Art. 11 Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, in materia di corsi di formazione e procedure per l'abilitazione del personale docente di autoscuola. 1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.»; b) all'articolo 4, comma 1, ed all'articolo 9, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La formazione periodica e' ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»; c) agli articoli 4 e 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»; d) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.»; e) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «di cui all'allegato 2, lettera A),» sono inserite le seguenti: «relativa alle peculiarita' della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi,»; nel comma 2, dopo le parole: «secondo il programma di cui all'allegato 1» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle ore gia' oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il soggetto che sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della previgente normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli articoli 4 e 9.».
Note all'art. 11: Si riporta il testo degli articoli 1, 6 e 9 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17: «Art. 1.(Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante). - 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti: a) eta' non inferiore a diciotto anni; b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; d) patente di guida della categoria B normale o speciale.» «Art. 6.(Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore). - 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti: a) eta' non inferiore a ventuno anni; b) diploma di istruzione di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; d) patente di guida comprendente: 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.» «Art. 9. (Corsi di formazione periodica di istruttore). - 1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 e l'istruttore gia' abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione. 3. Il corso ha ad oggetto uno o piu' tra i seguenti argomenti: a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori; b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente; d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento. 4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 5. La frequenza del corso di formazione periodica e' annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.». Per il testo degli articoli 4 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, si veda nelle note alle premesse.