Art. 94 Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione 1. All'articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Note all'art. 94: - Si riporta il testo dell'articolo 288 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 288. Sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale. 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti. 2. Qualora si proceda per un delitto contro la liberta' sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.".