Art. 29 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Per  installazioni  esistenti  che  svolgono   attivita'   gia'
ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, gli  eventuali  procedimenti  di  rilascio,  rinnovo,  riesame  o
modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla  data
del 7 gennaio 2013  sono  conclusi  con  riferimento  alla  normativa
vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e  non  oltre
settantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto . Resta salva la facolta' per i  gestori  di  presentare  per
tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina  di
cui al presente titolo. 
  2.  I  gestori  delle  installazioni  esistenti  che  non  svolgono
attivita' gia' ricomprese all'Allegato VIII alla  Parte  Seconda  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come  introdotto  dal
decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il
primo rilascio  della  autorizzazione  integrata  ambientale,  ovvero
istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo  III-bis  della  Parte
Seconda, nel caso in cui l'esercizio  debba  essere  autorizzato  con
altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014. 
  3. L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in  esito
alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio  2015.  Nelle  more
della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e
comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono  continuare
l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti. 
  4. Le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non
trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e  di  rinnovo
avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Per gli impianti di cui all'articolo 268, comma 1, lettera  gg),
numero 3), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzati
prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,
l'applicazione dei valori limite previsti dall'articolo 273, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' assicurata in  sede
di rinnovo o riesame dell'autorizzazione. 
  6. Le modifiche previste al comma 15 dell'articolo 28, in  caso  di
stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono applicate dalle autorizzazioni rilasciate  in  sede  di
rinnovo o riesame. 
 
          Note all'art. 29: 
              Il testo dell'Allegato  I  al  decreto  legislativo  18
          febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della  direttiva
          96/61/CE relativa alla prevenzione  e  riduzione  integrate
          dell'inquinamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  22
          aprile 2005, n. 93, S.O., cosi' recita: 
              "Allegato I 
              (art. 1, comma 1) 
              Categorie di attivita' industriali di cui all'art. 1 
              1. Gli impianti o le parti di impianti  utilizzati  per
          la ricerca, lo  sviluppo  e  la  sperimentazione  di  nuovi
          prodotti e processi non rientrano nel presente decreto. 
              2. I valori limite riportati di seguito si  riferiscono
          in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
          uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate
          alla medesima voce in uno stesso impianto o in  una  stessa
          localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. 
              1. Attivita' energetiche. 
              1.1 Impianti di  combustione  con  potenza  termica  di
          combustione di oltre 50 MW. 
              1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 
              1.3. Cokerie. 
              1.4. Impianti  di  gassificazione  e  liquefazione  del
          carbone. 
              2. Produzione e trasformazione dei metalli. 
              2.1  Impianti  di  arrostimento  o  sinterizzazione  di
          minerali metallici compresi i minerali solforati. 
              2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
          primaria  o  secondaria),  compresa  la   relativa   colata
          continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 
              2.3. Impianti destinati alla trasformazione di  metalli
          ferrosi mediante: 
              a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20
          tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 
              b) forgiatura con  magli  la  cui  energia  di  impatto
          supera 50 kJ per maglio e allorche' la  potenza  calorifica
          e' superiore a 20 MW; 
              c) applicazione di strati protettivi  di  metallo  fuso
          con una capacita' di trattamento superiore a  2  tonnellate
          di acciaio grezzo all'ora. 
              2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una  capacita'  di
          produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 
              2.5. Impianti: 
              a) destinati a ricavare metalli grezzi non  ferrosi  da
          minerali, nonche' concentrati o  materie  prime  secondarie
          attraverso    procedimenti    metallurgici,    chimici    o
          elettrolitici; 
              b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
          prodotti di recupero (affinazione, formatura in  fonderia),
          con una capacita' di fusione superiore a  4  tonnellate  al
          giorno per il piombo e il  cadmio  o  a  20  tonnellate  al
          giorno per tutti gli altri metalli. 
              2.6. Impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
          o  chimici  qualora  le  vasche  destinate  al  trattamento
          utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. 
              3. Industria dei prodotti minerali. 
              3.1. Impianti  destinati  alla  produzione  di  clinker
          (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di  produzione
          supera 500 tonnellate al giorno oppure  di  calce  viva  in
          forni rotativi la cui capacita'  di  produzione  supera  50
          tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni  aventi  una
          capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
              3.2. Impianti destinati alla produzione  di  amianto  e
          alla fabbricazione di prodotti dell'amianto. 
