Art. 34 
 
                             Abrogazioni 
 
  1 . A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono abrogati: 
    a) l'articolo 29-sexies,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; 
    b) l'articolo 35, comma 2-quinquies, del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; 
    c) l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni; 
    d) l'articolo 54, comma, 1 lettera a), del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; 
    e) l'articolo 273, comma  15,  lettere  l)  ed  m),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; 
    f) l'articolo 273, comma 16, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni; 
    g) l'articolo 275, commi 9 e 16, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni; 
    h) il decreto-legge 30ottobre 2007, n. 180, recante  differimento
di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e  norme
transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  dicembre
2007, n. 243; 
    i) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100. 
  2. Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,  e'  abrogato  a
decorrere dal 1° gennaio 2016. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Galletti, Ministro dell'ambiente e  della
                            tutela del territorio e del mare 
 
                            Mogherini, Ministro degli affari esteri 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Lorenzin, Ministro della salute 
 
                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Lanzetta,   Ministro   per   gli   affari
                            regionali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 34: 
              Il testo dell'art. 29-sexies del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 29-sexies. (Autorizzazione integrata ambientale) 
              1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata  ai
          sensi del presente decreto deve includere tutte  le  misure
          necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli  articoli
          6, comma 15, e 29-septies, al fine di conseguire un livello
          elevato di  protezione  dell'ambiente  nel  suo  complesso.
          L'autorizzazione   integrata   ambientale   di    attivita'
          regolamentate dal decreto legislativo  4  aprile  2006,  n.
          216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas
          serra, di cui all'allegato B  del  medesimo  decreto,  solo
          quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante
          inquinamento locale. 
              2. (abrogato). 
              3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
          valori  limite  di  emissione  fissati  per   le   sostanze
          inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato X,
          che possono  essere  emesse  dall'impianto  interessato  in
          quantita'  significativa,  in  considerazione  della   loro
          natura,  e  delle  loro  potenzialita'   di   trasferimento
          dell'inquinamento  da  un  elemento  ambientale  all'altro,
          acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della
          vigente normativa in materia di  inquinamento  acustico.  I
          valori limite di  emissione  fissati  nelle  autorizzazioni
          integrate non possono  comunque  essere  meno  rigorosi  di
          quelli fissati dalla normativa vigente  nel  territorio  in
          cui e' ubicato l'impianto. Se necessario,  l'autorizzazione
          integrata ambientale contiene  ulteriori  disposizioni  che
          garantiscono  la  protezione  del  suolo  e   delle   acque
          sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione  dei
          rifiuti  prodotti  dall'impianto   e   per   la   riduzione
          dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di
          emissione  possono  essere  integrati  o   sostituiti   con
          parametri o misure tecniche equivalenti. Per  gli  impianti
          di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, i valori limite  di
          emissione o i parametri o le  misure  tecniche  equivalenti
          tengono  conto  delle  modalita'  pratiche  adatte  a  tali
          categorie di impianti. 
              4. Fatto salvo l'art. 29-septies, i  valori  limite  di
          emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti  di
          cui ai commi precedenti fanno riferimento  all'applicazione
          delle migliori tecniche  disponibili,  senza  l'obbligo  di
          utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,  tenendo
          conto  delle  caratteristiche  tecniche  dell'impianto   in
          questione,  della  sua  ubicazione   geografica   e   delle
          condizioni  locali  dell'ambiente.  In  tutti  i  casi,  le
          condizioni di  autorizzazione  prevedono  disposizioni  per
          ridurre  al  minimo  l'inquinamento  a  grande  distanza  o
          attraverso le frontiere e garantiscono un  elevato  livello
          di protezione dell'ambiente nel suo complesso. 
              5.  L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione
          integrata   ambientale   osservando   quanto    specificato
          nell'art. 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza  delle  linee
          guida  di  cui  all'art.  29-bis,  comma   1,   l'autorita'
          competente  rilascia  comunque  l'autorizzazione  integrata
          ambientale tenendo conto di quanto  previsto  nell'allegato
          XI. 
