Art. 32 
 
Modifiche al decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,  recante  interventi
  urgenti  per  il  risanamento  e  l'adeguamento  dei   sistemi   di
  smaltimento delle acque usate e  degli  impianti  igienico-sanitari
  nei centri storici e  nelle  isole  dei  comuni  di  Venezia  e  di
  Chioggia, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  31  maggio
  1995, n. 206 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  29  marzo  1995,  n.   96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il
comma  2  e'  sostituito  dal   seguente:   "2.   All'interno   della
conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico  di
cui  al  Capo  II  del  Titolo  IV  della  Parte  Terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e'
rilasciata dal Magistrato alle acque.  Ove  tale  autorizzazione  sia
sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte
Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il  Magistrato  alle
acque esprime le proprie determinazioni  nell'ambito  della  prevista
conferenza di servizi.". 
 
          Note all'art. 32: 
              Il testo dell'art. 2 del decreto - legge 29 marzo 1995,
          n.  96   (Interventi   urgenti   per   il   risanamento   e
          l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque  usate
          e degli impianti igienico-sanitari  nei  centri  storici  e
          nelle  isole  dei  comuni  di  Venezia  e   di   Chioggia),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n.  77,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 2. 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto  con
          il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto,
          provvede, ai sensi dell'art. 7,  comma  1,  della  legge  5
          gennaio 1994, n. 36 , all'aggiornamento dei  valori  limite
          di cui alla tabella  allegata  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. 
              2.  All'interno  della  conterminazione   lagunare   di
          Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del
          Titolo IV della  Parte  Terza  del  decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,   e'
          rilasciata   dal   Magistrato   alle   acque.   Ove    tale
          autorizzazione sia sostituita dall'autorizzazione integrata
          ambientale  di  cui  alla   Parte   Seconda   del   decreto
          legislativo n. 152  del  2006,  il  Magistrato  alle  acque
          esprime  le  proprie   determinazioni   nell'ambito   della
          prevista conferenza di servizi. 
              3. La  procedura  prevista  dall'art.  3,  trentunesimo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
          settembre 1973, n. 962 ,  si  applica  esclusivamente  agli
          impianti i cui scarichi sversano  direttamente  all'interno
          della  conterminazione  lagunare.  Per  gli   impianti   di
          depurazione pubblici e  privati  ricadenti  nel  territorio
          scolante nella laguna di Venezia si applicano le  ordinarie
          procedure di approvazione dei progetti,  di  autorizzazione
          allo  scarico  e  di  controllo  previste   dalla   vigente
          normativa statale e regionale. 
              4. ....".