              3.3. Impianti per la fabbricazione del  vetro  compresi
          quelli destinati alla produzione di  fibre  di  vetro,  con
          capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 
              3.4. Impianti  per  la  fusione  di  sostanze  minerali
          compresi  quelli  destinati  alla   produzione   di   fibre
          minerali,  con  una  capacita'  di  fusione  di  oltre   20
          tonnellate al giorno. 
              3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
          mediante cottura, in particolare tegole,  mattoni,  mattoni
          refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'
          di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con  una
          capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una  densita'  di
          colata per forno superiore a 300 kg/m3. 
              4. Industria chimica. 
              Nell'ambito delle categorie di attivita' della  sezione
          4  si  intende  per  produzione  la  produzione  su   scala
          industriale mediante trasformazione chimica delle  sostanze
          o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 
              4.1 Impianti chimici per la fabbricazione  di  prodotti
          chimici organici di base come: 
              a) idrocarburi semplici (lineari o  anulari,  saturi  o
          insaturi, alifatici o aromatici); 
              b)   idrocarburi   ossigenati,   segnatamente   alcoli,
          aldeidi,  chetoni,  acidi  carbossilici,  esteri,  acetati,
          eteri, perossidi, resine, epossidi; 
              c) idrocarburi solforati; 
              d) idrocarburi  azotati,  segnatamente  ammine,  amidi,
          composti nitrosi,  nitrati  o  nitrici,  nitrili,  cianati,
          isocianati; 
              e) idrocarburi fosforosi; 
              f) idrocarburi alogenati; 
              g) composti organometallici; 
              h)  materie  plastiche   di   base   (polimeri,   fibre
          sintetiche, fibre a base di cellulosa); 
              i) gomme sintetiche; 
              j) sostanze coloranti e pigmenti; 
              k) tensioattivi e agenti di superficie. 
              4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di  prodotti
          chimici inorganici di base, quali: 
              a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro  di  idrogeno,
          fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
          di zolfo, ossidi di azoto,  idrogeno,  biossido  di  zolfo,
          bicloruro di carbonile; 
              b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido
          fosforico,   acido   nitrico,   acido   cloridrico,   acido
          solforico, oleum e acidi solforati; 
              c)  basi,  quali  idrossido  d'ammonio,  idrossido   di
          potassio, idrossido di sodio; 
              d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di  potassio,
          carbonato  di  potassio,  carbonato  di  sodio,  perborato,
          nitrato d'argento; 
              e)  metalloidi,  ossidi  metallici  o  altri   composti
          inorganici, quali carburo di calcio,  silicio,  carburo  di
          silicio. 
              4.3.  Impianti  chimici   per   la   fabbricazione   di
          fertilizzanti  a  base  di  fosforo,   azoto   o   potassio
          (fertilizzanti semplici o composti). 
              4.4 Impianti chimici per la fabbricazione  di  prodotti
          di base fitosanitari e di biocidi. 
              4.5 Impianti che utilizzano un procedimento  chimico  o
          biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici  di
          base. 
              4.6.  Impianti  chimici   per   la   fabbricazione   di
          esplosivi. 
              5. Gestione dei rifiuti. 
              Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e  l'art.  3
          della  direttiva  91/689/CEE,  del  12  dicembre  1991  del
          Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi. 
              5.1. Impianti  per  l'eliminazione  o  il  ricupero  di
          rifiuti  pericolosi,  della  lista  di  cui   all'art.   1,
          paragrafo 4,  della  direttiva  91/689/CEE  quali  definiti
          negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
          R  9)  della  direttiva  75/442/CEE   e   nella   direttiva
          75/439/CEE del 16 giugno 1975  del  Consiglio,  concernente
          l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di  oltre  10
          tonnellate al giorno. 
              5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
          definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989  del
          Consiglio,  concernente  la  prevenzione  dell'inquinamento
          atmosferico provocato dai nuovi impianti  di  incenerimento
          dei rifiuti urbani, e nella  direttiva  89/429/CEE  del  21
          giugno  1989  del  Consiglio,  concernente   la   riduzione
          dell'inquinamento atmosferico provocato dagli  impianti  di
          incenerimento  dei  rifiuti  urbani,  con   una   capacita'
          superiore a 3 tonnellate all'ora. 