              6. L'autorizzazione integrata ambientale  contiene  gli
          opportuni  requisiti  di  controllo  delle  emissioni,  che
          specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
          normativa in materia ambientale e nel rispetto delle  linee
          guida di cui all'art. 29-bis, comma 1, la metodologia e  la
          frequenza  di  misurazione,  la   relativa   procedura   di
          valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare  all'autorita'
          competente i dati necessari per verificarne la  conformita'
          alle condizioni di autorizzazione ambientale  integrata  ed
          all'autorita' competente e ai  comuni  interessati  i  dati
          relativi   ai   controlli   delle    emissioni    richiesti
          dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra  i  requisiti
          di controllo, l'autorizzazione stabilisce  in  particolare,
          nel rispetto delle linee  guida  di  cui  all'art.  29-bis,
          comma 1, e del decreto di cui  all'art.  33,  comma  1,  le
          modalita' e la frequenza dei controlli programmati  di  cui
          all'art. 29-decies, comma 3. Per gli  impianti  di  cui  al
          punto 6.6 dell'allegato VIII, quanto previsto dal  presente
          comma puo' tenere conto  dei  costi  e  benefici.  Per  gli
          impianti di competenza statale le comunicazioni di  cui  al
          presente comma sono trasmesse per il tramite  dell'Istituto
          Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 
              7. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene  le
          misure  relative  alle  condizioni  diverse  da  quelle  di
          normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di
          arresto dell'impianto, per le emissioni  fuggitive,  per  i
          malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto. 
              8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo
          del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi
          di tale decreto trasmette all'autorita' competente  per  il
          rilascio   dell'autorizzazione   integrata   ambientale   i
          provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai  fini  della
          sicurezza e  della  prevenzione  dei  rischi  di  incidenti
          rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In  caso  di
          decorrenza del termine stabilito dall'art. 29-quater, comma
          10, senza che le  suddette  prescrizioni  siano  pervenute,
          l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione  integrata
          ambientale e provvede ad integrarne il contenuto, una volta
          concluso il procedimento ai sensi del  decreto  legislativo
          17 agosto 1999, n. 334. 
              9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere
          altre condizioni specifiche ai fini del  presente  decreto,
          giudicate   opportune   dall'autorita'    competente.    Le
          disposizioni di cui al successivo  art.  29-nonies  non  si
          applicano  alle  modifiche  necessarie  per   adeguare   la
          funzionalita'    degli    impianti    alle     prescrizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale.". 
              Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 35. (Disposizioni transitorie e finali) 
              1.  Le  regioni  ove  necessario  adeguano  il  proprio
          ordinamento alle disposizioni del presente  decreto,  entro
          dodici mesi dall'entrata in vigore. In  mancanza  di  norme
          vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme  di
          cui al presente decreto. 
              2. Trascorso il termine di  cui  al  comma  1,  trovano
          diretta applicazione le disposizioni del presente  decreto,
          ovvero  le  disposizioni  regionali   vigenti   in   quanto
          compatibili. 
              2-bis. Le regioni a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita'  del
          presente decreto ai sensi dei relativi statuti. 
              2-ter.  Le  procedure  di  VAS,  VIA  ed  AIA   avviate
          precedentemente all'entrata in vigore del presente  decreto
          sono concluse ai  sensi  delle  norme  vigenti  al  momento
          dell'avvio del procedimento. 
              2-quater. Fino a quando il gestore si sia adeguato alle
          condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale
          rilasciata   ai   sensi   dell'art.   29-quater,    trovano
          applicazione le disposizioni relative  alle  autorizzazioni
          in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del  suolo
          previste dal  presente  decreto  e  dalle  altre  normative
          vigenti  o   le   prescrizioni   precedenti   il   rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  in   corso   di
          attuazione. 
              2-quinquies. (abrogato). 
              2-sexies.  Le   amministrazioni   statali,   gli   enti
          territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi  compresi  le
          universita' e gli istituti  di  ricerca,  le  societa'  per
          azioni a  prevalente  partecipazione  pubblica,  comunicano
          alle  autorita'  competenti  un  elenco  dei  piani  e   un
          riepilogo dei dati storici e conoscitivi del  territorio  e
          dell'ambiente  in  loro  possesso,  utili  ai  fini   delle
          istruttorie per il  rilascio  di  autorizzazioni  integrate
          ambientali,   segnalando   quelli   riservati   e   rendono
          disponibili tali dati alle stesse autorita'  competenti  in
          forma riproducibile e senza altri  oneri  oltre  quelli  di
          copia, anche attraverso le procedure e gli standard di  cui
          all'art. 6-quater del decreto-legge  12  ottobre  2000,  n.
          279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
          2000, n. 365. I dati relativi agli impianti  di  competenza
          statale  sono  comunicati,  per  il  tramite  dell'Istituto
          Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale,
          nell'ambito   dei   compiti   istituzionali   allo   stesso
          demandati. 
              2-septies. L'autorita' competente rende accessibili  ai
          gestori i dati  storici  e  conoscitivi  del  territorio  e
          dell'ambiente in proprio possesso,  di  interesse  ai  fini
          dell'applicazione del presente decreto,  ove  non  ritenuti
          riservati,  ed  in  particolare  quelli  di  cui  al  comma
          2-sexies, anche attraverso le procedure e gli  standard  di
          cui all'art. 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
          279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
          2000, n. 365.  A  tale  fine  l'autorita'  competente  puo'
          avvalersi dell'Istituto superiore per la  Protezione  e  la
          Ricerca ambientale, nell'ambito dei  compiti  istituzionali
          allo stesso demandati. 
