Art. 15 
 
 
  Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme 
 
  1. La deliberazione di accoglimento della domanda e'  revocata  con
deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme
gia' corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza
di condanna penale,  quando  il  giudice  dell'impugnazione  dichiari
estinto il  reato  per  la  sopraggiunta  morte  del  reo,  ai  sensi
dell'articolo 129 del codice  di  procedura  penale,  e  l'azione  di
risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del
reo si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della  vittima
attrice o dei suoi successori. 
  2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata  con
deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola
eccedenza  delle  somme  gia'  corrisposte  quando,  concorrendo   le
medesime circostanze di cui al comma 1,  l'azione  esperita  in  sede
civile nei confronti dei successori  del  reo  si  sia  conclusa  con
l'accoglimento parziale della domanda della  vittima  attrice  o  dei
suoi successori e sia stato statuito  a  titolo  di  risarcimento  un
importo inferiore a quello liquidato a titolo  di  provvisionale  per
effetto della sentenza di condanna penale. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si trascrive il testo dell'articolo 129 del codice di
          procedura penale: 
              "Art. 129. (Obbligo  della  immediata  declaratoria  di
          determinate cause di non punibilita'). - 1. In ogni stato e
          grado del processo, il giudice, il quale riconosce  che  il
          fatto non sussiste o che l'imputato non lo  ha  commesso  o
          che il fatto non costituisce reato o non e' previsto  dalla
          legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca
          una condizione di procedibilita', lo  dichiara  di  ufficio
          con sentenza. 
              2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato  ma
          dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
          l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  che  il   fatto   non
          costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
          il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
          a procedere con la formula prescritta.".