Art. 5 
 
Garanzie e mezzi di tutela dei pazienti  di  un  altro  Stato  membro
                         dell'Unione europea 
 
  1. I pazienti di un altro Stato membro  dell'Unione  europea  hanno
diritto di ricevere dal Punto di  Contatto  Nazionale,  istituito  ai
sensi  dell'articolo  7  del  presente   decreto,   le   informazioni
riguardanti gli standard e gli orientamenti di  cui  all'articolo  4,
lettera b), del presente decreto, ivi comprese le disposizioni  sulla
vigilanza e sulla valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria,
le informazioni su quali  prestatori  di  assistenza  sanitaria  sono
soggetti a tali standard  e  orientamenti,  nonche'  le  informazioni
sull'accessibilita' agli ospedali per le persone con disabilita'. 
  2. I prestatori di assistenza  sanitaria  operanti  sul  territorio
nazionale  garantiscono  ai  pazienti  di  un  altro   Stato   membro
dell'Unione europea tutte le  informazioni  atte  a  consentire  agli
stessi di compiere una scelta informata e consapevole  sulle  opzioni
terapeutiche   e   sulla   disponibilita',   qualita'   e   sicurezza
dell'assistenza sanitaria da essi prestata nel territorio  nazionale;
forniscono fatture trasparenti e informazioni trasparenti su prezzi e
onorari,  sullo  status  di  autorizzazione  o  di   iscrizione   dei
prestatori di assistenza sanitaria  medesimi,  sulla  loro  copertura
assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la
loro responsabilita' professionale. 
  3. Il  paziente  che  subisca  un  danno  a  causa  dell'assistenza
sanitaria  ricevuta  in  Italia  presso  prestatori   di   assistenza
sanitaria operanti nel territorio italiano ha diritto ad esperire gli
ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento nazionale. 
  4.  I  dati  personali  dei  pazienti  di  un  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea  che  intendono  curarsi  e/o  che  sono   stati
sottoposti a cure nel territorio italiano  sono  trattati  nel  pieno
rispetto delle vigenti normative nazionali in materia. 
  5. Al fine di garantire la continuita' della cura, i pazienti di un
altro Stato membro dell'Unione europea che hanno ricevuto  assistenza
sanitaria nel territorio italiano  presso  prestatori  di  assistenza
sanitaria  operanti  nel  territorio  italiano  hanno  diritto   alla
cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico,  in  cui  si  e'
registrato il trattamento in questione, nonche' all'accesso ad almeno
una copia di  tale  cartella  clinica  in  conformita'  alla  vigente
normativa nazionale. 
  6. I pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea non sono
discriminati in ragione della loro nazionalita'. 
  7. I prestatori di assistenza sanitaria applicano ai pazienti di un
altro Stato membro dell'Unione europea le stesse tariffe o gli stessi
onorari applicati ai pazienti nazionali  in  una  situazione  clinica
comparabile, ovvero fissano un prezzo calcolato  in  base  a  criteri
oggettivi  e  non  discriminatori  qualora  non  esista   un   prezzo
comparabile con quello previsto per i pazienti nazionali. 
  8. Qualora sia  giustificato  da  motivi  imperativi  di  interesse
generale, quali le esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo
di assicurare,  nel  territorio  nazionale,  la  possibilita'  di  un
accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure  di
elevata qualita' o la volonta' di garantire un controllo dei costi  e
di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie,
tecniche e umane, con decreto del Ministro della salute, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  possono  essere  adottate
misure sull'accesso alle cure. Tali misure possono essere limitate al
territorio di una o piu' regioni, o a  singole  aziende  o  enti  del
servizio sanitario nazionale, e  possono  essere  adottate  anche  su
richiesta delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. Le predette misure sono limitate a quanto  e'  necessario  e
proporzionato e non possono costituire un  mezzo  di  discriminazione
arbitraria. Esse sono  tempestivamente  pubblicate  sul  portale  del
Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle  province
autonome interessate e sono oggetto delle informazioni rese dal Punto
di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 7.