              2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico e  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, della salute  e  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sono disciplinate le modalita' di autorizzazione  nel  caso
          in cui piu' impianti o  parti  di  essi  siano  localizzati
          sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti
          ad autorizzazione integrata  ambientale  da  rilasciare  da
          piu' di una autorita' competente. 
              2-nonies. Il rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al
          presente decreto non esime i gestori dalla  responsabilita'
          in  relazione  alle  eventuali  sanzioni  per  il   mancato
          raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni
          di cui al decreto legislativo  4  luglio  2006,  n.  216  e
          successive modifiche ed integrazioni.". 
              Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 36. (Abrogazioni e modifiche) 
              1. Gli articoli da 4 a 52  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, sono abrogati. 
              2. Gli allegati da I a V della  Parte  II  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  sono  sostituiti  dagli
          allegati al presente decreto. 
              3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma  4,
          a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  parte
          seconda del presente decreto sono inoltre abrogati: 
              a) l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
              b) l'art. 18, comma 5, della legge 11  marzo  1988,  n.
          67; 
              c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          10 agosto 1988, n. 377; 
              d) l'art. 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102; 
              e) il comma 2, dell'art. 4, ed il comma 2, dell'art. 5,
          della legge 4 agosto 1990, n. 240; 
              f) il comma 2, dell'art. 1,  della  legge  29  novembre
          1990, n. 366; 
              g) l'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380; 
              h) l'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; 
              i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
          1991, n. 460; 
              l) l'art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; 
              m) l'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          100; 
              n) l'art. 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220; 
              o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1992; 
              p) il comma 6, dell'art.  17,  della  legge  5  gennaio
          1994, n. 36; 
              q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994, n. 526; 
              r) il comma 1, dell'art. 2-bis, della legge  31  maggio
          1995, n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96); 
              s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
          1996 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  210  del  7
          settembre 1996; 
              t)  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          febbraio 1998; 
              u) il decreto del Presidente della Repubblica 3  luglio
          1998; 
              v)  la  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 4 agosto 1999; 
              z)  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   2
          settembre 1999, n. 348; 
              aa)  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  3  settembre  1999,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302; 
              bb)  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  1°  settembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000; 
              cc) l'art. 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93; 
              dd) l'art. 77, commi 1 e 2,  della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289; 
              ee) gli articoli 1 e 2 del  decreto-legge  14  novembre
          2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          gennaio 2004, n. 5; 
              ff) l'art. 5,  comma  9,  del  decreto  legislativo  18
          febbraio 2005, n. 59; 
              gg) l'art. 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62. 
              4. (abrogato).". 
              Il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 54. (Definizioni) 
              1. Ai fini della presente sezione si intende per: 
              a) (abrogata). 
              b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e
          sotterranee come di seguito specificate; 
              c) acque superficiali: le acque interne,  ad  eccezione
          delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e  le
          acque  costiere,  tranne  per  quanto  riguarda  lo   stato
          chimico, in relazione al quale sono incluse anche le  acque
          territoriali; 
              d) acque sotterranee: tutte le  acque  che  si  trovano
          sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a
          contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; 
              e) acque interne: tutte le acque superficiali  correnti
          o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno  della
          linea di base che serve  da  riferimento  per  definire  il
          limite delle acque territoriali; 
              f)  fiume:  un  corpo   idrico   interno   che   scorre
          prevalentemente  in  superficie,   ma   che   puo'   essere
          parzialmente sotterraneo; 
              g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; 
              h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
          prossimita' della foce di un fiume, che  sono  parzialmente
          di natura salina a causa della loro  vicinanza  alle  acque
          costiere, ma  sostanzialmente  influenzati  dai  flussi  di
          acqua dolce; 
              i)  acque  costiere:  le  acque  superficiali   situate
          all'interno rispetto a una retta immaginaria  distante,  in
          ogni suo punto, un miglio  nautico  sul  lato  esterno  dal
          punto  piu'  vicino  della  linea  di  base  che  serve  da
          riferimento   per   definire   il   limite   delle    acque
          territoriali, e che  si  estendono  eventualmente  fino  al
          limite esterno delle acque di transizione; 