              5.3.  Impianti  per  l'eliminazione  dei  rifiuti   non
          pericolosi  quali  definiti  nell'allegato   11   A   della
          direttiva 75/442/CEE ai  punti  D  8,  D  9  con  capacita'
          superiore a 50 tonnellate al giorno. 
              5.4. Discariche che ricevono piu' di 10  tonnellate  al
          giorno  o  con  una  capacita'  totale  di   oltre   25.000
          tonnellate, ad esclusione delle discariche  per  i  rifiuti
          inerti. 
              6. Altre attivita'. 
              6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: 
              a) di pasta per carta a partire dal legno  o  da  altre
          materie fibrose; 
              b) di carta  e  cartoni  con  capacita'  di  produzione
          superiore a 20 tonnellate al giorno; 
              6.2. Impianti  per  il  pretrattamento  (operazioni  di
          lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura  di
          fibre o di tessili la cui capacita' di  trattamento  supera
          le 10 tonnellate al giorno. 
              6.3. Impianti per la  concia  delle  pelli  qualora  la
          capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al  giorno
          di prodotto finito. 
              6.4: 
              a)  Macelli  aventi  una  capacita'  di  produzione  di
          carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; 
              b)  Trattamento   e   trasformazione   destinati   alla
          fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:  materie
          prime animali (diverse dal  latte)  con  una  capacita'  di
          produzione di prodotti finiti di  oltre  75  tonnellate  al
          giorno ovvero materie prime vegetali con una  capacita'  di
          produzione di prodotti finiti di oltre  300  tonnellate  al
          giorno (valore medio su base trimestrale); 
              c) Trattamento  e  trasformazione  del  latte,  con  un
          quantitativo di latte ricevuto di oltre 200  tonnellate  al
          giorno (valore medio su base annua). 
              6.5. Impianti  per  l'eliminazione  o  il  recupero  di
          carcasse e di residui  di  animali  con  una  capacita'  di
          trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 
              6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame  o
          di suini con piu' di: 
              a) 40.000 posti pollame; 
              b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 
              c) 750 posti scrofe. 
              6.7. Impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi  organici,
          in  particolare   per   apprettare,   stampare,   spalmare,
          sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire
          o impregnare, con una  capacita'  di  consumo  di  solvente
          superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. 
              6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone
          duro) o grafite per uso elettrico  mediante  combustione  o
          grafitizzazione.". 
              Il testo dell'Allegato  VIII  alla  Parte  Seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  citato  nelle
          note alle premesse, cosi' recita: 
              "Allegati alla Parte Seconda 
              Allegato VIII - Categorie di attivita'  industriali  di
          cui all'art. 6, comma 12 
              In vigore dal 10 febbraio 2012 
              1. Gli impianti o le parti di impianti  utilizzati  per
          la ricerca, lo  sviluppo  e  la  sperimentazione  di  nuovi
          prodotti e processi non rientrano nel titolo III-bis  della
          seconda parte del presente decreto. 
              2. I valori limite riportati di seguito si  riferiscono
          in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
          uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate
          alla medesima voce in uno stesso impianto o in  una  stessa
          localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. 
              1. Attivita' energetiche. 
              1.1 Impianti di  combustione  con  potenza  termica  di
          combustione di oltre 50 MW. 
              1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 
              1.3. Cokerie. 
              1.4. Impianti  di  gassificazione  e  liquefazione  del
          carbone. 
              1.4-bis Terminali di rigassificazione e altri  impianti
          localizzati in mare su piattaforme off-shore; (1149) 
              2. Produzione e trasformazione dei metalli. 
              2.1  Impianti  di  arrostimento  o  sinterizzazione  di
          minerali metallici compresi i minerali solforati. 
              2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
          primaria  o  secondaria),  compresa  la   relativa   colata
          continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 
              2.3. Impianti destinati alla trasformazione di  metalli
          ferrosi mediante: 
              a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20
          tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 
              b) forgiatura con  magli  la  cui  energia  di  impatto
          supera 50 kJ per maglio e allorche' la  potenza  calorifica
          e' superiore a 20 MW; 
              c) applicazione di strati protettivi  di  metallo  fuso
          con una capacita' di trattamento superiore a  2  tonnellate
          di acciaio grezzo all'ora. 
