Art. 9 I sistemi individuali 1. I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'istanza e' corredata da un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema: a) e' organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza; b) e' effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'Allegato V; c) opera attraverso modalita' di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalita' di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei RAEE. 2. Costituisce parte integrante del progetto di cui al comma 1, un piano di raccolta, attestante che il sistema proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale, secondo una delle seguenti modalita': a) la predisposizione di un efficiente sistema di restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE; b) la stipula di apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale, da redigere al fine di assicurare che il produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di raccolta ed altri luoghi di raggruppamento dei soli RAEE derivanti dalle proprie AEE immesse sul mercato, identificate tramite il marchio di cui all'articolo 28 e appositamente selezionate. 3. Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviene entro 90 giorni dalla presentazione del progetto ed e' requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso ha effetto solo dalla data indicata nel provvedimento di riconoscimento del sistema. I sistemi riconosciuti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. La revoca del riconoscimento disposta nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi di recupero stabiliti nell'articolo 19 determina la cancellazione automatica dal Registro nazionale e l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 38, comma 7, del presente decreto legislativo. I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.