              l) corpo idrico superficiale: un  elemento  distinto  e
          significativo di acque  superficiali,  quale  un  lago,  un
          bacino artificiale, un torrente, un fiume o  canale,  parte
          di un  torrente,  fiume  o  canale,  nonche'  di  acque  di
          transizione o un tratto di acque costiere; 
              m)  corpo   idrico   artificiale:   un   corpo   idrico
          superficiale creato da un'attivita' umana; 
              n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo  idrico
          superficiale  la  cui  natura,  a  seguito  di  alterazioni
          fisiche dovute a  un'attivita'  umana,  e'  sostanzialmente
          modificata; 
              o) corpo idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di
          acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere; 
              p) falda acquifera: uno o piu'  strati  sotterranei  di
          roccia  o   altri   strati   geologici   di   porosita'   e
          permeabilita'   sufficiente   da   consentire   un   flusso
          significativo  di  acque  sotterranee  o  l'estrazione   di
          quantita' significative di acque sotterranee; 
              q) reticolo idrografico: l'insieme degli  elementi  che
          costituiscono  il  sistema  drenante  alveato  del   bacino
          idrografico; 
              r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
          tutte  le  acque  superficiali  attraverso  una  serie   di
          torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare
          in un'unica foce, a estuario o delta; 
              s) sottobacino o sub-bacino: il  territorio  nel  quale
          scorrono tutte le acque superficiali attraverso  una  serie
          di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per  sfociare  in
          un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o
          la confluenza di un fiume; 
              t) distretto idrografico: area  di  terra  e  di  mare,
          costituita da uno o piu'  bacini  idrografici  limitrofi  e
          dalle  rispettive  acque   sotterranee   e   costiere   che
          costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
          idrografici; 
              u) difesa del  suolo:  il  complesso  delle  azioni  ed
          attivita'  riferibili  alla  tutela  e   salvaguardia   del
          territorio, dei  fiumi,  dei  canali  e  collettori,  degli
          specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle
          acque  sotterranee,  nonche'  del   territorio   a   questi
          connessi,  aventi  le  finalita'  di  ridurre  il   rischio
          idraulico, stabilizzare i fenomeni di  dissesto  geologico,
          ottimizzare l'uso e  la  gestione  del  patrimonio  idrico,
          valorizzare le caratteristiche ambientali e  paesaggistiche
          collegate; 
              v)   dissesto   idrogeologico:   la   condizione    che
          caratterizza  aree  ove  processi  naturali  o   antropici,
          relativi alla dinamica dei corpi idrici, del  suolo  o  dei
          versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio; 
              z)  opera  idraulica:  l'insieme  degli  elementi   che
          costituiscono  il  sistema  drenante  alveato  del   bacino
          idrografico.". 
              Il testo dell'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 273. (Grandi impianti di combustione) 
              1. L'Allegato II alla parte quinta del presente decreto
          stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione,
          i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti
          multicombustibili,  le  modalita'  di  monitoraggio  e   di
          controllo delle emissioni, i criteri per la verifica  della
          conformita' ai  valori  limite  e  le  ipotesi  di  anomalo
          funzionamento o di guasto degli impianti. 
              2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano
          i valori limite di emissione di cui alla parte II,  sezioni
          da 1 a 5, lettera B, e  sezione  6  dell'Allegato  II  alla
          parte quinta del presente decreto. 
              3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al  2006
          i valori limite di emissione di cui alla parte II,  sezioni
          da 1 a 5, lettera A, e  sezione  6  dell'Allegato  II  alla
          parte quinta del presente decreto si  applicano  a  partire
          dal 1° gennaio 2008. Fino a  tale  data  si  applicano  gli
          articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 14, comma 3, nonche' gli
          Allegati 4, 5, 6 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente
          8 maggio 1989. Sono fatti salvi i diversi termini  previsti
          nel suddetto Allegato II. 
              4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al  1988
          i valori limite di emissione di cui alla parte II,  sezioni
          da 1 a 5, lettera A, e sezioni 6 e 7 dell'Allegato II  alla
          parte quinta del presente decreto si  applicano  a  partire
          dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano i valori
          limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di
          azoto, le polveri e per i metalli e loro composti  previsti
          dal decreto del Ministro dell'ambiente 12  luglio  1990,  o
          contenuti nelle  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
          203, nonche' le prescrizioni relative alle  anomalie  degli
          impianti di abbattimento stabilite all'Allegato  II,  parte
          A, lettera E, dello stesso  decreto  ministeriale.  Fino  a
          tale data si applicano altresi' i massimali e gli obiettivi
          di  riduzione  delle  emissioni,  fissati  nella  parte   V
          dell'Allegato II alla parte quinta  del  presente  decreto.
          Sono  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti  in  tale
          Allegato II. 
              5. I gestori dei grandi impianti di combustione di  cui
          al  comma  4  possono  essere  esentati   dall'obbligo   di
          osservare i valori limite di emissione previsti dalla parte
          II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6  dell'Allegato
          II alla parte quinta del presente decreto, sulla base della
          procedura disciplinata dalla parte I dello stesso  Allegato
          II. 
