Art. 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni  del  decreto  17  maggio  1995,  n.  317,  come
modificate dal Capo I del  presente  decreto,  entrano  in  vigore  a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla  pubblicazione  del
presente decreto. A decorrere dalla predetta data, gli allegati 6,  7
e 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati. 
  2. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, come modificate dal Capo II del
presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo a quello  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 10 gennaio 2014 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 762 
 
          Note all'art. 12: 
              Per l'argomento del decreto del Ministro dei  trasporti
          e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, si  veda  nelle
          note alle premesse.