              2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una  capacita'  di
          produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 
              2.5. Impianti: 
              a) destinati a ricavare metalli grezzi non  ferrosi  da
          minerali, nonche' concentrati o  materie  prime  secondarie
          attraverso    procedimenti    metallurgici,    chimici    o
          elettrolitici; 
              b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
          prodotti di recupero (affinazione, formatura in  fonderia),
          con una capacita' di fusione superiore a  4  tonnellate  al
          giorno per il piombo e il  cadmio  o  a  20  tonnellate  al
          giorno per tutti gli altri metalli. 
              2.6. Impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
          o  chimici  qualora  le  vasche  destinate  al  trattamento
          utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. 
              3. Industria dei prodotti minerali. 
              3.1. Impianti  destinati  alla  produzione  di  clinker
          (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di  produzione
          supera 500 tonnellate al giorno oppure  di  calce  viva  in
          forni rotativi la cui capacita'  di  produzione  supera  50
          tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni  aventi  una
          capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
              3.2. Impianti destinati alla produzione  di  amianto  e
          alla fabbricazione di prodotti dell'amianto. 
              3.3. Impianti per la fabbricazione del  vetro  compresi
          quelli destinati alla produzione di  fibre  di  vetro,  con
          capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 
              3.4. Impianti  per  la  fusione  di  sostanze  minerali
          compresi  quelli  destinati  alla   produzione   di   fibre
          minerali,  con  una  capacita'  di  fusione  di  oltre   20
          tonnellate al giorno. 
              3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
          mediante cottura, in particolare tegole,  mattoni,  mattoni
          refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'
          di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con  una
          capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una  densita'  di
          colata per forno superiore a 300 kg/m3. 
              4. Industria chimica. 
              Nell'ambito delle categorie di attivita' della  sezione
          4  si  intende  per  produzione  la  produzione  su   scala
          industriale mediante trasformazione chimica delle  sostanze
          o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 
              4.1 Impianti chimici per la fabbricazione  di  prodotti
          chimici organici di base come: 
              a) idrocarburi semplici (lineari o  anulari,  saturi  o
          insaturi, alifatici o aromatici); 
              b)   idrocarburi   ossigenati,   segnatamente   alcoli,
          aldeidi,  chetoni,  acidi  carbossilici,  esteri,  acetati,
          eteri, perossidi, resine, epossidi; 
              c) idrocarburi solforati; 
              d) idrocarburi  azotati,  segnatamente  ammine,  amidi,
          composti nitrosi,  nitrati  o  nitrici,  nitrili,  cianati,
          isocianati; 
              e) idrocarburi fosforosi; 
              f) idrocarburi alogenati; 
              g) composti organometallici; 
              h)  materie  plastiche   di   base   (polimeri,   fibre
          sintetiche, fibre a base di cellulosa); 
              i) gomme sintetiche; 
              l) sostanze coloranti e pigmenti; 
              m) tensioattivi e agenti di superficie. 
              4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di  prodotti
          chimici inorganici di base, quali: 
              a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro  di  idrogeno,
          fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
          di zolfo, ossidi di azoto,  idrogeno,  biossido  di  zolfo,
          bicloruro di carbonile; 
              b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido
          fosforico,   acido   nitrico,   acido   cloridrico,   acido
          solforico, oleum e acidi solforati; 
              c)  basi,  quali  idrossido  d'ammonio,  idrossido   di
          potassio, idrossido di sodio; 
              d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di  potassio,
          carbonato  di  potassio,  carbonato  di  sodio,  perborato,
          nitrato d'argento; 
              e)  metalloidi,  ossidi  metallici  o  altri   composti
          inorganici, quali carburo di calcio,  silicio,  carburo  di
          silicio. 
              4.3.  Impianti  chimici   per   la   fabbricazione   di
          fertilizzanti  a  base  di  fosforo,   azoto   o   potassio
          (fertilizzanti semplici o composti). 
              4.4 Impianti chimici per la fabbricazione  di  prodotti
          di base fitosanitari e di biocidi. 
              4.5 Impianti che utilizzano un procedimento  chimico  o
          biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici  di
          base. 
