Art. 10 Obblighi dei distributori 1. I distributori che mettono un'AEE a disposizione sul mercato agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili, curando che l'AEE rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti, ovvero istruzioni ed avvertenze d'uso, almeno in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, e all'articolo 9, comma 4. 2. Il distributore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore, nonche' l'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19. 3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi, e ne informano immediatamente la predetta autorita' di vigilanza, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata. 4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita' di vigilanza, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' dell'AEE con il presente decreto e cooperano con tale autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato.