Art. 3 
 
 
        Modifiche al codice penale in materia di sospensione 
                del procedimento con messa alla prova 
 
  1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla  prova
dell'imputato). - Nei procedimenti per reati puniti con la sola  pena
edittale pecuniaria o con la pena edittale  detentiva  non  superiore
nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa  alla  pena
pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal comma 2  dell'articolo
550 del codice di  procedura  penale,  l'imputato  puo'  chiedere  la
sospensione del processo con messa alla prova. 
  La messa alla prova  comporta  la  prestazione  di  condotte  volte
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal
reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso
cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al  servizio
sociale, per lo svolgimento di un programma che puo'  implicare,  tra
l'altro,  attivita'  di  volontariato  di  rilievo  sociale,   ovvero
l'osservanza di prescrizioni relative ai  rapporti  con  il  servizio
sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta'  di
movimento, al divieto di frequentare determinati locali. 
  La concessione della messa alla prova e' inoltre  subordinata  alla
prestazione di lavoro di pubblica utilita'.  Il  lavoro  di  pubblica
utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo
conto  anche  delle   specifiche   professionalita'   ed   attitudini
lavorative dell'imputato, di durata non  inferiore  a  dieci  giorni,
anche non continuativi, in favore della  collettivita',  da  svolgere
presso lo Stato, le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le  aziende
sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche  internazionali,  che
operano  in  Italia,  di   assistenza   sociale,   sanitaria   e   di
volontariato.  La  prestazione  e'  svolta  con  modalita'  che   non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di
salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le
otto ore. 
  La sospensione del procedimento con messa alla prova  dell'imputato
non puo' essere concessa piu' di una volta. 
  La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica
nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108. 
  Art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con  messa
alla prova). - Durante il periodo di sospensione del procedimento con
messa alla prova il corso della prescrizione del  reato  e'  sospeso.
Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. 
  L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si  procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative accessorie, ove previste dalla legge. 
  Art. 168-quater (Revoca  della  sospensione  del  procedimento  con
messa alla prova). - La sospensione del procedimento con  messa  alla
prova e' revocata: 
    1) in caso di grave o reiterata  trasgressione  al  programma  di
trattamento o alle  prescrizioni  imposte,  ovvero  di  rifiuto  alla
prestazione del lavoro di pubblica utilita'; 
    2) in caso di commissione, durante il periodo  di  prova,  di  un
nuovo delitto non colposo ovvero di  un  reato  della  stessa  indole
rispetto a quello per cui si procede». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  168  del  codice
          penale: 
              «Art.168.  (Revoca  della  sospensione).   - Salva   la
          disposizione   dell'ultimo   comma   dell'art.   164,    la
          sospensione condizionale della pena e' revocata di  diritto
          qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 
                1. commetta un  delitto  ovvero  una  contravvenzione
          della stessa  indole,  per  cui  venga  inflitta  una  pena
          detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 
                2.  riporti  un'altra   condanna   per   un   delitto
          anteriormente  commesso  a  pena  che,  cumulata  a  quella
          precedentemente  sospesa,   supera   i   limiti   stabiliti
          dall'articolo 163. 
              Qualora il condannato riporti un'altra condanna per  un
          delitto anteriormente commesso,  a  pena  che,  cumulata  a
          quella  precedentemente  sospesa,  non  supera   i   limiti
          stabiliti  dall'art.  163,   il   giudice,   tenuto   conto
          dell'indole e  della  gravita'  del  reato,  puo'  revocare
          l'ordine di sospensione condizionale della pena. 
              La sospensione  condizionale  della  pena  e'  altresi'
          revocata   quando   e'   stata   concessa   in   violazione
          dell'articolo 164,  quarto  comma,  in  presenza  di  cause
          ostative. La revoca e' disposta anche se la sospensione  e'
          stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale.».