grado,
          nonche'  da  ogni  ufficio  o  servizio  in  istituzioni  o
          strutture pubbliche o private frequentate  abitualmente  da
          minori. 
              In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi  la
          cui attivita' risulta finalizzata ai delitti previsti dalla
          presente  sezione,  nonche'  la  revoca  della  licenza  di
          esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per  le
          emittenti radiotelevisive.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  609-nonies,  del
          codice penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 609-nonies.  Pene  accessorie  ed  altri  effetti
          penali. 
              La condanna o l'applicazione della  pena  su  richiesta
          delle parti  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
          procedura penale per  alcuno  dei  delitti  previsti  dagli
          articoli  609-bis,  609-ter,   609-quater,   609-quinquies,
          609-octies e 609-undecies comporta: 
              1) la perdita della responsabilita' genitoriale, quando
          la  qualita'  di  genitore  e'   elemento   costitutivo   o
          circostanza aggravante del reato; 
              2)  l'interdizione  perpetua   da   qualsiasi   ufficio
          attinente alla tutela, alla curatela e  all'amministrazione
          di sostegno; 
              3) la perdita del diritto agli alimenti e  l'esclusione
          dalla successione della persona offesa; 
              4)  l'interdizione  temporanea  dai  pubblici   uffici;
          l'interdizione dai pubblici uffici per la  durata  di  anni
          cinque in seguito alla condanna alla reclusione  da  tre  a
          cinque  anni,  ferma  restando,  comunque,   l'applicazione
          dell'articolo  29,  primo  comma,  quanto  all'interdizione
          perpetua; 
              5) la sospensione dall'esercizio di una  professione  o
          di un'arte 
              La condanna o l'applicazione della  pena  su  richiesta
          delle  parti  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di
          procedura penale, per alcuno  dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies  e  609-undecies,  se
          commessi nei confronti di persona che non ha  compiuto  gli
          anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni
          caso l'interdizione perpetua da  qualunque  incarico  nelle
          scuole di ogni ordine e grado nonche'  da  ogni  ufficio  o
          servizio in istituzioni o in altre  strutture  pubbliche  o
          private frequentate prevalentemente da minori. 
              La  condanna  per  i  delitti  previsti   dall'articolo
          600-bis,  secondo  comma,  dall'articolo   609-bis,   nelle
          ipotesi  aggravate  di  cui  all'articolo  609-ter,   dagli
          articoli  609-quater,  609-quinquies  e  609-octies,  nelle
          ipotesi aggravate  di  cui  al  terzo  comma  del  medesimo
          articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per  una
          durata minima di un  anno,  l'applicazione  delle  seguenti
          misure di sicurezza personali: 
              1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti
          e  della  libera  circolazione,  nonche'  il   divieto   di
          avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 
              2) il divieto  di  svolgere  lavori  che  prevedano  un
          contatto abituale con minori; 
              3) l'obbligo di tenere informati gli organi di  polizia
          sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. 
              Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma
          e' soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni .".