Art. 5 
 
Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme  di  attuazione,
  di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 
  1. Dopo il capo X del  titolo  I  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: 
 
                             «Capo X-bis 
 
 
             Disposizioni in materia di messa alla prova 
 
  Art. 141-bis (Avviso del pubblico ministero  per  la  richiesta  di
ammissione alla messa alla prova). - 1. Il pubblico ministero,  anche
prima di esercitare l'azione penale, puo' avvisare l'interessato, ove
ne ricorrano i presupposti, che ha la facolta' di chiedere di  essere
ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale,
e che l'esito positivo della prova estingue il reato. 
  Art. 141-ter (Attivita' dei servizi  sociali  nei  confronti  degli
adulti ammessi alla prova). - 1. Le funzioni dei servizi sociali  per
la messa alla prova, disposta  ai  sensi  dell'articolo  168-bis  del
codice penale, sono svolte dagli uffici locali di  esecuzione  penale
esterna, nei modi e con i compiti  previsti  dall'articolo  72  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 
  2. Ai fini del comma 1, l'imputato  rivolge  richiesta  all'ufficio
locale di esecuzione penale esterna competente affinche'  predisponga
un programma di trattamento. L'imputato deposita gli  atti  rilevanti
del procedimento penale nonche' le osservazioni  e  le  proposte  che
ritenga di fare. 
  3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di  un'apposita  indagine
socio-familiare, redige il programma di  trattamento,  acquisendo  su
tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del
soggetto presso il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le proprie
prestazioni. L'ufficio  trasmette  quindi  al  giudice  il  programma
accompagnandolo   con   l'indagine   socio-familiare   e    con    le
considerazioni   che   lo   sostengono.   Nell'indagine    e    nelle
considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilita'
economiche dell'imputato, sulla capacita'  e  sulla  possibilita'  di
svolgere  attivita'  riparatorie  nonche'   sulla   possibilita'   di
svolgimento di attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal  fine
di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 
  4. Quando e' disposta la sospensione  del  procedimento  con  messa
alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui  al  comma  2  informa  il
giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di  ammissione  e
comunque non superiore  a  tre  mesi,  dell'attivita'  svolta  e  del
comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al
programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero,  in
caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del  provvedimento
di sospensione. 
  5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma  2
trasmette  al  giudice  una  relazione  dettagliata  sul  decorso   e
sull'esito della prova medesima. 
  6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di  cui  al
comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno
di dieci giorni prima dell'udienza di  cui  all'articolo  464-septies
del codice, con  facolta'  per  le  parti  di  prenderne  visione  ed
estrarne copia». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il Titolo I del capo X delle Norme di attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale
          reca: «Disposizioni relative al procedimento di oblazione».