Art. 11 
 
Modifiche  al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
  trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, in materia di corsi di formazione
  e procedure per l'abilitazione del personale docente di autoscuola. 
 
  1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  26
gennaio 2011, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione  e
procedure  per  l'abilitazione  di  insegnanti   ed   istruttori   di
autoscuola, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. La revoca della patente di cui al comma  1,  lett.  d),
comporta la decadenza dall'abilitazione.»; 
    b) all'articolo 4, comma 1, ed  all'articolo  9,  comma  1,  sono
aggiunti in fine i seguenti  periodi:  «La  formazione  periodica  e'
ripetuta con cadenza biennale  a  decorrere  dalle  date  di  cui  al
precedente periodo. Il corso  di  formazione  periodica  puo'  essere
frequentato a partire dal sesto mese antecedente  il  compimento  del
biennio di cui al  precedente  periodo:  in  tal  caso  la  validita'
dell'abilitazione  e'  rinnovata  senza  soluzione  di   continuita'.
Qualora il corso di formazione  periodica  sia  frequentato  dopo  lo
scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza  e  fino  alla
avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di  cui  al
comma 2.»; 
    c) agli articoli 4 e 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»; 
  d) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La revoca della patente  di  cui  al  comma  1,  lett.  d),
comporta la decadenza dall'abilitazione.»; 
  e) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «di  cui  all'allegato
2,  lettera  A),»  sono  inserite   le   seguenti:   «relativa   alle
peculiarita' della guida dei diversi tipi di veicoli -  Utilizzo  dei
diversi dispositivi,»; nel comma  2,  dopo  le  parole:  «secondo  il
programma di cui all'allegato 1»  sono  inserite  le  seguenti:  «con
esclusione delle ore gia' oggetto della parte teorica  del  programma
del corso di formazione iniziale per istruttori»; dopo il comma 2  e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. Il soggetto che sia  titolare  tanto  dell'abilitazione  di
insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite  ai  sensi  dei
commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi  della  previgente
normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe
le abilitazioni frequentando  uno  solo  tra  i  corsi  di  cui  agli
articoli 4 e 9.». 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 6 e 9 del  citato
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          26 gennaio 2011, n. 17: 
              «Art.     1.(Requisiti     per     il     conseguimento
          dell'abilitazione di insegnante).  -  1.  I  requisiti  per
          conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola  sono
          i seguenti: 
                a) eta' non inferiore a diciotto anni; 
                b) diploma di istruzione di secondo grado  conseguito
          a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; 
                c) non essere stato dichiarato delinquente  abituale,
          professionale o per tendenza e non essere stato  sottoposto
          a misure  amministrative  di  sicurezza  personale  o  alle
          misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma  1,
          del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   e
          successive modificazioni; 
                d) patente di  guida  della  categoria  B  normale  o
          speciale.» 
              «Art.     6.(Requisiti     per     il     conseguimento
          dell'abilitazione di istruttore).  -  1.  I  requisiti  per
          conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola  sono
          i seguenti: 
              a) eta' non inferiore a ventuno anni; 
              b) diploma di istruzione di secondo grado; 
              c) non essere stato  dichiarato  delinquente  abituale,
          professionale o per tendenza e non essere stato  sottoposto
          a misure  amministrative  di  sicurezza  personale  o  alle
          misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma  1,
          del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   e
          successive modificazioni ed integrazioni; 
              d) patente di guida comprendente: 
              1) almeno le categorie A, B, C+E  e  D,  ad  esclusione
          delle  categorie  speciali,  per  gli  istruttori  di   cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera a); 
              2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione  delle
          categorie speciali per gli istruttori di  cui  all'articolo
          5, comma 1, lettera b); 
              3) almeno le categorie  B  speciale,  C  speciale  e  D
          speciale, per gli istruttori di cui all'articolo  5,  comma
          2.» 
              «Art. 9. (Corsi di formazione periodica di istruttore).
          - 1. L'istruttore abilitato  ai  sensi  dell'articolo  8  e
          l'istruttore  gia'  abilitato  ai  sensi  della  previgente
          normativa frequentano  un  corso  di  formazione  periodica
          della durata di otto ore, presso  un  soggetto  accreditato
          dalla  regione  territorialmente  competente  ovvero  dalle
          province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo
          in cui ha sede il soggetto  stesso,  rispettivamente  entro
          due anni  dalla  data  di  conseguimento  dell'abilitazione
          ovvero due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              2. L'istruttore non  in  regola  con  gli  obblighi  di
          formazione periodica di cui al  comma  1  non  puo'  essere
          inserito nell'organico di un'autoscuola o di un  centro  di
          istruzione automobilistica prima della  frequenza  di  tale
          corso. La violazione delle disposizioni di cui  al  periodo
          precedente comporta la sospensione dell'abilitazione. 
              3. Il corso ha ad oggetto uno o  piu'  tra  i  seguenti
          argomenti: 
              a) il mantenimento e il miglioramento delle  competenze
          generali degli istruttori; 
              b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; 
              c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza
          stradale,  in  particolare  il  comportamento  dei  giovani
          conducenti,  compresa  l'evoluzione  delle  tendenze  delle
          cause di incidente; 
              d) i nuovi sviluppi dei metodi  di  insegnamento  e  di
          apprendimento. 
              4. I soggetti accreditati ai  sensi  del  comma  1  non
          possono  svolgere  corsi  di   formazione   periodica   per
          istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero
          ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 
              5. La frequenza del corso di  formazione  periodica  e'
          annotata sull'attestato di cui all'articolo 8, comma 4.». 
              Per il testo degli articoli 4  e  10  del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  26  gennaio
          2011, n. 17, si veda nelle note alle premesse.