Art. 95 
 
 
  Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 706 il quarto comma e' sostituito  dal  seguente:
"Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi  i
coniugi."; 
    b) all'articolo 709-ter, primo comma, la  parola:  "potesta'"  e'
sostituita dalla seguente: "responsabilita'". 
 
          Note all'art. 95: 
              - Si riporta il testo degli articoli 706 e 709-ter  del
          codice di procedura civile, come  modificati  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 706. Forma della domanda. 
              La domanda  di  separazione  personale  si  propone  al
          tribunale  del  luogo  dell'ultima  residenza  comune   dei
          coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in  cui  il  coniuge
          convenuto ha residenza o domicilio, con  ricorso  che  deve
          contenere l'esposizione dei fatti sui quali la  domanda  e'
          fondata. 
              Qualora il coniuge convenuto sia residente  all'estero,
          o risulti irreperibile, la domanda si propone al  tribunale
          del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se
          anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale
          della Repubblica. 
              Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
          in cancelleria, fissa con decreto la data  dell'udienza  di
          comparizione dei coniugi davanti a  se',  che  deve  essere
          tenuta entro novanta giorni dal deposito  del  ricorso,  il
          termine per la notificazione del ricorso e del decreto,  ed
          il termine entro cui il coniuge convenuto  puo'  depositare
          memoria difensiva e documenti. Al ricorso  e  alla  memoria
          difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi
          presentate. 
              Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza  di  figli
          di entrambi i coniugi." 
              "Art.   709-ter.   Soluzione   delle   controversie   e
          provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. 
              Per la  soluzione  delle  controversie  insorte  tra  i
          genitori  in  ordine  all'esercizio  della  responsabilita'
          genitoriale   o   delle   modalita'   dell'affidamento   e'
          competente il giudice del  procedimento  in  corso.  Per  i
          procedimenti di  cui  all'articolo  710  e'  competente  il
          tribunale del luogo di residenza del minore. 
              A seguito del ricorso, il giudice convoca  le  parti  e
          adotta  i  provvedimenti  opportuni.  In  caso   di   gravi
          inadempienze o di atti che comunque  arrechino  pregiudizio
          al minore  od  ostacolino  il  corretto  svolgimento  delle
          modalita' dell'affidamento, puo' modificare i provvedimenti
          in vigore e puo', anche congiuntamente: 
              1) ammonire il genitore inadempiente; 
              2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di  uno
          dei genitori, nei confronti del minore; 
              3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di  uno
          dei genitori, nei confronti dell'altro; 
              4) condannare il genitore inadempiente al pagamento  di
          una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di  75
          euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa  delle
          ammende. 
              I provvedimenti assunti dal  giudice  del  procedimento
          sono impugnabili nei modi ordinari.".