Art. 94 
 
 
  Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione 
 
  1. All'articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e
nel comma 1, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle
seguenti: "responsabilita' genitoriale". 
 
          Note all'art. 94: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 288 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal presente decreto: 
              "Art.    288.    Sospensione    dall'esercizio    della
          responsabilita' genitoriale. 
              1. Con il  provvedimento  che  dispone  la  sospensione
          dall'esercizio  della   responsabilita'   genitoriale,   il
          giudice priva temporaneamente l'imputato,  in  tutto  o  in
          parte, dei poteri a essa inerenti. 
              2. Qualora si proceda per un delitto contro la liberta'
          sessuale,  ovvero  per  uno  dei  delitti  previsti   dagli
          articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno  di
          prossimi congiunti, la misura puo' essere disposta anche al
          di fuori dei limiti  di  pena  previsti  dall'articolo  287
          comma 1.".