Art. 9 
 
 
                        I sistemi individuali 
 
  1. I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma
individuale organizzano un sistema autosufficiente operante  in  modo
uniforme sull'intero territorio nazionale per la  gestione  dei  RAEE
che  derivano  dal  consumo  delle  proprie  AEE  e  ne  chiedono  il
riconoscimento  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio  e  del  mare.  L'istanza  e'  corredata  da  un  progetto
descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema: 
    a) e'  organizzato  secondo  criteri  di  efficienza,  efficacia,
economicita' e trasparenza; 
    b) e' effettivamente in grado di operare su tutto  il  territorio
nazionale e di conseguire, nell'ambito delle  attivita'  svolte,  gli
obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'Allegato V; 
    c) opera attraverso modalita' di gestione idonee a garantire  che
gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalita'
di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei RAEE. 
  2. Costituisce parte integrante del progetto di cui al comma 1,  un
piano di raccolta, attestante che il sistema proposto sia in grado di
intercettare tutti i RAEE  generati  dalle  proprie  AEE  sull'intero
territorio nazionale, secondo una delle seguenti modalita': 
    a) la predisposizione di un efficiente  sistema  di  restituzione
dei RAEE generati dalle proprie AEE; 
    b) la stipula di apposite convenzioni con i soggetti responsabili
della raccolta sull'intero territorio nazionale, da redigere al  fine
di assicurare che il produttore contraente effettui il ritiro  presso
i centri di raccolta ed altri luoghi di raggruppamento dei soli  RAEE
derivanti dalle proprie AEE immesse sul mercato, identificate tramite
il marchio di cui all'articolo 28 e appositamente selezionate. 
  3. Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  avviene  entro  90  giorni  dalla
presentazione  del  progetto   ed   e'   requisito   essenziale   per
l'iscrizione  al  Registro  nazionale  di  cui  all'articolo  29  del
presente decreto legislativo. Qualora il riconoscimento di un sistema
individuale  sia  richiesto  a  seguito  di  recesso  da  un  sistema
collettivo, tale recesso ha effetto  solo  dalla  data  indicata  nel
provvedimento di riconoscimento del sistema. I  sistemi  riconosciuti
trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un programma specifico di gestione  dei  propri
RAEE relativo all'anno  solare  successivo,  copia  del  bilancio  di
esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno
solare precedente con l'indicazione  degli  obiettivi  raggiunti.  La
revoca  del  riconoscimento  disposta  nel  caso  in  cui  non  siano
raggiunti  gli  obiettivi  di  recupero  stabiliti  nell'articolo  19
determina  la  cancellazione  automatica  dal  Registro  nazionale  e
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 38,  comma  7,  del
presente decreto legislativo. I sistemi devono  dimostrare,  ai  fini
del riconoscimento, di essere in possesso  delle  certificazioni  ISO
9001 e 14001, EMAS, o altro sistema  equivalente  di  gestione  della
qualita' sottoposto ad audit e che  comprenda  anche  i  processi  di
trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.