Art. 6 
 
Modifica  al   testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
  regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
  delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  e  dei  relativi
  carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
  14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova 
  1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario  giudiziale,  di
anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dei
relativi carichi pendenti, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i)  e'  inserita
la seguente: 
    «i-bis) l'ordinanza che ai  sensi  dell'articolo  464-quater  del
codice di procedura penale dispone la  sospensione  del  procedimento
con messa alla prova». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n. 313, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  3  (Provvedimenti   iscrivibili)   -    1.   Nel
          casellario giudiziale si iscrivono per estratto: 
                a) i  provvedimenti  giudiziari  penali  di  condanna
          definitivi,  anche  pronunciati  da  autorita'  giudiziarie
          straniere se riconosciuti ai sensi  degli  articoli  730  e
          seguenti, del codice  di  procedura  penale,  salvo  quelli
          concernenti contravvenzioni per le quali la  legge  ammette
          la  definizione  in  via  amministrativa,   o   l'oblazione
          limitatamente alle ipotesi di  cui  all'articolo  162,  del
          codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia  stata
          concessa la sospensione condizionale della pena; 
                b) i provvedimenti giudiziari definitivi  concernenti
          le pene, compresa la  sospensione  condizionale  e  la  non
          menzione, le misure di sicurezza personali e  patrimoniali,
          gli effetti penali della condanna,  l'amnistia,  l'indulto,
          la   grazia,   la   dichiarazione   di   abitualita',    di
          professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere; 
                c) i provvedimenti  giudiziari  concernenti  le  pene
          accessorie; 
                d) i provvedimenti giudiziari concernenti  le  misure
          alternative alla detenzione; 
                e)  i   provvedimenti   giudiziari   concernenti   la
          liberazione condizionale; 
                f) i provvedimenti giudiziari  definitivi  che  hanno
          prosciolto l'imputato o dichiarato non  luogo  a  procedere
          per difetto di imputabilita',  o  disposto  una  misura  di
          sicurezza; 
                g) i provvedimenti giudiziari definitivi di  condanna
          alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di  conversione
          di cui all'articolo 66, terzo  comma  e  all'articolo  108,
          terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
                h) i provvedimenti giudiziari del pubblico  ministero
          previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice
          di procedura penale; 
                i) i provvedimenti giudiziari  di  conversione  delle
          pene pecuniarie; 
                i-bis)  l'ordinanza  che   ai   sensi   dell'articolo
          464-quater  del  codice  di  procedura  penale  dispone  la
          sospensione del procedimento con messa alla prova; 
                i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone  la
          sospensione  del  procedimento   ai   sensi   dell'articolo
          420-quater del codice di procedura penale; 
                l) i provvedimenti giudiziari definitivi  concernenti
          le  misure  di  prevenzione  della  sorveglianza   speciale
          semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 
                m)  i   provvedimenti   giudiziari   concernenti   la
          riabilitazione; 
                n) i provvedimenti giudiziari di  riabilitazione,  di
          cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327; 
                o)  i  provvedimenti  giudiziari  di   riabilitazione
          speciale relativi ai minori, di cui  all'articolo  24,  del
          regio decreto-legge 20 luglio 1934,  n.  1404,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,  n.  835,  e
          successive modificazioni; 
                p)   i   provvedimenti   giudiziari   definitivi   di
          interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i
          decreti   che   istituiscono,   modificano    o    revocano
          l'amministrazione di sostegno; 
                q); 
                r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione
          a  titolo  di  sanzione  sostitutiva  o  alternativa   alla
          detenzione,  ai  sensi  dell'articolo   16,   del   decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  come   sostituito
          dall'art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
                s) i provvedimenti amministrativi di espulsione  e  i
          provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso  i
          primi, ai sensi dell'articolo 13, del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, della
          legge 30 luglio 2002, n. 189; 
                t) i provvedimenti di correzione, a norma  di  legge,
          dei provvedimenti gia' iscritti; 
                u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
          di legge i provvedimenti gia'  iscritti,  come  individuato
          con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro della giustizia.».