Art. 30 
 
Ulteriori disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE)  n.  166
  del 2006 relativo all'istituzione  di  un  registro  europeo  delle
  emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica
  le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE 
 
  1.  Le  autorita'  competenti  ad  ottemperare  agli  obblighi   di
comunicazione e di  valutazione  della  qualita'  dei  dati,  di  cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
11 luglio 2011, n. 157, sono: 
    a)  per  complessi  in  cui  almeno  una   installazione   svolge
un'attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la o le  autorita'  competenti  al
rilascio dell'autorizzazione integrata  ambientale,  ai  sensi  delle
norme   vigenti   al   momento   dell'avvio   del   procedimento   di
autorizzazione; 
    b) per i complessi non  compresi  nella  lettera  a),  la  stessa
autorita'  competente  prevista  alla  medesima  lettera  a)  per  un
impianto di combustione che nella medesima localita' raggiungesse  la
potenza termica di 51 MW, salvo diversa indicazione della  regione  o
della provincia autonoma in cui il complesso e' localizzato, che deve
essere  notificata,  per  ciascuna  annualita'  di  rilevazione,   al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
all'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
entro il 30 marzo. 
  2. Le comunicazioni annuali di cui all'articolo 14 del  decreto  14
febbraio 2013, n. 22, sono effettuate con le modalita'  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157. 
  3. E' punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 52.000 il gestore che omette  di  effettuare  nei  tempi
previsti le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157. 
  4. E' punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 26.000 il gestore che omette  di  rettificare  eventuali
inesattezze della comunicazione di cui all'articolo 4, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.  157,  nei
tempi e con le modalita' ivi indicate. 
 
          Note all'art. 30: 
              Il  testo  degli  articoli  3  e  4  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157,  citato
          nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 3. Autorita' competenti 
              1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art.  5,  comma
          1, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente
          e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare che si avvale  dell'Istituto  superiore  per  la
          protezione e la ricerca ambientale. 
              2.  Le  autorita'  competenti  alla  valutazione  della
          qualita' dei dati forniti dai gestori ai sensi dell'art. 4,
          comma 1, del presente decreto, sono: 
              a) per i complessi in cui  almeno  un  impianto  svolge
          un'attivita'  di   cui   all'allegato   VIII   al   decreto
          legislativo 29 giugno 2010,  n.  128,  la  o  le  autorita'
          competenti  al   rilascio   dell'autorizzazione   integrata
          ambientale  ai  sensi  delle  norme  vigenti   al   momento
          dell'avvio del procedimento di autorizzazione; 
              b) per i complessi non compresi nella  lettera  a),  la
          stessa autorita' prevista alla medesima lettera  a),  salvo
          diversa  indicazione  della  regione  o   della   provincia
          autonoma in cui il complesso e' localizzato che deve essere
          notificata al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del  mare  e  all'Istituto  superiore  per  la
          protezione e la ricerca ambientale  entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorita'  di
          cui al comma 2, lettere a)  e  b),  diverse  dal  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          trasmettono all'Istituto superiore per la protezione  e  la
          ricerca  ambientale  un  rapporto  di   valutazione   della
          qualita' dei dati forniti dai gestori, per  quanto  attiene
          alla loro completezza, esattezza e conformita' all'allegato
          II al presente decreto. Il  rapporto  di  valutazione  deve
          uniformarsi ai criteri e al formato indicati  nell'allegato
          I al presente decreto. 
              4. Nei casi in cui, l'autorita' competente ai sensi del
          comma 2 e' il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  questo  si   avvale,   per   gli
          adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell'Istituto  superiore
          per la protezione e la ricerca  ambientale  e  del  sistema
          delle agenzie regionali e  provinciali  per  la  protezione
          dell'ambiente. L'Istituto superiore per la protezione e  la
          ricerca ambientale trasmette al Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare il rapporto  di  cui
          al comma 3, entro la data ivi prevista. 
              5. Ai fini di quanto previsto all'art. 5, comma 5,  del
          regolamento (CE) n. 166/2006, le autorita' competenti sono,
          fatto salvo quanto previsto al comma 4, le autorita' di cui
          al comma 2, lettere a) e b), ciascuna per  i  complessi  di
          propria competenza. 
              6. Ai fini degli adempimenti di cui all'art.  7,  comma
          2, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente
          e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare che invia ogni anno  alla  Commissione  europea,
          entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che,
          previa verifica, l'Istituto superiore per la  protezione  e
          la ricerca ambientale comunica al Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare entro il 31  gennaio
          di ogni anno. 
              7. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
          ambientale predispone, inoltre, una  relazione  di  sintesi
          dei  rapporti  di  valutazione  trasmessi  dalle  Autorita'
          competenti.  Tale  relazione  dovra'  essere  inviata  alle
          suddette Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno." 
              "Art. 4. Obblighi dei gestori 
              1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il  gestore  tenuto
          agli obblighi di cui all'art. 5  del  regolamento  (CE)  n.
          166/2006 comunica le informazioni  ivi  richieste  relative
          all'anno   precedente   all'Istituto   superiore   per   la
          protezione  e  la  ricerca  ambientale  e  alla   autorita'
          competente di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b)  del
          presente decreto. Con la stessa procedura il gestore  puo',
          entro  il  30  giugno  dello  stesso  anno,  modificare   o
          integrare la comunicazione. 
              2. L'allegato II  al  presente  decreto  stabilisce  il
          formato, i contenuti, e la modalita' della comunicazione di
          cui al comma 1. 
              3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  al  fine  di  adeguarli  a  nuove
          disposizioni comunitarie in materia.". 
              Per il testo dell'Allegato VIII alla Parte Seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  citato  nelle
          note alle premesse, si veda nelle note all'art. 29. 
              Il decreto del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  14  febbraio  2013,  n.   22
          (Regolamento  recante  disciplina  della  cessazione  della
          qualifica  di   rifiuto   di   determinate   tipologie   di
          combustibili solidi secondari  (CSS),  ai  sensi  dell'art.
          184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152,  e  successive  modificazioni)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2013, n. 62.