Art. 7 Obblighi dei fabbricanti 1. All'atto dell'immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti garantiscono che queste siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 4. 2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria di cui all'articolo 14 ed eseguono personalmente o fanno eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE. 3. Qualora la conformita' degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al comma 2, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformita' e appongono la marcatura CE sul prodotto finito. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione della conformita' che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita' alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 1, puo' essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Puo' essere redatta una documentazione tecnica unica. 4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformita' per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato. 5. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui e' dichiarata la conformita' delle AEE. 6. I fabbricanti mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e ne informano i distributori. 7. I fabbricanti garantiscono che sulle loro AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE. 8. I fabbricanti indicano sull'AEE oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante puo' essere contattato. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione o nazionali di recepimento contengono disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione. 9. I fabbricanti che ritengano o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; informano immediatamente l'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata. 10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita' di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' dell'AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato.
Note all'art. 7: - Per la decisione n. 768/2008/CE, si veda nelle note alle premesse.