Art. 5 
 
 
                      Contratti di solidarieta' 
 
  1. All'articolo 6  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
dopo il comma 4 e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la
individuazione dei  datori  di  lavoro  beneficiari  della  riduzione
contributiva di  cui  al  comma  4,  entro  i  limiti  delle  risorse
disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo  1,  comma  524,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014,  e'  pari
ad euro 15 milioni annui.».