Art. 5
Contratti di solidarieta'
1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la
individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione
contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse
disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari
ad euro 15 milioni annui.».