              6. Ai fini dell'adeguamento degli impianti  di  cui  ai
          commi 3 e 4 ai valori limite di emissione ivi previsti,  il
          gestore,  nell'ambito  della  richiesta  di  autorizzazione
          integrata ambientale, presenta all'autorita' competente una
          relazione tecnica contenente la descrizione  dell'impianto,
          delle tecnologie adottate per  prevenire  l'inquinamento  e
          della qualita' e quantita'  delle  emissioni,  dalla  quale
          risulti il rispetto delle prescrizioni di cui  al  presente
          titolo, oppure un progetto di  adeguamento  finalizzato  al
          rispetto delle medesime. 
              7. Per gli impianti di potenza termica nominale pari  a
          50 MW, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di
          cui al comma 6 devono essere presentati entro il 1°  agosto
          2007 e, in caso  di  approvazione,  l'autorita'  competente
          provvede,  ai  sensi  dell'art.   269,   a   rinnovare   le
          autorizzazioni in atto. 
              8. In aggiunta a quanto previsto dall'art.  271,  comma
          14, i valori limite di emissione non si applicano ai grandi
          impianti di combustione nei casi di  anomalo  funzionamento
          previsti dalla parte I dell'Allegato II alla  parte  quinta
          del presente decreto, nel  rispetto  delle  condizioni  ivi
          previste. 
              9. Se piu' impianti di combustione,  anche  di  potenza
          termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati  nello
          stesso  stabilimento  l'autorita'   competente   deve,   in
          qualsiasi caso, considerare tali  impianti  come  un  unico
          impianto ai fini della determinazione della potenza termica
          nominale in base alla quale stabilire i  valori  limite  di
          emissione.  L'autorita'  competente,  tenendo  conto  delle
          condizioni tecniche ed economiche, puo'  altresi'  disporre
          il convogliamento delle emissioni di tali  impianti  ad  un
          solo punto di emissione ed applicare i valori  limite  che,
          in  caso  di  mancato  convogliamento,  si  applicherebbero
          all'impianto piu' recente. 
              10. L'adeguamento alle  disposizioni  del  comma  9  e'
          effettuato    nei    tempi    a    tal    fine    stabiliti
          dall'autorizzazione. 
              11. Nel caso in cui un grande impianto  di  combustione
          sia sottoposto alle modifiche qualificate come  sostanziali
          dalla  normativa  vigente  in  materia  di   autorizzazione
          integrata ambientale,  si  applicano  i  valori  limite  di
          emissione stabiliti nella parte  II,  sezioni  da  1  a  5,
          lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla  parte  quinta
          del presente decreto. 
              12. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente in materia di autorizzazione integrata  ambientale,
          per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi  del
          comma  11,  la  domanda  di  autorizzazione   deve   essere
          corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
          tecnica ed economica della generazione combinata di  calore
          e di elettricita'. Nel caso in cui  tale  fattibilita'  sia
          accertata, anche alla luce di elementi  diversi  da  quelli
          contenuti  nello  studio,  l'autorita'  competente,  tenuto
          conto della situazione del mercato e  della  distribuzione,
          condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
          realizzazione immediata o differita di tale soluzione. 
              13.  Dopo  il  1°  gennaio  2008,  agli   impianti   di
          combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed
          agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della
          parte quinta del presente decreto,  facenti  parte  di  una
          raffineria, continuano ad applicarsi,  fatto  salvo  quanto
          previsto   dalla   normativa   vigente   in   materia    di
          autorizzazione integrata ambientale,  i  valori  limite  di
          emissione calcolati, su un intervallo mensile o  inferiore,
          come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti
          emesse e la somma dei volumi delle emissioni di  tutti  gli
          impianti della raffineria,  inclusi  quelli  ricadenti  nel
          campo di applicazione del presente articolo. 
              14. In caso di  realizzazione  di  grandi  impianti  di
          combustione  che  potrebbero  arrecare   un   significativo
          pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della  Comunita'
          europea,  l'autorita'  competente  informa   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
          l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione  sulla
          valutazione  dell'impatto   ambientale   in   un   contesto
          transfrontaliero, stipulata a Espoo il  25  febbraio  1991,
          ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640. 
