Art. 4 
 
 
         Modifiche al codice di procedura penale in materia 
        di sospensione del procedimento con messa alla prova 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel libro sesto, dopo il titolo V e' aggiunto il seguente: 
 
                            «Titolo V-bis 
 
 
          Sospensione del procedimento con messa alla prova 
 
  Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). -
1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  168-bis  del  codice   penale
l'imputato puo' formulare richiesta di sospensione  del  procedimento
con messa alla prova. 
  2. La richiesta puo' essere proposta,  oralmente  o  per  iscritto,
fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli  articoli
421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del  dibattimento  di
primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione
diretta a giudizio. Se e' stato notificato  il  decreto  di  giudizio
immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le  forme
stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento  per  decreto,
la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione. 
  3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per  mezzo
di procuratore speciale e  la  sottoscrizione  e'  autenticata  nelle
forme previste dall'articolo 583, comma 3. 
  4. All'istanza e' allegato un programma di  trattamento,  elaborato
d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso
in cui non  sia  stata  possibile  l'elaborazione,  la  richiesta  di
elaborazione del  predetto  programma.  Il  programma  in  ogni  caso
prevede: 
    a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del  suo
nucleo  familiare  e  del  suo  ambiente  di  vita  nel  processo  di
reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile; 
    b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni  specifici
che l'imputato assume anche al fine di  elidere  o  di  attenuare  le
conseguenze del reato, considerando a tal fine  il  risarcimento  del
danno,  le  condotte  riparatorie  e  le  restituzioni,  nonche'   le
prescrizioni  attinenti  al  lavoro  di  pubblica   utilita'   ovvero
all'attivita' di volontariato di rilievo sociale; 
    c) le condotte volte a promuovere, ove possibile,  la  mediazione
con la persona offesa. 
  5. Al fine di decidere sulla concessione,  nonche'  ai  fini  della
determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui  eventualmente
subordinarla,  il  giudice  puo'  acquisire,   tramite   la   polizia
giudiziaria, i servizi  sociali  o  altri  enti  pubblici,  tutte  le
ulteriori  informazioni  ritenute  necessarie   in   relazione   alle
condizioni  di  vita  personale,  familiare,  sociale  ed   economica
dell'imputato.    Tali    informazioni    devono    essere    portate
tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e  del  difensore
dell'imputato. 
  Art. 464-ter (Richiesta di sospensione del procedimento  con  messa
alla prova nel corso delle indagini  preliminari).  -  1.  Nel  corso
delle  indagini  preliminari,  il  giudice,  se  e'  presentata   una
richiesta di sospensione  del  procedimento  con  messa  alla  prova,
trasmette  gli  atti  al  pubblico  ministero  affinche'  esprima  il
consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni. 
  2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede
ai sensi dell'articolo 464-quater. 
  3. Il consenso  del  pubblico  ministero  deve  risultare  da  atto
scritto  e  sinteticamente  motivato,  unitamente  alla  formulazione
dell'imputazione. 
  4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve  enunciarne  le
ragioni. In caso di rigetto, l'imputato puo' rinnovare  la  richiesta
prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice,  se
ritiene  la  richiesta  fondata,  provvede  ai  sensi   dell'articolo
464-quater. 
  Art.  464-quater  (Provvedimento  del  giudice  ed  effetti   della
pronuncia). - 1. Il giudice, se  non  deve  pronunciare  sentenza  di
proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con  ordinanza  nel
corso della stessa udienza,  sentite  le  parti  nonche'  la  persona
offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della  cui
fissazione e' dato contestuale  avviso  alle  parti  e  alla  persona
offesa. Si applica l'articolo 127. 
  2. Il giudice, se ritiene  opportuno  verificare  la  volontarieta'
della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato. 
  3. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta
quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo  133  del
codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e
ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati.  A
tal fine, il giudice valuta  anche  che  il  domicilio  indicato  nel
programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di  tutela
della persona offesa dal reato. 
  4. Il giudice, anche sulla base  delle  informazioni  acquisite  ai
sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma  3
del presente articolo puo' integrare o  modificare  il  programma  di
trattamento, con il consenso dell'imputato. 
  5. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo: 
    a) superiore a due anni quando si procede per reati per  i  quali
e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta  o  alternativa  alla
pena pecuniaria; 
    b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e'
prevista la sola pena pecuniaria. 
  6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla  sottoscrizione  del
verbale di messa alla prova dell'imputato. 
  7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa  alla  prova
possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico  ministero,
anche su  istanza  della  persona  offesa.  La  persona  offesa  puo'
impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur
essendo comparsa,  non  e'  stata  sentita  ai  sensi  del  comma  1.
L'impugnazione non sospende il procedimento. 
  8. Nel caso di sospensione del procedimento con  messa  alla  prova
non si applica l'articolo 75, comma 3. 
  9. In caso di reiezione dell'istanza, questa puo' essere riproposta
nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. 
  Art. 464-quinquies (Esecuzione dell'ordinanza  di  sospensione  del
procedimento con messa alla prova). - 1. Nell'ordinanza  che  dispone
la sospensione del procedimento con  messa  alla  prova,  il  giudice
stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e  gli  obblighi
relativi alle condotte  riparatorie  o  risarcitorie  imposti  devono
essere adempiuti; tale termine  puo'  essere  prorogato,  su  istanza
dell'imputato, non piu' di una volta e  solo  per  gravi  motivi.  Il
giudice  puo'  altresi',  con  il  consenso  della  persona   offesa,
autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente  dovute  a
titolo di risarcimento del danno. 
  2.  L'ordinanza  e'   immediatamente   trasmessa   all'ufficio   di
esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato. 
  3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il
giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo'  modificare
con  ordinanza  le  prescrizioni  originarie,   ferma   restando   la
congruita' delle nuove prescrizioni  rispetto  alle  finalita'  della
messa alla prova. 
  Art. 464-sexies (Acquisizione di prove durante la  sospensione  del
procedimento con messa alla prova). - 1. Durante la  sospensione  del
procedimento con messa  alla  prova  il  giudice,  con  le  modalita'
stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di  parte,  le
prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento
dell'imputato. 
  Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). -  1.  Decorso  il
periodo di sospensione del procedimento  con  messa  alla  prova,  il
giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto  conto  del
comportamento  dell'imputato  e  del  rispetto   delle   prescrizioni
stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito  positivo.  A  tale
fine acquisisce la relazione conclusiva  dell'ufficio  di  esecuzione
penale esterna che ha preso in carico l'imputato  e  fissa  l'udienza
per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa. 
  2. In caso di esito negativo della prova, il  giudice  dispone  con
ordinanza che il processo riprenda il suo corso. 
  Art.  464-octies  (Revoca   dell'ordinanza).   -   1.   La   revoca
dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa  alla  prova
e' disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. 
  2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa
l'udienza  ai  sensi  dell'articolo  127  per  la   valutazione   dei
presupposti della revoca, dandone avviso alle parti  e  alla  persona
offesa almeno dieci giorni prima. 
  3.  L'ordinanza  di  revoca  e'  ricorribile  per  cassazione   per
violazione di legge. 
  4.  Quando  l'ordinanza  di  revoca  e'  divenuta  definitiva,   il
procedimento riprende il suo corso dal momento  in  cui  era  rimasto
sospeso e cessa l'esecuzione  delle  prescrizioni  e  degli  obblighi
imposti. 
  Art. 464-novies (Divieto di riproposizione della richiesta di messa
alla prova). - 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma  2,
ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del  procedimento  con
messa alla prova, l'istanza non puo' essere riproposta»; 
    b) dopo l'articolo 657 e' inserito il seguente: 
    «Art.  657-bis  (Computo  del  periodo  di   messa   alla   prova
dell'imputato in caso di revoca). - 1. In caso di revoca o  di  esito
negativo  della  messa  alla  prova,  il  pubblico   ministero,   nel
determinare la pena da eseguire, detrae un periodo  corrispondente  a
quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni  di
prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto,  ovvero
a 250 euro di multa o di ammenda». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il Titolo V del libro sesto del codice  di  procedura
          penale reca: "Procedimento per decreto". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 657 del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 657. (Computo della custodia  cautelare  e  delle
          pene espiate senza titolo). - 1. Il pubblico ministero, nel
          determinare la  pena  detentiva  da  eseguire,  computa  il
          periodo di custodia cautelare subita per lo  stesso  o  per
          altro reato, anche se la custodia e' ancora in corso.  Allo
          stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria  di
          una misura di sicurezza detentiva, se questa non  e'  stata
          applicata definitivamente. 
              2. Il pubblico ministero computa altresi' il periodo di
          pena detentiva espiata per  un  reato  diverso,  quando  la
          relativa condanna e' stata revocata, quando per il reato e'
          stata concessa amnistia o quando e' stato concesso indulto,
          nei limiti dello stesso. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  il  condannato
          puo' chiedere  al  pubblico  ministero  che  i  periodi  di
          custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato  il
          ragguaglio, siano computati  per  la  determinazione  della
          pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva  da  eseguire;
          nei casi previsti dal comma 2, puo' altresi'  chiedere  che
          le  sanzioni  sostitutive  espiate  siano  computate  nelle
          sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato. 
              4. In ogni caso sono  computate  soltanto  la  custodia
          cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione  del
          reato per il quale  deve  essere  determinata  la  pena  da
          eseguire. 
              5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve
          essere notificato al condannato e al suo difensore.».