Art. 8 
 
 
                   Obblighi dei produttori di AEE 
 
  1. I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di  recupero
e di riciclaggio di cui all'Allegato V. 
  2. I  produttori  adempiono  ai  propri  obblighi  derivanti  dalle
disposizioni del presente decreto  legislativo  mediante  sistemi  di
gestione  individuali  o  collettivi,  operanti  in   modo   uniforme
sull'intero territorio nazionale. 
  3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di  gestione  di
cui al comma 2, determinano annualmente  e  comunicano  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  l'ammontare
del  contributo  necessario  per  adempiere,  nell'anno   solare   di
riferimento, agli  obblighi  di  raccolta,  trattamento,  recupero  e
smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura  tale
da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.
Il produttore, al momento della  messa  a  disposizione  sul  mercato
nazionale di un'AEE, puo'  applicare  sul  prezzo  di  vendita  della
stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture
di vendita ai distributori. La presenza del  contributo  puo'  essere
resa nota nell'indicazione del prezzo del  prodotto  all'utilizzatore
finale.