Art. 33 Disposizioni finanziarie 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 33: Per il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 9.