Art. 8 
 
 
                       Obblighi dei mandatari 
 
  1. Il fabbricante puo'  nominare  un  mandatario  mediante  mandato
scritto. 
  2. Gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e la stesura  della
documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario. 
  3. Il mandatario svolge i compiti specificati nel mandato  ricevuto
dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno
i seguenti compiti: 
  a) mantenere a disposizione dell'autorita' nazionale  di  vigilanza
nazionale del mercato di cui all'articolo 19, la dichiarazione UE  di
conformita' e la documentazione tecnica per un periodo di dieci  anni
dopo l'immissione sul mercato dell'AEE; 
  b) a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita'  di
vigilanza, fornire a  tale  autorita'  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un'AEE con
il presente decreto; 
  c) cooperare  con  la  predetta  autorita'  di  vigilanza,  su  sua
richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per  garantire  la
conformita' al presente decreto delle  AEE  che  rientrano  nel  loro
mandato.