              4.6.  Impianti  chimici   per   la   fabbricazione   di
          esplosivi. 
              5. Gestione dei rifiuti. 
              Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e  l'art.  3
          della  direttiva  91/689/CEE,  del  12  dicembre  1991  del
          Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi. 
              5.1. Impianti  per  l'eliminazione  o  il  ricupero  di
          rifiuti  pericolosi,  della  lista  di  cui   all'art.   1,
          paragrafo 4,  della  direttiva  91/689/CEE  quali  definiti
          negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
          R  9)  della  direttiva  75/442/CEE   e   nella   direttiva
          75/439/CEE del 16 giugno 1975  del  Consiglio,  concernente
          l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di  oltre  10
          tonnellate al giorno. 
              5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
          definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989  del
          Consiglio,  concernente  la  prevenzione  dell'inquinamento
          atmosferico provocato dai nuovi impianti  di  incenerimento
          dei rifiuti urbani, e nella  direttiva  89/429/CEE  del  21
          giugno  1989  del  Consiglio,  concernente   la   riduzione
          dell'inquinamento atmosferico provocato dagli  impianti  di
          incenerimento  dei  rifiuti  urbani,  con   una   capacita'
          superiore a 3 tonnellate all'ora. 
              5.3.  Impianti  per  l'eliminazione  dei  rifiuti   non
          pericolosi  quali  definiti  nell'allegato   11   A   della
          direttiva 75/442/CEE ai  punti  D  8,  D  9  con  capacita'
          superiore a 50 tonnellate al giorno. 
              5.4. Discariche che ricevono piu' di 10  tonnellate  al
          giorno  o  con  una  capacita'  totale  di   oltre   25.000
          tonnellate, ad esclusione delle discariche  per  i  rifiuti
          inerti. 
              6. Altre attivita'. 
              6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: 
              a) di pasta per carta a partire dal legno  o  da  altre
          materie fibrose; 
              b) di carta  e  cartoni  con  capacita'  di  produzione
          superiore a 20 tonnellate al giorno; 
              6.2. Impianti  per  il  pretrattamento  (operazioni  di
          lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura  di
          fibre o di tessili la cui capacita' di  trattamento  supera
          le 10 tonnellate al giorno. 
              6.3. Impianti per la  concia  delle  pelli  qualora  la
          capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al  giorno
          di prodotto finito. 
              6.4: 
              a)  Macelli  aventi  una  capacita'  di  produzione  di
          carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; 
              b)  Trattamento   e   trasformazione   destinati   alla
          fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:  materie
          prime animali (diverse dal  latte)  con  una  capacita'  di
          produzione di prodotti finiti di  oltre  75  tonnellate  al
          giorno ovvero materie prime vegetali con una  capacita'  di
          produzione di prodotti finiti di oltre  300  tonnellate  al
          giorno (valore medio su base trimestrale); 
              c) Trattamento  e  trasformazione  del  latte,  con  un
          quantitativo di latte ricevuto di oltre 200  tonnellate  al
          giorno (valore medio su base annua). 
              6.5. Impianti  per  l'eliminazione  o  il  recupero  di
          carcasse e di residui  di  animali  con  una  capacita'  di
          trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 
              6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame  o
          di suini con piu' di: 
              a) 40.000 posti pollame; 
              b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 
              c) 750 posti scrofe. 
              6.7. Impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi  organici,
          in  particolare   per   apprettare,   stampare,   spalmare,
          sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire
          o impregnare, con una  capacita'  di  consumo  di  solvente
          superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. 
              6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone
          duro) o grafite per uso elettrico  mediante  combustione  o
          grafitizzazione. 
              6.8-bis.  Cattura  di  flussi  di  CO2  provenienti  da
          impianti che rientrano nel presente allegato ai fini  dello
          stoccaggio geologico a norma  del  decreto  legislativo  di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico di biossido di carbonio.". 
              Il  decreto  legislativo  29  giugno   2010,   n.   128
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a  norma
          dell'art.  12  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186,
          S.O.. 
              Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  11  maggio
          2005, n. 133, si veda nelle note alle premesse. 
              Per il testo dell'art. 268 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note  alle  premesse,  si
          veda nelle note all'art. 19. 
              Per il testo dell'art. 273 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note  alle  premesse,  si
          veda nelle note all'art. 22.