Art. 7 
 
Punto   di   contatto   nazionale    per    l'assistenza    sanitaria
                          transfrontaliera 
 
  1. E' istituito presso  il  Ministero  della  salute  il  Punto  di
Contatto Nazionale per l'assistenza  sanitaria  transfrontaliera.  E'
fatta salva la facolta' delle regioni e delle  province  autonome  di
istituire propri punti di contatto regionali, al fine di agevolare la
trasmissione delle informazioni  previste  dal  presente  decreto  al
Punto di contatto nazionale. 
  2. Il Ministero della salute mette  a  disposizione  del  pubblico,
tramite il proprio portale, le necessarie informazioni sul  Punto  di
Contatto Nazionale, comprensive dei relativi contatti.  Il  Punto  di
Contatto  Nazionale  consulta  le  organizzazioni  dei  pazienti,   i
prestatori di  assistenza  sanitaria  e  le  assicurazioni  sanitarie
operanti sul territorio nazionale. 
  3.  Il  Punto  di  Contatto  Nazionale  facilita  lo   scambio   di
informazioni di cui al comma 5 e coopera strettamente con i Punti  di
Contatto Nazionale degli altri Stati Membri dell'Unione europea e con
la Commissione europea. 
  4. Il Punto  di  Contatto  Nazionale  fornisce,  su  richiesta,  le
coordinate dei Punti di Contatto Nazionali degli altri  Stati  membri
dell'Unione europea. 
  5. Al fine di consentire ai pazienti di esercitare i  loro  diritti
in materia di assistenza  sanitaria  transfrontaliera,  il  Punto  di
Contatto Nazionale fornisce loro le informazioni di cui all' articolo
5, comma 1, all' articolo 6, comma 2, e all'articolo 9, comma 8,  del
presente decreto, nonche' le informazioni relative ai  prestatori  di
assistenza  sanitaria,  ivi  comprese,  su  richiesta  del   paziente
medesimo, le informazioni sul diritto di un prestatore  specifico  di
prestare servizi  o  su  ogni  restrizione  al  suo  esercizio.  Esso
fornisce, altresi', le informazioni sui diritti dei  pazienti,  sulle
procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente  alla
legislazione nazionale, come pure sulle  possibilita'  giuridiche  ed
amministrative disponibili per risolvere le  controversie,  anche  in
caso di danni derivanti dall'assistenza  sanitaria  transfrontaliera.
Il  Punto  di  Contatto  Nazionale  fornisce,  inoltre,  informazioni
relative ai dati da  includere,  ai  sensi  dell'articolo  12,  nelle
ricette mediche rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea  e
destinate ad essere spedite nello Stato italiano,  ovvero  rilasciate
nello Stato italiano e destinate ad essere spedite in un altro  Stato
membro dell'Unione europea. 
  6.  Per  le  informazioni  relative  ai  prestatori  di  assistenza
sanitaria,  il  Punto  di  Contatto  Nazionale  fa  riferimento  agli
elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario
(NSIS) del Ministero della salute. Le regioni e le province  autonome
assicurano la tempestiva trasmissione  per  via  telematica  al  NSIS
delle ulteriori informazioni di organizzazione  dei  servizi  erogati
dai prestatori di assistenza sanitaria, necessarie per lo svolgimento
delle funzioni da parte del Punto di Contatto Nazionale. 
  7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
trasmettono  al  Punto  di  Contatto  Nazionale,  su  richiesta,   le
informazioni di cui al presente articolo e all'articolo 6,  comma  2,
nonche' tutte le  altre  informazioni  e  i  dati  necessari  per  le
finalita' ivi previste, anche per via telematica. 
  8. Il Ministero della salute attiva le necessarie  procedure  volte
ad assicurare che le informazioni di cui al presente  articolo  siano
facilmente accessibili e siano rese disponibili per  via  elettronica
sul portale del Ministero della salute e in formati accessibili  alle
persone con disabilita'.