              15. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          agli impianti di combustione destinati alla  produzione  di
          energia,   ad   esclusione   di   quelli   che   utilizzano
          direttamente i prodotti di combustione in  procedimenti  di
          fabbricazione. Sono esclusi in particolare: 
              a) gli impianti in cui  i  prodotti  della  combustione
          sono   utilizzati    per    il    riscaldamento    diretto,
          l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli  oggetti
          o dei materiali, come i forni di  riscaldo  o  i  forni  di
          trattamento termico; 
              b) gli impianti  di  postcombustione,  cioe'  qualsiasi
          dispositivo  tecnico  per  la  depurazione   dell'effluente
          gassoso mediante combustione,  che  non  sia  gestito  come
          impianto indipendente di combustione; 
              c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori  di
          craking catalitico; 
              d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno
          in zolfo; 
              e) i reattori utilizzati nell'industria chimica; 
              f) le batterie di forni per il coke; 
              g) i cowpers degli altiforni; 
              h)  qualsiasi  dispositivo   tecnico   usato   per   la
          propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile; 
              i) le turbine a gas usate su  piattaforme  off-shore  e
          sugli  impianti  di  rigassificazione   di   gas   naturale
          liquefatto off-shore; 
              l) (abrogata). 
              m) (abrogata). 
              16. (abrogato). 
              16-bis. A partire dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto  legislativo   di   recepimento   della   direttiva
          2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico  di  biossido
          di carbonio, ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione  di
          cui all'art. 269, per gli impianti di combustione  con  una
          potenza termica nominale pari o superiore a  300  megawatt,
          il  gestore  presenta  una  relazione   che   comprova   la
          sussistenza delle seguenti condizioni: 
              a) disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio  di
          cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo di recepimento della  direttiva  2009/31/CE  in
          materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
              b) fattibilita' tecnica ed economica  di  strutture  di
          trasporto di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  aa),  del
          decreto  legislativo   di   recepimento   della   direttiva
          2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico  di  biossido
          di carbonio; 
              c) possibilita' tecnica ed economica  di  installare  a
          posteriori le strutture per la cattura di CO2. 
              16-ter.  L'autorita'  competente,  sulla   base   della
          documentazione di cui al comma  16-bis,  stabilisce  se  le
          condizioni di cui allo stesso comma  sono  soddisfatte.  In
          tal  caso  il  gestore   provvede   a   riservare   un'area
          sufficiente  all'interno  del  sito   per   installare   le
          strutture necessarie alla cattura e  alla  compressione  di
          CO2. ". 
              Il testo dell'art. 275 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 275. (Emissioni di COV) 
              1.  L'Allegato  III  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto  stabilisce,  relativamente   alle   emissioni   di
          composti organici volatili, i valori limite  di  emissione,
          le  modalita'  di  monitoraggio  e   di   controllo   delle
          emissioni, i criteri per la valutazione  della  conformita'
          dei valori misurati ai valori  limite  e  le  modalita'  di
          redazione del piano di gestione dei solventi. 
              2.  Se  nello  stesso  stabilimento  sono   esercitate,
          mediante uno o piu' impianti o  macchinari  e  sistemi  non
          fissi  o  operazioni  manuali,   una   o   piu'   attivita'
          individuate nella parte II  dell'Allegato  III  alla  parte
          quinta del presente decreto le quali superano singolarmente
          le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a  ciascuna
          di tali attivita' si applicano, secondo le modalita' di cui
          al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate  e
          per le emissioni diffuse di cui al medesimo  Allegato  III,
          parte III, oppure i valori limite di  emissione  totale  di
          cui a tale  Allegato  III,  parti  III  e  IV,  nonche'  le
          prescrizioni ivi previste.  Tale  disposizione  si  applica
          anche alle attivita' che, nello stesso  stabilimento,  sono
          direttamente  collegate  e   tecnicamente   connesse   alle
          attivita' individuate nel suddetto Allegato III, parte  II,
          e  che  possono  influire  sulle  emissioni  di   COV.   Il
          superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
          con riferimento al consumo massimo teorico di solvente.  Le
          attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte
          quinta del presente decreto comprendono  la  pulizia  delle
          apparecchiature e non comprendono la pulizia dei  prodotti,
          fatte salve le diverse disposizioni ivi previste. 
              3. Ai fini di quanto previsto dal  comma  2,  i  valori
          limite per le emissioni convogliate si applicano a  ciascun
          impianto che produce tali emissioni ed i valori limite  per
          le  emissioni  diffuse  si  applicano  alla   somma   delle
          emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
          macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni. 
              4. Il gestore che intende effettuare  le  attivita'  di
          cui  al  comma  2  presenta  all'autorita'  competente  una
          domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformita'
          all'art. 269 e a quanto previsto nel  presente  articolo  e
          nell'Allegato III alla parte quinta  del  presente  decreto
          oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione
          all'autorizzazione generale di cui all'art. 272,  comma  3.
          In aggiunta ai casi previsti dall'art.  269,  comma  8,  la
          domanda di autorizzazione deve essere presentata anche  dal
          gestore dello stabilimento in  cui  sono  esercitate  delle
          attivita' che,  a  seguito  di  una  modifica  del  consumo
          massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al
          comma 2. 
