Art. 10 
 
 
                        I sistemi collettivi 
 
  1. I produttori che non adempiono ai propri  obblighi  mediante  un
sistema individuale devono aderire a un sistema  collettivo.  Possono
partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i  raccoglitori,  i
trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo  con  i
produttori di AEE. 
  2. I sistemi collettivi sono organizzati  in  forma  consortile  ai
sensi degli articoli 2602 e seguenti  del  codice  civile  in  quanto
applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo. 
  3. I consorzi  di  cui  al  comma  2  hanno  autonoma  personalita'
giuridica di diritto privato, non hanno  fine  di  lucro  ed  operano
sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo  economico,  che
entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto  legislativo
approvano lo statuto-tipo. 
  4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE  dai
centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale  secondo
le indicazioni del Centro di coordinamento. 
  5. I consorzi esistenti e quelli di nuova  costituzione  conformano
la loro attivita' ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui
all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il
loro statuto allo statuto-tipo,  secondo  le  modalita'  indicate  ai
commi 6, 7 e 8. 
  6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro
90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro
15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare ai fini dell'approvazione. 
  7. I  sistemi  collettivi  di  nuova  costituzione  trasmettono  lo
statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione. 
  8.  Lo  statuto  e'  approvato  nei  successivi  90   giorni   alla
trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello  sviluppo
economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto  ad
adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello  statuto  e'
condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale. 
  9.  I  sistemi  collettivi  trasmettono  annualmente  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  il  piano  di
prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo
di  un  prospetto  relativo  alle  risorse  economiche  che  verranno
impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato  da  una
relazione sulla gestione  relativa  all'anno  solare  precedente  con
l'indicazione degli obiettivi raggiunti. 
  10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della
propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di  gestione  non
concorrono alla formazione del reddito e non  possono  essere  divisi
tra i consorziati. I sistemi devono dimostrare di essere in  possesso
delle  certificazioni  ISO  9001  e  14001,  EMAS,  o  altro  sistema
equivalente di gestione della qualita'  sottoposto  ad  audit  e  che
comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio  interno
all'azienda. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il testo dell'articolo 237 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              "Art. 237. (Criteri direttivi dei sistemi di gestione) 
              1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso,
          essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori  e
          concepiti  in  modo   da   assicurare   il   principio   di
          trasparenza, di non  discriminazione,  di  non  distorsione
          della  concorrenza,  di  libera  circolazione  nonche'   il
          massimo rendimento possibile.".