Art. 8 
 
Regolamento  del  Ministro  della  giustizia  per   disciplinare   le
  convenzioni in materia di lavoro di pubblica  utilita'  conseguente
  alla messa alla prova dell'imputato 
  1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,
n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, adotta  un  regolamento  allo
scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia
o, su delega di  quest'ultimo,  il  presidente  del  tribunale,  puo'
stipulare con gli enti o le organizzazioni  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo  3,
comma 1,  della  presente  legge.  I  testi  delle  convenzioni  sono
pubblicati  nel  sito  internet  del  Ministero  della  giustizia   e
raggruppati per distretto di corte di appello. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   300   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti) - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).».