              5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi  2
          e 7, i valori limite di emissione  e  le  prescrizioni  che
          devono  essere  rispettati.  Per   la   captazione   e   il
          convogliamento si applica l'art. 270. 
              6. L'autorizzazione indica il consumo  massimo  teorico
          di  solvente  e  l'emissione   totale   annua   conseguente
          all'applicazione dei valori  limite  di  cui  al  comma  2,
          individuata  sulla  base  di  detto  consumo,  nonche'   la
          periodicita' dell'aggiornamento del piano  di  gestione  di
          cui alla parte V dell'Allegato III alla  parte  quinta  del
          presente decreto. 
              7. Il rispetto dei valori limite di emissione  previsti
          dal comma 2 e'  assicurato  mediante  l'applicazione  delle
          migliori   tecniche   disponibili   e,   in    particolare,
          utilizzando materie prime  a  ridotto  o  nullo  tenore  di
          solventi organici, ottimizzando l'esercizio e  la  gestione
          delle  attivita'  e,  ove  necessario,  installando  idonei
          dispositivi di abbattimento,  in  modo  da  minimizzare  le
          emissioni di composti organici volatili. 
              8. Se le attivita' di cui al comma  2  sono  esercitate
          presso uno stabilimento autorizzato ai  sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,
          prima  del  13  marzo  2004,  le  emissioni  devono  essere
          adeguate alle  pertinenti  prescrizioni  dell'Allegato  III
          alla  parte  quinta  del  presente  decreto  e  alle  altre
          prescrizioni del presente  articolo  entro  il  31  ottobre
          2007, ovvero, in caso di adeguamento a quanto previsto  dal
          medesimo  Allegato  III,  parte  IV,  entro  le  date   ivi
          stabilite. Fermo restando quanto stabilito dalla  normativa
          vigente in materia di autorizzazione integrata  ambientale,
          l'adeguamento  e'  effettuato  sulla  base   dei   progetti
          presentati all'autorita' competente ai  sensi  del  decreto
          ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44. Tali  stabilimenti  si
          considerano anteriori al 2006 o  anteriori  al  1988  sulla
          base dei criteri di cui all'art. 268, comma 1, lettere i) e
          i-bis). In caso di mancata presentazione del progetto o  di
          diniego   all'approvazione   del    progetto    da    parte
          dell'autorita' competente, le attivita' si  considerano  in
          esercizio senza autorizzazione. I  termini  di  adeguamento
          previsti dal presente  comma  si  applicano  altresi'  agli
          stabilimenti di cui al comma 20, in esercizio al  12  marzo
          2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione  generale
          ivi prevista entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  della
          parte quinta del presente decreto o abbiano precedentemente
          aderito alle  autorizzazioni  generali  adottate  ai  sensi
          dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare 16 gennaio 2004, n. 44. 
              9. (abrogato). 
              10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima
          del 13 marzo 2004 che conseguono un  maggiore  contenimento
          delle emissioni di composti organici  volatili  rispetto  a
          quello ottenibile con l'applicazione delle  indicazioni  di
          cui alle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta
          del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi
          di campionamento e di analisi precedentemente  in  uso.  E'
          fatta  salva  la   facolta'   del   gestore   di   chiedere
          all'autorita' competente di rivedere  dette  autorizzazioni
          sulla  base  delle  disposizioni  della  parte  quinta  del
          presente decreto. 
              11. La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve
          essere presentata anche dal gestore degli stabilimenti  nei
          quali sono esercitate le  attivita'  di  cui  al  comma  2,
          effettuate ai sensi dei commi 8 e 9, ove  le  stesse  siano
          sottoposte  a   modifiche   sostanziali.   L'autorizzazione
          prescrive che le emissioni provenienti  dagli  stabilimenti
          in cui si  effettuano  le  attivita'  oggetto  di  modifica
          sostanziale: 
              a) siano immediatamente adeguate alle prescrizioni  del
          presente articolo; o 
              b)  siano  adeguate  alle  prescrizioni  del   presente
          articolo entro il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di
          tutte le attivita' svolte dal gestore  nello  stesso  luogo
          non  superano  quelle  che  si   producono   in   caso   di
          applicazione della lettera a). 
              12. Se il  gestore  comprova  all'autorita'  competente
          che, pur utilizzando la migliore tecnica  disponibile,  non
          e' possibile rispettare il valore limite per  le  emissioni
          diffuse, tale autorita' puo' autorizzare  deroghe  a  detto
          valore limite, purche' cio'  non  comporti  rischi  per  la
          salute umana o per l'ambiente. 
              13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III
          alla  parte  quinta  del  presente   decreto,   l'autorita'
          competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle
          prescrizioni ivi stabilite  se  le  emissioni  non  possono
          essere convogliate ai sensi dell'art. 270, commi 1 e 2.  In
          tal  caso  si  applica  quanto  previsto  dalla  parte   IV
          dell'Allegato III alla parte quinta del  presente  decreto,
          salvo il gestore comprovi all'autorita' competente  che  il
          rispetto di detto Allegato non  e',  nel  caso  di  specie,
          tecnicamente ed economicamente fattibile e  che  l'impianto
          utilizza la migliore tecnica disponibile. 
              14.  L'autorita'  competente  comunica   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nella relazione di cui al comma 18, le deroghe  autorizzate
          ai sensi dei commi 12 e 13. 
              15. Se due o piu'  attivita'  effettuate  nello  stesso
          luogo superano singolarmente le soglie di cui al  comma  2,
          l'autorita' competente puo': 
              a) applicare i valori limite previsti da tale  comma  a
          ciascuna singola attivita'; o 
              b) applicare un valore di  emissione  totale,  riferito
          alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore
          a quello che si avrebbe applicando  quanto  previsto  dalla
          lettera  a);  la  presente  opzione  non  si  estende  alle
          emissioni delle sostanze indicate nel comma 17. 
              16. (abrogato). 
              17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta  del
          presente  decreto  stabilisce  appositi  valori  limite  di
          emissione per le  sostanze  caratterizzate  da  particolari
          rischi per la salute e l'ambiente. 
              18. Le autorita' competenti  trasmettono  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a  partire  dal  2005,
          una  relazione  relativa  all'applicazione   del   presente
          articolo, in conformita' a quanto previsto dalla  decisione
          2007/531/CE del 26 luglio 2007 della  Commissione  europea.
          Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti
          alla  regione  o  alla  provincia  autonoma.  Il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          invia tali informazioni alla Commissione europea. 
              19. Alle emissioni di COV degli impianti  anteriori  al
          1988, disciplinati dal  presente  articolo,  si  applicano,
          fino alle date previste dai commi 8 e 9  ovvero  fino  alla
          data di effettivo adeguamento degli impianti, se anteriore,
          i valori limite e le prescrizioni  di  cui  all'Allegato  I
          alla parte quinta del presente decreto. 
              20. I gestori degli stabilimenti costituiti  da  uno  o
          piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di  tessuti
          e   di   pellami,   escluse   le    pellicce,    e    delle
          pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita'
          competente non abbia adottato autorizzazioni  di  carattere
          generale,  comunicano   a   tali   autorita'   di   aderire
          all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato  III
          alla parte quinta del presente decreto. E' fatto  salvo  il
          potere delle medesime autorita' di adottare successivamente
          nuove  autorizzazioni  di  carattere  generale,  ai   sensi
          dell'art. 272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta,
          per  il  soggetto  interessato,  la  decadenza  di   quella
          prevista dalla  parte  VII  dell'Allegato  III  alla  parte
          quinta del presente decreto relativamente al  territorio  a
          cui  tali  nuove  autorizzazioni  si  riferiscono.  A  tali
          attivita' non si applicano le prescrizioni della  parte  I,
          paragrafo 3, punti 3.2, 3.3 e 3.4  dell'Allegato  III  alla
          parte quinta del presente decreto. 
              21. Costituisce  modifica  sostanziale,  ai  sensi  del
          presente articolo: 
              a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una modifica
          del consumo massimo teorico di  solventi  che  comporta  un
          aumento  delle  emissioni  di  composti  organici  volatili
          superiore al venticinque per cento; 
              b) per tutte  le  altre  attivita',  una  modifica  del
          consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento
          delle emissioni di composti organici volatili superiore  al
          dieci per cento; 
              c) qualsiasi modifica che,  a  giudizio  dell'autorita'
          competente, potrebbe avere effetti  negativi  significativi
          sulla salute umana o sull'ambiente; 
              d) qualsiasi modifica del consumo  massimo  teorico  di
          solventi che  comporti  la  variazione  dei  valori  limite
          applicabili. 
              22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai  sensi  del
          comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte  III,
          punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III alla
          parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo
          teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa  tra
          le soglie di consumo ivi indicate in  terza  colonna  e  le
          altre attivita' di cui alla parte III del medesimo Allegato
          III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
          a 10 tonnellate l'anno.". 
              Il  decreto  -  legge   30   ottobre   2007,   n.   180
          (Differimento  di  termini  in  materia  di  autorizzazione
          integrata ambientale e  norme  transitorie),  abrogato  dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          ottobre 2007, n. 254. 
              Per i riferimento normativi al decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 100, abrogato  dal  presente  decreto,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Per i riferimenti normativi al decreto  legislativo  11
          maggio 2005, n. 133, abrogato a decorrere  dal  1°  gennaio
          2016, si veda nelle note alle premesse.